Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2037 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2037 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 27/05/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, ha confermato quello emesso dal Tribunale di Napoli in data 11 dicembre 2024 con il quale Ł stata rigettata l’istanza della società RAGIONE_SOCIALE di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.
Ha proposto ricorso per cassazione la società, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, i vizi di violazione di legge, motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
Con una prima censura Ł stata lamentata la commistione, nella valutazione compiuta dalla Corte di appello, delle condizioni di cui al primo e al sesto comma dell’art. 34bis d. lgs. n. 159 del 2011.
In sede di appello, la ricorrente ha allegato la mancata agevolazione, neppure occasionale, della criminalità organizzata e, su tale punto, i giudici dell’impugnazione hanno sostenuto che l’argomento «prova troppo», nel senso che, in assenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose condizionanti, non potrebbero dirsi sussistenti le condizioni per l’ammissione al controllo giudiziario.
A supporto della censura Ł stato richiamato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che, nel caso in cui venga documentata l’estraneità dall’appartenenza a sodalizi mafiosi o del condizionamento di tali gruppi, non Ł esclusa l’ammissione alla misura ai sensi dell’art. 34bis , comma 6, citato, in quanto, in tal caso, i presupposti per l’accesso sono costituiti dall’esistenza dell’interdittiva antimafia, dall’impugnazione davanti al giudice amministrativo, dalla bonificabilità dell’impresa, ovvero dalla insussistenza della cronicità
dell’infiltrazione.
In sostanza, sarebbe errato il passaggio della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui Ł stato sostenuto che, quand’anche fosse stato escluso il pericolo concreto di infiltrazioni condizionanti, non sarebbe stato possibile ammettere la società al controllo giudiziario.
Nella seconda parte del motivo, Ł stata illustrata la tesi della possibilità, nel caso concreto, di bonifica della società che, tra l’altro, Ł stato ribadito, Ł estranea ad infiltrazioni e condizionamenti mafiosi; neppure sussiste il pericolo di tali infiltrazioni.
Nel ritenere, al contrario, la presenza di elementi dimostrativi dei presupposti per il diniego del controllo giudiziario, i giudici di merito si sono accontentati del medesimo compendio utilizzato dal giudice amministrativo per l’emissione dell’interdittiva che ha richiamato dichiarazioni di collaboratori e indagini della DIA di Salerno che, a loro volta, hanno ripreso fonti informative risalenti e rappresentative di circostanze che il ricorrente ha definito false .
Estraneo dall’orizzonte valutativo dei giudici di merito sarebbe rimasto il profilo della effettiva convalidabilità della tesi per cui lo scopo della società era quello di operare in sostanziale continuità rispetto ad altre inserite nel medesimo settore già destinatarie di interdittive in quanto ascrivibili a contesti di criminalità organizzata.
Lacune motivazionali sono state segnalate in punto di inquadramento della società ricorrente nel predetto contesto e di possibilità di una concreta e sostanziale bonifica per effetto del chiesto controllo giudiziario; tanto piø che i fatti posti a fondamento dell’interdittiva sono lontani nel tempo.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Nell’interesse della ricorrente Ł stata depositata memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
La valutazione che deve essere compiuta nel caso di richiesta di accesso al controllo giudiziario volontario di cui all’art. 34, comma 6 bis , d.lgs. n. 159 del 2011 si articola in una doppia verifica che involge, in primo luogo, l’esistenza dell’agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può comportare nei confronti dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. cit. che sono portatori di una pericolosità qualificata per appartenere o essere contigui alle associazioni mafiose.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si Ł pronunciata con decisioni sostanzialmente uniformi laddove Ł stato affermato che «in tema di misure di prevenzione, qualora l’impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose» (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALE.ra.fer., Rv. 287660 – 01; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280851 – 01; Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273645 – 01).
Non si pone in contrasto effettivo con siffatto orientamento quello che ha avuto cura di precisare la latitudine della verifica in punto di occasionalità dell’agevolazione.
Su tale specifico aspetto, alcuni arresti hanno descritto la natura del controllo specificando che «la verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, che il tribunale Ł tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall’art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011» (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Gruppo, Rv. 281834 – 01; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280341 – 01).
Sul punto l’esegesi proposta dagli arresti in esame si pone in dichiarata continuità con quanto affermato da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, COGNOME, massimata su altro punto.
In motivazione il massimo Organo nomofilattico ha svolto considerazioni in punto di natura del controllo che deve essere eseguito in sede di verifica della sussistenza delle condizioni per il controllo giudiziario volontario.
A tale proposito ha evidenziato, con riguardo alla domanda del privato, raggiunto dalla interdittiva antimafia, che chieda di accedere al controllo giudiziario, che l’accertamento del giudice di merito investito della richiesta, riguarda i «presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione piø compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla piø gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. La peculiarità dell’accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioŁ, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta».
Altra Ł la questione che riguarda la prima parte del motivo di ricorso in esame, ovvero la possibilità per il giudice investito della richiesta di accesso al controllo giudiziario volontario di rigettare l’istanza per avere verificato l’insussistenza dell’infiltrazione, stante l’assenza di uno dei requisiti per accedere alla misura.
Sul punto non Ł unanime l’affermazione per cui «la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avanzata dalla impresa attinta da interdittiva antimafia non può essere respinta per insussistenza del prerequisito del pericolo di infiltrazioni mafiose, già accertato dall’organo amministrativo, dovendosi preservare, in pendenza dell’impugnazione avverso la misura prefettizia, l’interesse della parte privata alla continuità dell’attività di impresa attraverso la sospensione dell’efficacia dei divieti nei rapporti con la pubblica amministrazione e tra privati che discendono dalla interdittiva» (Sez. 6, n. 42983 del 17/09/2024, Furino, Rv. 287866 – 02).
La contrapposizione con l’orientamento per il quale, invece, «la richiesta di controllo
giudiziario avanzata, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dalla impresa attinta da interdittiva antimafia, può essere rigettata qualora il giudice ritenga che dal libero esercizio dell’attività economica non possa conseguire, neppure in termini occasionali, l’agevolazione mafiosa di cui al comma 1 dell’art. 34 del citato decreto» (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.ra.fer., Rv. 287660 – 02) ha determinato la recente rimessione della questione alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto.
Con ordinanza della Sesta Sezione n. 24672 del 30/04/2025 il tema Ł stato devoluto alla cognizione delle Sezioni Unite chiamate a decidere se «in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il giudice, preso atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba svolgere esclusivamente un giudizio in merito al carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa e alle concrete possibilità dell’impresa di riallinearsi al contesto economico sano oppure possa anche valutare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, presupposto dell’interdittiva disposta dal prefetto, e, nel caso di sindacato negativo, negare il controllo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa».
Nel caso in esame, tuttavia, non si ritiene necessario attendere l’esito della decisione sulla questione rimessa con la predetta ordinanza, tenuto conto che la parte di motivazione del provvedimento impugnato che contiene, in effetti, la (non unanime) affermazione per cui il controllo giudiziario volontario non può essere ammesso nel caso in cui venga esclusa l’infiltrazione mafiosa, non ne integra l’effettiva ratio decidendi .
La Corte di appello, infatti, pur avendo affermato a pag. 8 che l’affermazione secondo la quale la società sarebbe libera da condizionamenti ‘prova troppo’ perchØ occorrerebbe prendere atto dell’insussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni e, dunque, dei presupposti per il controllo giudiziario volontario, non si Ł limitata a confermare il rigetto dell’impugnazione sulla base di tale ragionamento, avendo, piuttosto, motivato, come si dirà, sul condizionamento, sulla sua non occasionalità e sulla impossibilità di bonifica della società richiedente con il rientro nel circuito economico legale.
3. In merito a tale seconda parte della motivazione, occorre preliminarmente rilevareche «in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Ł ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto» (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Pg, Rv. 279982 – 01).
Alla conclusione si Ł pervenuti, ancora una volta, sulla scorta di quanto deciso da Sez. U, COGNOME, oggetto di ampio e condiviso richiamo nella parte in cui quella decisione ha segnalato checon le modifiche degli artt. 34 e 34-bis per effetto della legge 161 del 2017, «l’intervento del legislatore sembra essersi concentrato piuttosto sulla previsione di procedure camerali ex art. 127 cod. proc. pen. destinate a garantire, in molti dei casi previsti, la conoscenza ed il contraddittorio anticipati: così dando la sensazione di non occuparsi, o meglio, lasciando libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che Ł possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio AVV_NOTAIO sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione», che Ł quello elaborato nell’art. 10 del d. Igs. n. 159 del 2011 (la «norma fondamentale delle impugnazioni»); di qui la conclusione circa la fisionomia di un «sistema che, col doppio grado di giudizio – il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge – si pone come quello AVV_NOTAIO e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia
costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata».
Ne consegue l’applicabilità, anche nella materia in esame, del principio per cui «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichØ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato)» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01).
4. Da pag. 9 e seguenti del decreto impugnato, i giudici dell’impugnazione di merito hanno svolto ampie considerazioni in fatto indicando le ragioni per le quali la tesi difensiva non fosse accoglibile per essere sussistenti, invece, il condizionamento, la sua non occasionalità el’impossibilità di bonifica e riallineamento al contesto commerciale legale.
In sintesi, la Corte di appello ha ricostruito i rapporti della società ricorrente con quelle interdette in termini completi e coerenti, sulla scorta dell’analisi delle varie compagini societarie, delle figure degli amministratori e dei rapporti intercorrenti tra gli stessi.Ha valorizzato a tal finel’uso promiscuo delle medesime sedi e degli stessi veicoli aziendali,oltre alla riferibilità delle utenze telefoniche in uso ad aziende colpite da interdittiva anche a soggetti con ruoli di rilievo nella compagine della società ricorrente.
I rapporti con gli ambienti della criminalità organizzata di stampo camorristico sono stati ampiamente ricostruiti non solo sulla scorta di relazioni di tipo familiare ma di precise interessenze di natura economica che hanno permesso di accertare una «unitaria regia imprenditoriale contaminata».
Il rapporto Ł stato descritto di natura stabile, senza la possibilità di alcuna forma di riallineamento al contesto commerciale sano anche per effetto del controllo giudiziario.
A fronte di tale motivazione, il ricorso (pagg. 5 e seguenti) si pone in termini puramente avversativi, sollecitando, in realtà e nonostante la dichiarata articolazione del vizio di «violazione di legge», una rilettura di dati indiziari già presi in considerazione.
Così, la censura sugli elementi concreti valorizzati per effetto delle indagini di polizia giudiziaria Ł stata articolata nel senso di un (ritenuto) scarso rilievo di quelli valorizzati, anche perchØ risalenti nel tempo e insuscettibili di una esaltazione in chiave dinamica e futura.
Conseguentemente, ha concluso la ricorrente, sussisterebbero ampie possibilità di bonifica.
La censura, pertanto, non coglie vizi delle motivazione tali da renderne palese l’apparenza o la radicale mancanza, vertendosi in tema di critiche tese ad evidenziare limiti che attengono a profili ricostruttivi reputati scarsamente attendibili e perciò insufficienti ai fini della individuazione dei presupposti per il diniego della misura volontariamente richiesta.
Si tratta di aspetti che, pertanto, non colgono vizi a tal punto rilevanti da determinare l’assenza di una motivazione effettiva, quanto, piuttosto, elementi di fragilità dovuti alla scarsa consistenza indiziaria degli elementi valorizzati il che, da un lato, comporta una critica
di natura valutativa dell’apprezzamento proprio del giudizio di merito e, dall’altro, non segnala una totale carenza di motivazione, quanto profili di contraddittorietà estranei ai vizi deducibili in questa sede di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (che preclude l’esame delle questioni poste con la memoria difensiva), con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME