Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5934 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5934 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a NOMEXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso il decreto emesso in data 30/09/2025 dalla Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con il decreto del 30 settembre 2025, giudicando in sede di rinvio, a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione della Corte del 26 marzo 2025, ha confermato il decreto emesso dalla sezione specializzata per le misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 22 maggio 2024, con il quale Ł stata rigettata l’istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34bis , comma 6, d.lgs. 6 settembre 2022, n. 159, avanzata da XXXXXXXXXX, quale titolare dell’omonima impresa individuale.
Ricorre per cassazione avverso il predetto decreto il difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione, anche rafforzata, in merito al mancato rispetto da parte del giudice del rinvio delle questioni di diritto decise nella sentenza di annullamento.
Si deduce che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato alla questione di diritto indicata nella sentenza rescindente della Corte, essendosi limitato a prendere in considerazione i soli profili formali dell’istanza di ammissione al controllo giudiziario volontario, ritenendo preclusiva l’esistenza di un giudicato amministrativo e senza considerare che la sentenza della Corte di Cassazione n. 46007 del 6 luglio 2018, escludente l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, andava valutata insieme ad ulteriori elementi quali il lungo tempo durante il quale l’impresa non aveva avuto piø rapporti ‘sospetti’ e la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 2023 (nel procedimento R.G.N.R. 29594/2018), di assoluzione dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, che aveva riconfermato l’estraneità di quest’ultimo rispetto ad una contiguità stabile con il ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
2.2. Vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, rispetto alla erronea valutazione dei presupposti per l’applicazione del controllo giudiziario.
Si censura il decreto impugnato per carenza di motivazione sul necessario requisito della occasionalità della agevolazione e sul giudizio prognostico della emendabilità dell’impresa, con conseguente reinserimento della stessa nel circuito dell’economia legale.
Si afferma che il giudice delle misure di prevenzione dovrebbe esaminare le criticità poste a base dell’informazione interdittiva antimafia nella prospettiva di comprendere se le misure che l’impresa intende attuare siano adeguate a superarle, mentre, nel caso di specie, la Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, non avrebbe effettuato tale valutazione, incorrendo sia in un in un error in procedendo rispetto all’obbligo di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., anche di motivazione rafforzata, sia in un error in iudicando , ritenendo tale giudizio precluso dal giudicato amministrativo pregresso.
2.3. Violazione di legge, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 34bis d.lgs. 159 del 2011, nonchØ agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; violazione dell’obbligo normativo di motivazione rafforzata.
Si deduce ancora che gli stessi elementi che la Corte, con la sentenza rescindente della Sesta Sezione, aveva ritenuto inidonei a fondare il giudizio di occasionalità dell’agevolazione sono stati nuovamente valutati come idonei dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, in violazione dell’obbligo di uniformarsi ai principi stabiliti nel giudizio rescindente.
Inoltre, si deduce che la Corte di appello aveva ritenuto idonei a fondare un giudizio di non occasionalità dell’agevolazione elementi tratti da sentenze assolutorie, negando conseguentemente l’ammissione al controllo giudiziario volontario, con conseguenze notevolmente dannose per l’attività imprenditoriale e per la reputazione del ricorrente, pur in assenza di una condanna, e in contrasto con la presunzione di innocenza, con conseguente lesione dei diritti garantiti dagli artt. 6 e 8 CEDU.
La Corte di appello, inoltre, nel decreto impugnato non avrebbe chiarito se, nel caso in esame, si configurasse una stabile «contiguità concorrente» o una continuità di tipo «occasionale»; così facendo, si sarebbe discostata dal principio di diritto della sentenza rescindente, non avendo motivato sulla reale natura del rapporto del ricorrente con l’organizzazione mafiosa.
2.4. Violazione di legge, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 34bis d.lgs. 159 del 2011; violazione dell’obbligo normativo di motivazione rafforzata.
La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la circostanza secondo la quale l’impresa dell’odierno ricorrente si era dichiarata, sin dal primo grado di giudizio, disponibile ad adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo con annesso codice etico, ai sensi e per effetti del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con la contestuale nomina di un organismo di vigilanza.
In tal modo, la Corte di appello avrebbe fondato il suo giudizio sulla non occasionalità dell’agevolazione mafiosa sulla base di dati statici, consistenti nella cristallizzazione della realtà preesistente, senza effettuare un giudizio prognostico sulla emendabilità dell’impresa, mediante gli strumenti di controllo e di gestione previsti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza del vincolo motivazionale imposto al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte, Ł manifestamente infondato.
2.1. In tema di onere motivazionale in sede di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il giudice di rinvio mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonchØ il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte e con l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alla questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811-01; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413-01).
2.2. Quanto, in particolare, al controllo giudiziario, la Corte ha chiarito che, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34bis , comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa della parte pubblica, la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, Ł riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione di un controllo c.d. prescrittivo, mentre nel caso di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell’accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall’organo amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell’ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l’esercizio dell’impresa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 280906 – 02).
2.3. Nella fattispecie, con sentenza n. 23346 del 26 marzo 2025, la Corte aveva annullato con rinvio il decreto della Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2024 ritenendo apparente la motivazione relativa alla stabilità dell’agevolazione da parte del ricorrente; inoltre, il decreto impugnato aveva omesso di valutare il contenuto della sentenza di annullamento senza rinvio della Corte, Sesta Sezione, n. 46007 del 6 luglio 2018, relativamente all’aggravante di cui all’art. 7, legge n. 203 del 1991 (ora art. 416bis 1 cod. pen.) contestata nell’ambito dei due delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), con la quale si era stabilito che la Corte di appello non aveva dato conto degli elementi che consentivano di affermare che il ricorrente avesse agito allo specifico fine di agevolare il sodalizio (piuttosto che singole persone) o almeno avesse fatto propria quella finalità, perseguita da altri concorrenti; analogamente, la motivazione del decreto impugnato era carente nella parte in cui, per quanto riguarda l’imputazione di concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., dalla quale il ricorrente era stato assolto in primo grado nell’ambito di altro procedimento penale, non era stato indicato alcun elemento indiziario da cui desumere la stabilità dell’agevolazione.
2.4. La Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, facendo corretta applicazione dei principi di autonoma valutazione del giudice della prevenzione dei fatti accertati in sede penale, con motivazione del tutto congrua, ha spiegato i motivi per i quali deve escludersi, nel caso in esame, l’occasionalità dell’agevolazione dell’organizzazione mafiosa.
Prendendo correttamente le mosse dall’accertamento del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose effettuato dall’organo amministrativo, substrato della decisione riservata alla cognizione del giudice ordinario, ai fini dell’accertamento della non occasionalità dell’agevolazione, Ł stata congruamente valorizzata la circostanza che, per quanto riguarda i due delitti di cui all’art. 353 cod. pen., il ricorrente non era stato assolto
perchØ il fatto non sussiste ma era stato prosciolto perchØ i reati erano estinti per prescrizione; si trattava, quindi, di fatti accertati nella loro storicità, neanche negati dal ricorrente, che davano conto della conoscenza da parte dello stesso dei meccanismi di alterazione degli appalti pubblici e delle dinamiche attraverso le quali i sodali acquisivano la disponibilità degli imprenditori compiacenti.
La Corte di appello, inoltre, con motivazione del tutto logica, ha affermato che l’agevolazione stabile o non occasionale prevista agli articoli 34 e 34bis d.lgs. n. 159 del 2011 non coincide con l’agevolazione rilevante ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’articolo art. 416bis 1 cod. pen. poichØ la seconda, ai fini dell’applicazione della sanzione penale, richiede l’accertamento della finalità perseguita dall’autore del delitto di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e della consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio, mentre la prima riguarda aspetti di pubblica sicurezza, tendendo esclusivamente ad impedire che le imprese, obiettivamente agevolatrici della criminalità organizzata, possano contrattare con la pubblica amministrazione.
In definitiva, la motivazione del decreto impugnato Ł pienamente legittima e coerente quando argomenta in ordine al fatto che il ricorrente NOME, quando consegnava a NOMEXXXXX le «buste in bianco», contenenti le offerte firmate in bianco per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, si rendeva conto dell’illiceità dell’azione ma non del fatto che tale attività fosse svolta nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE e, dunque, mentre legittimamente non poteva essere sanzionato ex art. 416bis 1 cod. pen., senz’altro poteva essere oggetto dell’informazione interdittiva antimafia, perchØ la sua impresa oggettivamente agevolava stabilmente la criminalità organizzata (pag. 5 del decreto impugnato).
Ne conseguiva che, pur non essendo stato il ricorrente condannato anche per la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa e pur essendo stato assolto nell’ambito di un secondo procedimento dall’accusa di concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., poteva ritenersi che i delitti di turbata libertà degli incanti, commessi in concorso con NOMEXXXXX, fossero funzionali a interessi della criminalità organizzata, integrando a tutti gli effetti delle condotte di “vicinanza funzionale” alla organizzazione mafiosa, nozione ben diversa da quella di partecipazione o di concorso esterno, ma rilevante in materia di misure di prevenzione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda tra le altre, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 – 01; Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, Rv. 277402 – 01)
Sono infondati anche il secondo e il quarto motivo di ricorso, che vanno trattati congiuntamente in quanto entrambi denunciano vizi relativi alla erronea valutazione dei presupposti per l’applicazione del controllo giudiziario volontario ed i connessi vizi motivazionali.
3.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione relativo all’analisi del presupposto del carattere non occasionale dell’agevolazione, dedotto nella prima parte del secondo motivo di ricorso, vengono riproposte censure che sono state già esaminate nell’ambito del primo motivo di ricorso, al quale si rinvia.
3.2. Quanto al vizio di motivazione sull’ulteriore requisito ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario volontario, rappresentato dalla effettiva possibilità di bonifica dell’impresa, dedotto nell’ambito del secondo e del quarto motivo di ricorso, si osserva quanto segue.
In caso di richiesta di controllo giudiziario volontario avanzata ai sensi dell’art. 34bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, la verifica demandata al tribunale competente in tema
di misure di prevenzione si snoda lungo le seguenti due direttrici: a) il carattere occasionale dell’agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione; b) la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora l’impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280851 – 01; Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287660 – 01).
Da quanto sinora detto, deriva che ostativa all’accoglimento della domanda di controllo volontario Ł la constatazione da parte del tribunale della prevenzione della esistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell’impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili come realtà associative di stampo mafioso, se ed in quanto tale condizione – al momento della domanda di ammissione – renda negativa la prognosi di riallineamento dell’impresa a condizioni operative di legalità e competitività.
Tale impostazione deriva dai contenuti espressi dalle Sezioni Unite, secondo cui la verifica della condizione di fatto in cui si trova l’impresa richiedente va realizzata (sulla base delle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza camerale) essenzialmente in chiave prognostica, nel senso della utilità o meno dello strumento oggetto di richiesta (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, COGNOME, in motivazione).
L’occasionalità dell’agevolazione (che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione) costituisce dunque il presupposto logico-giuridico, la condizione essenziale ai fini dell’accesso all’istituto, la cui valutazione pregiudiziale – sia pure in una prospettiva prognostica e dinamica – si pone necessariamente a monte della valutazione, logicamente successiva, circa la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.
Conseguentemente, Ł stato affermato che, nel caso in cui manchi l’occasionalità dell’agevolazione, il giudice di merito può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione del controllo giudiziario anche senza motivare sulla bonificabilità dell’impresa perchØ, in difetto del primo presupposto, in ogni caso non si potrebbe applicare l’istituto (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34522 del 12/07/2021, non massimata; Sez. 2 n. 26830 del 08/04/2021, non massimata, secondo cui la misura del controllo giudiziario «andrebbe negata» ove l’occasionalità dell’agevolazione «non dovesse sussistere, per essere l’ente economico compromesso in maniera piø incisiva dalla contaminazione mafiosa sì da non lasciar presagire possibilità di recupero»).
3.3. Nella fattispecie, la Corte di appello ha motivato in merito al carattere non occasionale dell’agevolazione, che costituisce il presupposto logico-giuridico e la condizione essenziale ai fini dell’accesso all’istituto, la cui valutazione pregiudiziale – sia pure in una prospettiva prognostica e dinamica – si pone necessariamente a monte della valutazione,
logicamente successiva, circa la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.
Ne consegue che, coerentemente, non vi sono profili di illegittimità nella decisione della Corte di appello che, avendo riscontrato il requisito della stabile agevolazione della RAGIONE_SOCIALE da parte del ricorrente, non ha valutato anche la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi con il contesto economico sano.
Quanto al terzo motivo di ricorso, nella parte con sui si deduce la violazione del vincolo motivazionale imposto dalla sentenza rescindente quanto al profilo della occasionalità dell’agevolazione, trattasi di censure già dedotte nell’ambito del primo motivo di ricorso, al quale si rinvia.
4.1. Nella parte in cui si deducono al contempo vizi di violazione di legge nonchØ di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 6 e 8 CEDU, il motivo di ricorso Ł del tutto generico.
4.2. Ai sensi dell’art. 34bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, l’impresa destinataria della informazione interdittiva antimafia ex art. 84, comma 4, d.lgs. cit., che l’abbia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, può richiedere l’ammissione al controllo giudiziario. Il controllo giudiziario volontario Ł una misura di prevenzione ad istanza di parte finalizzata ad assicurare, da un lato, la “bonifica” aziendale e, dall’altro, a sospendere, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori conseguenti all’informativa interdittiva antimafia. L’ente destinatario dell’informativa antimafia interdittiva sceglie di sottoporsi ad un percorso che certamente comporta limitazioni connesse sia al controllo spettante all’amministratore giudiziario che all’obbligo di adottare efficaci misure organizzative, la cui finalità Ł, al pari della messa alla prova prevista, ad esempio, per gli imputati minorenni, il pieno recupero ed il reinserimento, nel caso in esame, dell’ente nel circuito sano dell’economia (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281834 – 02, in motivazione).
4.3. A fronte di tale configurazione dell’istituto in esame, la censura con la quale si invocano gli artt. 6 e 8 CEDU appare del tutto generica in quanto non si chiarisce in quale modo la mancata ammissione al controllo giudiziario volontario possa essere direttamente lesiva della reputazione dell’interessato o in contrasto con la presunzione di innocenza, atteso che un effetto lesivo di tali diritti potrebbe essere riferito semmai alla emissione dell’informazione interdittiva antimafia, che ne Ł il presupposto, piuttosto che alla mancata adozione dello strumento volto al recupero ed al reinserimento dell’impresa al tessuto economico sano ed alla sospensione, in attesa della decisione del giudice amministrativo, degli effetti inibitori conseguenti all’informazione interdittiva medesima.
Ogni ulteriore profilo di doglianza deve considerarsi assorbito.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 23/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.