Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25759 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME di COGNOME NOME avverso il decreto emesso il 25 febbraio 2025 dalla Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
L’Avv. NOME COGNOME quale difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, legale rappresentante della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis d. Igs. n. 159 del 2011.
Nel ricorso si censurano gli elementi reputati sintomatici della non occasionalità dell’agevolazione, ovvero, da un lato, la vicenda relativa all’acquisto da parte del ricorrente del fondo di Martone, vicenda in relazione al quale il ricorrente e NOME COGNOME sono stati assolti ai sensi dell’art. 530, cod. proc. pen. dal reato di estorsione aggravata, e, dall’altro, gli ulteriori elementi relativi al rapporto con il clan COGNOME.
Quanto alla prima vicenda, si rileva: a) il travisamento del dato relativo alle modalità dell’acquisto del fondo, risultando dalla sentenza che non vi fu alcuna coartazione di COGNOME il quale ebbe a dichiarare di avere un rapporto di fiducia con COGNOME; b) l’apoditticità della motivazione relativa alla non corrispondenza del prezzo pagato a quelli di mercato e ciò in considerazione sia delle dichiarazioni di COGNOME che del fatto che l’operazione avvenne con la mediazione di un unico consulente; c) in ogni caso, i fatti risalgono al 2015.
Quanto ai rapporti con il clan COGNOME, si rileva che: a) è indimostrato che il terreno su cui sorge la ditta ricorrente appartiene a NOME COGNOME, pendendo, con riferimento alla sua proprietà una controversia civile tra il figlio del ricorrente e i cugini; quand’anche si volesse ritenere che NOME COGNOME è intervenuto per tutelare i fratelli COGNOME nella vendita del loro caseificio, si tratta, comunque di un accadimento occasionale.
Si aggiunge infine che il ricorrente non è in alcun modo coinvolto nella ditta di autonoleggio del fratello NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile con il ricorso per cassazione anche nel caso in cui l’impugnazione riguardi il provvedimento relativo alla richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982). In realtà, attraverso censure di merito, il ricorrente tende a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di non occasionalità della agevolazione, giudizio che, ad avviso del Collegio, è fondato su una motivazione tutt’altro che apparente, ancorata, da un lato, agli elementi probatori emersi nel procedimento penale a carico di COGNOME e COGNOME (cfr. le pagine 6, 7 e 8), e, dall’altro, alle circostanziate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME (cf le pagine 8 e 9), reputate sintomatiche dell’attuale e stabile inquinamento mafioso delle attività imprenditoriali di COGNOME
Sono stati, così, ricostruiti i suoi costanti rapporti con i clan di camorra nonché i vantaggi economici tratti dalla sua impresa, non solo in relazione all’acquisto del fondo di COGNOME, reso possibile proprio per l’interessamento di COGNOME (che da anni lo aveva affidato in gestione proprio a Lanna, esautorando il legittimo proprietario), ma anche ai
i.
fini del salvataggio dell’azienda da tentativi di acquisto di soggetti legati a
COGNOME, operazione, quest’ultima, avvenuta a seguito di specifica richiesta di avanzata da COGNOME e dal fratello a NOME COGNOMEesponente di primo piano del cl
dei casalesi), e reputata sintomatica del rapporto fiduciario instaurato da COGNOME c
“fazione Zagaria”, grazie al cui interessamento lo stesso ha potuto conseguire ulte vantaggi economici, dall’acquisto di un terreno, sia pure come prestanome di Zagar
all’apertura di un noleggio di autovetture (si veda pagina 9).
2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della C
delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso se versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.
del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Preidente