Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45350 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45350 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE
ARAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; y c
lette/sectite le conclusioni del PG 6 R’: cc v. ; GLYPH 4w-e c LA) c >0 utR-VALGte..t2t(.4- b};,(2. n 7Q 22
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 28 ottobre 2022 la Corte di Appello di Ancona – in procedura di prevenzione – ha confermato la decisione con cui il Tribunale Ancona ha respinto (in data 10 maggio 2021) la domanda di controllo giudiziari volontario (art. 34bis comma 6 d.lgs. n.159 del 2011) introdotta da RAGIONE_SOCIALE (legale rappresentante COGNOME NOME).
La decisione reiettiva, in sintesi, si basa sulla ritenuta ‘non occasional rapporto tra l’impresa (attiva dal 2005) e soggetti aderenti ad associazio stampo mafioso (tra cui COGNOME NOMENOME ed è fondata sui seguenti elementi di maggior rilievo:
a) la moglie di COGNOME NOME, COGNOME NOME, è figlia di COGNOME NOME persona già sottoposta alla sorveglianza speciale di p.s. nei primi anni nova che recentemente sarebbe stato convivente con la figlia ed il COGNOME NOME; b) altri parenti dei COGNOME (uno zio a nome COGNOME NOME, la di lui moglie COGNOME NOME) hanno intrattenuto rapporti con soggetti ritenuti contigui alla cosca RAGIONE_SOCIALE, tanto che la società dei cugini RAGIONE_SOCIALE, operante nello territorio e nel medesimo settore della RAGIONE_SOCIALE, era stata destinat informazione interdittiva antimafia;
un fratello della madre di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME stato raggiu da misura cautelare per partecipazione ad associazione di stampo mafioso;
COGNOME NOME (di recente sottoposto a custodia cautelare) è coniuge di COGNOME NOME, sorella di NOME NOME. Quest’ultima è la madre dei cugini di NOME e COGNOME NOME (titolari della RAGIONE_SOCIALE).
Si ritiene inoltre che sussistevano rapporti commerciali con la società dei cugin RAGIONE_SOCIALE) in ragione della comunanza di molti fornitori e del fatto ch professionista incaricato di un progetto per la RAGIONE_SOCIALE aveva svolto incarichi per la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha sede in Fabriano dal 2004 e sempre in Fabriano aveva sede, ne 2005, la ditta individuale di COGNOME NOME.
In una occasione sono stati individuati dei mezzi del COGNOME in un’area po nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE.
Si ritiene pertanto che anche la RAGIONE_SOCIALE sia stata uno degli strumenti di fatto, si serviva COGNOME NOME per realizzare i suoi affari nelle Marche.
Ciò determina la sostanziale inaffidabilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME pure a fronte di una operazione interna di self cleaning, che secondo la Corte di Appello non è idonea a realizzare le condizioni di ammissione al control
giudiziario, posto che intestatari del capitale sociale sono ancora COGNOME NOME e COGNOME NOME, rimasti in azienda con ruoli cili responsabilità.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legg
RAGIONE_SOCIALE . Il ricorso è affidato a due motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza d motivazione sul punto della non occasionalità della agevolazione.
In sintesi, si deduce che la non occasionalità della agevolazione a soggetti por di pericolosità è stata desunta da indicatori fattuali deboli e inadeguat risposta solo apparente alle contestazioni difensive, senza compiere alcuna anal della concreta attività di impresa. Le relazioni familiari e le frequentazion state ‘riprese’ dai contenuti della interdittiva prefettizia, senza alcu autonomo e senza individuare la concreta influenza dei soggetti, in tesi, cont alla associazione criminale sulle scelte aziendali.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e motivazione apparente sul punto del giudizio prognostico di bonificabilità della impresa.
Non sarebbe stata oggetto di concreta valutazione la scelta cli mutare l’ass societario con nomina di un nuovo amministratore unico e adozione del ‘modello 231’.
Con memoria posteriore alla requisitoria del Procuratore Generale si ribadiv quanto al primo motivo, la assenza di ‘valutazione autonoma’ cla parte dei giud della prevenzione delle circostanze di fatto tese a rappresentare la occasionalità delle relazioni con soggetti portatori di pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso, in adesione a precedenti arresti di questa Corte (v. Sez. I n. 318 del 22.4.2021) che il Tribunale delle Misure di Prevenzione è stato individuato legislatore come organo giurisdizionale cui spetta l’adozione – nelle diverse fo previste dalle disposizioni regolatrici – di provvedimenti tesi all’accerta
(momento cognitivo) ed al contrasto (momento dispositivo) di diverse situazion di fatto correlate alla pericolosità sociale.
L’apprezzamento della pericolosità (attuale o pregressa) è l’ in sé della misura di prevenzione.
La pericolosità è in primis considerata come condizione soggettiva, inerente alla persona fisica (artt. 1 e 4 d.lgs. n.159), lì dove le condotte pregresse te un determinato individuo siano «inquadrabili» in una delle ipotesi tipiche (prev dalla legge e costituzionalmente valide perc:hè rispondenti al parametro de tassatività descrittiva, come affermato nella decisione num. .24 del 2019 Co Cost.) e possano in tal senso essere poste a base di una prognosi di pericolo soggettiva attuale .
Ma la pericolosità è anche inquadrata come una forma di relazione tra una o p condotte individuali (contra legem) ed i beni patrimoniali riferibili ad un soggetto, o nel senso della avvenuta accumulazione, in forza delle ric:adute di condotte vietate, di beni in capo al soggetto pericoloso (con neutralizzazione di simile relazione attraverso le tradizionali misure del sequestro e della confisca) senso della strumentalizzazione di realtà economico/aziendali a fini di incremento o mantenimento di una condizione di potere ed influenza «di mercato» riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali organizzati (in parti di stampo mafioso, nel cui ambito la proiezione economica dell’agire rappresent una delle finalità tipizzate nella previsione incriminatrice di cui all’art. 416 bis cod.pen).
Le necessità di contrasto alla pericolosità economica, in un sistema giuridico ricollega le limitazioni di diritti (costituzionalmente protetti) ad una base appropriata ed a momenti cognitivi giurisdizionali, hanno dunque condotto i legislatore del 2017 (legge n.161) ad incrementare, in sede di misure prevenzione, la potenzialità applicativa degli strumenti rappresentati – in c patrimoniale – dalla amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attiv economiche (art. 34) e del controllo giudiziario delle aziende (art. 34 bis), visti come modalità di intervento potenzialmente alternativo rispetto all’ordina binomio sequestro/confisca dei beni del soggetto portatore di pericolosità.
In tal senso, va ribadito che le disposizioni contenute nell’articolo 34 e nell’a bis del d.lgs. n.159 del 2011 vanno ‘lette insieme’ in quanto rappresentano – n intenzioni del legislatore – un sistema con pretese di omogeneità, basato s necessità di diversificazione della risposta giudiziaria prevenzionale al fenom della «contaminazione» dell’ attività di impresa da parte della crimina organizzata.
La conferma della volontà del legislatore di creare forme di intervento diversifi – sulla base di valutazioni relative alla preliminare qualificazione del relazione intercorsa tra l’ente imprenditoriale, i suoi gestori ed il gruppo cri – si ricava, a parere del Collegio, dal testo dell’articolo 20 del d.lgs. 2011, in tema di sequestro, per come anch’esso risulta novellato ai sensi dell I. n. 161 del 2017 .
In sede di proposta di sequestro – il che presuppone l’individuazione, da part soggetto pubblico proponente, di un soggetto portatore di pericolosità e di relazione tra tale soggetto e uno o più beni – il Tribunale può ritenere sussi non già i presupposti tipici della misura richiesta (disponibilità dei beni in portatore di pericolosità + sproporzione con il reddito di costui o relazione d tra attività illecita e beni sub specie frutto o reimpiego) ma, in alternativa, proprio quelli della amministrazione giudiziaria (art. :34) o del controllo giudiziario aziende (art. 34 bis), in tal senso « conformando ex officio» l’esito della richiesta. Da ciò non soltanto si desume che le misure ‘alternative’ della amministrazione del controllo risultano affidate al prudente apprezzamento del giudice prevenzione investito da una domanda di sequestro, ma sopral:tutto che lo sforz richiesto al Tribunale della Prevenzione è quello di realizzare – sia pure in approssimazione – una calibrata qualificazione della «relazione» intercorrente i beni in questione ed il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipi
A tal fine, lì dove non ci si trovi in presenza di una relazione definibile in di ‘avvenuto investimento’ da parte del soggetto pericoloso ( del profitto delle condotte illecite nei beni) o di una strumentalizzazione funzionale di una azienda al fine di consentire l’esercizio di attività economica da parte del so appartenente al gruppo criminale (casi tipici di adozione del sequestro in v della confisca) ; risulta possibile applicare le misure della amministrazione o de controllo, con graduazione della intensità dell’intervento giudiziario, in chiave di potenziale «recupero» dell’ente economico ad una diversa condizione operativa, ove si sia constatata l’esistenza :
a) di una coartazione di volontà o di una agevolazione stabile (non propriament dolosa e/o frutto della coartazione) realizzata dall’azienda verso persone porta di pericolosità qualificata (qui va disposta l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili per lo svolgimento della attività economica, ai sensi dell’art. modalità gestionali affini a quelle del sequestro tipico);
b) di un semplice pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa (l’agevolazione è occasionale, dunque ‘non perdurante’) con applicazione in caso del controllo giudiziario di cui all’art.34 bis, consistente in una sorta di
‘vigilanza prescrittiva’, nelle forme e con le modalità di cui al comma 2 medesima disposizione (obblighi di comunicazione di determinate attività o, alternativa, nomina di un amministratore giudiziario con funzioni controllo eventuali prescrizioni) .
2.1 Dunque la qualificazione preliminare della relazione esistente tra perso beni organizzati in azienda determina la scelta della tipologìa di misura in funz essenzialmente, dei diversi scopi assegnati dal legislatore alle medesime.
E’ evidente, infatti che mentre l’amministrazione ed il controllo mira essenzialmente – ad un ripristino funzionale dell’attività di impresa – una ridimensionata e neutralizzata l’ingerenza dei soggetti portatori di pericolosi sequestro deriva da una constatazione di pericolosità del soggetto che gest l’attività economica e mira alla recisione del nesso tra persona pericolosa e b
Ed è anche necessario evidenziare che una volta adottate le rnisure del contro o della amministrazione giudiziaria il Tribunale della Prevenzione, anche in e alle verifiche disposte nel corso di tali misure, può mutare la prima qualifica e transitare in una tipologìa prevenzionale diversa, adottando la misura adeguata.
Ciò posto, la particolare misura di prevenzione del controllo delle aziende domanda» ai sensi dell’art.34 bis co.6 cod. ant. realizza – in tale ambito – una ulteriore sottopartizione con caratteri peculiari.
In presenza di un primo accertamento, a fini amministrativi, del «tentativ infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’im (art. 84 cod.ant.), è data all’impresa (che pure contesta il fondamento fat della interdittiva) la possibilità di adottare un percorso emendativo ricorrend applicazione del controllo giudiziario su domanda.
Si configura in tal modo una alternativa rappresentata dalla «consegn dell’impresa al Tribunale delle misure di prevenzione, il che comport applicazione di penetranti strumenti di controllo della gestione, di verifica dei di finanziamento, di comunicazione di situazioni di fatto rilevanti, nonché eventuale obbligo di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischi infiltrazione mafiosa (secondo il modello normativo di cui all’art.34bis co.2 le unico applicabile al controllo volontario).
In simile contesto, va anche detto che non appare conforme al complessivo assett legale dell’istituto – introdotto con legge n.161 del 17 ottobre 2017 – ritene il controllo giudiziario su richiesta si configuri come un ‘beneficio’ per il solo legale di sospensione delle inibizioni derivanti dalla informazione antima
interdittiva, trattandosi di una «alternativa » che realizza un diverso ass interessi (rispetto alla mera inibizione all’esercizio di determinate economiche) e che mira a recuperare, ove possibile, i profili di competitività inquinata’ della realtà aziendale ed a favorire un intervento del Tribunale prevenzione asseverato da migliori conoscenze delle condizioni operative del singola impresa.
2.2 Da quanto sinora detto deriva che ad essere ostativa all’accoglimento de domanda di controllo ‘volontario’ è, da un lato, la constatazione (da part Tribunale della prevenzione) della esistenza di una condizione di agevolazio «perdurante» dell’impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili co realtà associative di stampo mafioso, se ed in quanto tale condizione – al momen della domanda di ammissione – renda negativa la prognosi di ‘riallineament dell’impresa a condizioni operative di legalità e competitività.
Al contempo, è ostativa all’ammissione la constatazione di ‘assenza della relazi (anche pregressa) tra azienda ed organizzazione criminale esterna.
Tale assetto interpretativo deriva dai contenuti espressi dalla Sezioni Unite nel arresto ric. Ricchiuto del 2019 (sent. n. 46898/2019), secondo cui la verifica della condizione di fatto in cui si trova l’impresa richiedente va realizzata (sull delle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udi camerale) essenzialmente in chiave prognostica, nel senso della utilità o me dello strumento oggetto di richiesta . P·ì-7
Ed invero la citata decisione Sez. U Ricchiuto così precisa la direzione della verifica giurisdizionale: con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, c raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario accertamento – e in ciò la motivazione della citata sentenza n. 29487 della Pr Sezione promuove prospettive non del tutto sovrapponibili alle conclusioni qu prese- non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accerta presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità del agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamen della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione p compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari raccoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura d amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. ILa peculiarità dell’accertament giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al contro giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta per fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve esser
non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteri strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singol aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L’accertam dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere solt funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui v realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piutto comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancars seguendo l’iter che la misura alternativa comporta .
3. E’ evidente pertanto che dopo le precisazioni espresse dalle Sezioni Unit questa Corte nel citato arresto, la valutazione «autonoma» del Tribunale del prevenzione ai fini di cui all’art.34 bis t comma 6, pur basandosi sui contenuti della informazione prefettizia (e su eventuali allegazioni di parte) deve necessariame individuare i presupposti fattuali cui l’art.34 bis comma 1 ancora l’applicaz dell’istituto : a) l’esistenza di una relazione tra l’impresa ed i soggetti portatori pericolosità qualificata; b) l’occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l’attività dei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di ‘efficacia’ del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose.
In tale momento la «giurisdizionalità piena» del sistema della prevenzione esclu peraltro che il Tribunale possa considerare – sull punto della esisl:enza o meno d relazione sub a intangibili le valutazioni espresse dall’organo di prevenzione amministrativa, fermo restando che la decisione emessa in sede di prevenzione (in tal caso reiettiva) non ‘tocca’ l’esistenza della informazione inter prefettizia.
Vero è che in alcune pronunzie di questa Corte -che hanno ritenuto ammissibile la domanda di controllo anche nelle ipotesi in cui secondo il Tribunale de prevenzione non vi era alcuna agevolazione il provvedimento amministrativo rappresenterebbe un ‘substrato intangibile’ della domanda dell’impresa (in t direzione v. Sez. 11 n. 9122 del 28.1.2021; Sez. VI n. 30168 del 7.7.2021;) tale opzione interpretativa (peraltro non univoca, v. Sez. H n. 22083 20.5.2021; Sez. H n. 899 del 16.11.2022, dep.2023) non appare, secondo il Collegio, in linea con i contenuti di Sez. U Ricchiuto, finendo – tra l’altro – con imporre l’applicazione di una misura di prevenzione (il controllo giudiziario) an nelle ipotesi in cui l’autorità giurisdizionale – nel suo proprio momento cognit
non ravvisi la primaria condizione fattuale dell pericolo di condizionamento della attività di impresa.
3.1 Tutto ciò precisato, la motivazione espressa dalla Corte di Appello è da ritenersi apparente quanto alla individuazione – nel caso in esame – dello stabile condizionamento della attività di impresa, con accoglimento del primo motivo.
In particolare, il nucleo argomentativo – di maggior peso – delle decisioni di merito risiede nel «sospetto» di asservimento della attività economica svolta dalla RAGIONE_SOCIALE agli interessi di COGNOME NOME, anche in ragione : a) del rapporto di parentela, sia pure non stretto, descritto in apertura; b) della ritenuta ingerenza del COGNOME nella attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE (società dei cugini di COGNOME NOME e COGNOME NOME); c) nella esistenza di rapporti commerciali tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia si tratta, per come esposto nella decisione impugnata, di un mero sospetto non suffragato da concrete evidenze rappresentative di un simile livello di condizionamento operativo, stante la autonomia societaria e organizzativa della RAGIONE_SOCIALE rispetto alla RAGIONE_SOCIALE e la mancata individuazione d situazioni di fatto in cui la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata asservita agli interessi illeciti del COGNOME.
Non può, sul punto, non richiamarsi quanto affermato in precedenza, specie in riferimento alla necessità di una autonoma valutazione del giudice della prevenzione degli elementi di fatto posti a base della interdittiva prefettizia, valutazione che nel caso in esame risulta obiettivamente carente.
Ciò conduce all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso il 5 luglio 2023
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