Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23799 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23799 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 21/11/2024 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto emesso dal locale Tribunale in data 1 agosto 2024 con il quale è stata rigettata l’istanza per l’ammissione della predetta società al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d. leg.vo n. 159 del 2011.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale, il legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, omessa motivazione in ordine alla censurata introduzione nel decreto emesso dal Tribunale della “frequentazione” con tale COGNOME Salvatore, circostanza del tutto estranea alla presente vicenda e, invece, pertinente a quella riguardante altro decreto emesso all’esito della stessa udienza.
2.2. Con il secondo motivo, travisamento degli atti e motivazione apparente in relazione a due soli rapporti commerciali, rispettivamente con la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con le quali non vi è alcun rapporto o collegamento societario, ma solo isolati rapporti commerciali per singole forniture o servizi.
2.3. Con il terzo motivo, violazione dell’art. 34-bis d. leg.vo n. 159/2011 e motivazione apparente, essendosi la Corte limitata a riportare il dato statico delle motivazioni del provvedimento prefettizio, limitandosi alla affermazione della legittimità del diniego opposto dalla P.A., addirittura ampliando gli elementi di presunta criticità che il Tribunale aveva circoscritto a soli tre elementi, ritenendo l’insufficienza del contestato rapporto di parentela, in mancanza di ulteriori elementi sintomatici. La Corte ha omesso di valutare l’entità dei fatti, delle misure correttive di self cleaning operate dalla società per valutare la occasionalità o meno della agevolazione e farne conseguire la bonificabilità.
In particolare, nel richiamare le parentele, ha omesso di considerare che si tratta di mere affinità e, quanto ai rapporti commerciali, ha omesso di considerare la loro episodicità, non considerando che una società non aveva alcuna criticità e l’altra è stata interdetta in epoca successiva al rapporto commerciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è generico, non avendo rilievo l’elemento censurato nel presente giudizio.
3. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla considerazione del prolungato rapporto commerciale con le due società.
4. Il terzo motivo è infondato, lambendo l’inammissibilità. Il decreto impugnato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha richiamato le ragioni del
provvedimento prefettizio, involgenti la composizione sociale, i rapporti familiari dei componenti della società con soggetti pericolosi e i rapporti commerciali
(rispettivamente, triennali e biennali) della medesima società con due società, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE semplificata – raggiunta da interdittiva antimafia – e RAGIONE_SOCIALE – il cui socio di minoranza è stato coinvolto in una indagine per bancarotta e associazione per
delinquere, è genero di NOME COGNOME arrestato per omicidio del dipendente
NOME COGNOME e il cui legale rappresentante è indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ha quindi affermato che le allegazioni difensive –
riguardanti la incensuratezza dei soci e dei loro parenti prossimi, la scarsa incidenza dei rapporti commerciali indicati, la iscrizione della RAGIONE_SOCIALE alla
white list
e l’anteriorità dei rapporti con la KF rispetto alla interdittiva – non inficiavano le predette ragioni in quanto la società opera nell’ambito di un fitto reticolato di
relazioni familiari (anche non prossime) che coinvolgono tutti e quattro i soci della società istante, compresi i due che sono amministratori, considerando i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE così come connotata e quelli con la KF. A ciò aggiunge – senza che il ricorso vi si confronti – la mancanza della prospettazione di uno specifico percorso di bonifica in termini virtuosi, delle modalità di attuazione dello stesso, delle misure organizzative che si intendono adottare, della direzione da imprimere all’attività economica in modo da renderla immune da condizionamenti illegali.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/05/2025.