Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5776 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5776 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro -Sezione Misure di Prevenzione – con il decreto in da 18/05/2022, rigettava il ricorso avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro del 15/11/202 rigetto dell’istanza ex art. 34 bis comma 6 del D.Igs. n. 159 del 2011 per l’ammissione al controllo giudiziario.
I giudici territoriali, all’esito dell’esame degli elementi posti a fondamento dell richiesta per l’ammissione al controllo giudiziario e dei precedenti provvedimenti di riget rilevando come il Tribunale, con il decreto impugnato, avesse valutato nel merito l’istanz osservato come la stessa dovesse ritenersi inammissibile fondandosi su elementi gi ampiamente valutati e ritenuti inidonei dai Giudici della prevenzione i quali, con il prec
decreto del 16 settembre 2020, avevano confermato il diniego della prima richiesta ammissione al controllo giudiziario c.d. volontario.
Ha, comunque, evidenziato che andavano condivise, nel merito, le conclusioni di cui a precedente provvedimento anche tenuto conto degli esiti RAGIONE_SOCIALE successive attività istrut svolte dalla Prefettura al fine di provvedere sull’ istanza ex art. 91 co. 5 d.lgs. n. 159
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso il suddetto de formulando i seguenti motivi.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge ex art. 60 comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, per i travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di rige primo grado.
Assume che la corte di appello, del tutto illegittimamente, aveva ritenuto sussistent storici la cui esistenza era stata esclusa sia all’ esito del procedimento di aggiornamento interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Cosenza che nel decreto emesso dal Tribu di Catanzaro Sezione Misure di Prevenzione, erroneamente affermando che non erano emersi elementi nuovi.
2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge ex art. 6 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e mera apparenza della motivazione in relazione agli artt e 546 c.p.p. sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’ammissione al controllo giudiziario ex bis comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011.
Assume che la corte di appello non aveva considerato che non erano emersi elementi da cui desumere una specifica riferibilità della società RAGIONE_SOCIALE ad una consorteria mafiosa elementi da cui far discendere una condotta agevolativa di soggetti mafiosi e che le conclus della corte di merito si erano basate su indizi incerti e senza valutare gli elementi d contrario, pacifici, allegati dalla difesa.
2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 1 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motiva relazione all’art. 125 c.p.p., vizio di motivazione contraddittorietà e manifesta illogi motivazione, motivazione apparente del decreto.
Evidenzia che la corte di appello non aveva considerato che, al più, era configurabil pericolo di modesta ed irrisoria entità di infiltrazioni RAGIONE_SOCIALE, eliminabile con la concessi misura in esame.
Deduce, infine, violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. e) c. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art co. 6 del D.Igs.159 del 2011 sull’ omessa prognosi sulla bonificabilità dell’RAGIONE_SOCIALE prerequisito dell’occasionalità identificato nell’interdittiva.
Osserva che la corte di appello non aveva considerato che l’ art. 34 bis comma 6 D. Lgs 159/2011 nel disciplinare l’ ammissione al controllo giudiziario: non fa rinvio al comma
art. 34 D. Lgs 159/2011 che indica le ipotesi in cui viene consentito il controllo giudizi azienda; non contempla l’ occasionalità quale requisito richiesto per l’ applicazione del co giudiziario; non comprende le categorie di cui comma 1 dell’ art. 34 D. Lgs 159/2011 da scaturisce l’ amministrazione giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITrO
Il ricorso è inammissibile atteso che le censure proposte con i suddetti motivi esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse – sono da ritenere formulate per motiv non consentiti o, comunque, risultano manifestamente infondate.
Va premesso che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso i provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione a controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammiss solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto. (Sez. 5, Sentenza n. 34856 del 06/11/2020 Cc. (dep. 07/12/2020) Rv. 279982 – 01.
In sostanza nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la qual denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2 13/02/2004, Rv. 226710). Occorre, pure, rilevare che nel procedimento di prevenzione, il rico per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento d prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estra procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circost decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente er da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di (Sez. 2 – , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279435 – 01
Deve, quindi, rilevarsi che la Corte di appello, con una motivazione tutt’ alt insussistente o meramente apparente, ha più che congruamente motivato in relazione alla insussistenza dei presupposti per l’ammissione al controllo giudiziario. ex art. 34 bis comma 6 del D.Igs. n. 159 del 2011.
Il giudizio di inammissibilità dell’istanza non appare, invero, fondato sul mero dell’improponibilità di una nuova richiesta ex art.34 bis comma 6 del d.lgs. n.159 del 20 relazione alla seconda informazione antimafia ma, piuttosto, sulla reiterazione innanzi al gi della prevenzione dei medesimi elementi già valutati e ritenuti inidonei all’accoglimento richiesta.
La corte di merito ha proceduto alla contestuale valutazione degli elementi em entrambe le informative antimafia, ritenendo che la seconda, a seguito di una ulterio nell’ambito dell’istanza ex art 91 citato, si aggiungesse alla prima, integrando elementi di segno contrario – i risultati RAGIONE_SOCIALE precedenti attività istruttorie.
La Corte territoriale, sul punto, tenendo conto degli accertamenti effettuat amministrativo e dell’esito del relativo procedimento, nel vagliare e disattendere proposte ed oggi sostanzialmente reiterate, ha evidenziato gli elementi emergenti prefettizio ostativi ad una positiva valutazione prognostica di bonifica sottolineando, in particolare, come la nomina dei componenti dell’attuale C Amministrazione si poneva in sostanziale continuità con la vecchia gestione in quant operata su scelta della precedente amministratrice, tra soggetti già in rapporto l la società, e come le successive emergenze quanto all’ attività commerciale del ponessero in continuità con quanto accertato in passato, in particolare con rif fatturazioni per operazioni inesistenti emesse da imprese legate a circuiti mafiosi.
Ad avviso di questo Collegio la tesi fatta propria dalla Corte territorial corretta in diritto in quanto in linea con il condivisibile orientamento cui in ques dare continuità secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini dell’ammission del controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembr richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE destinataria dell’informazione antimafia interdittiva che ab detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici – sull patologico acquisito dall’accertamento amministrativo con l’informazione antimafia in se il richiesto intervento giudiziale di “bonifica aziendale” risulti poss l’agevolazione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da rite escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell’infiltrazione maf Sentenza n. 9122 del 28/01/2021 Cc. (dep. 05/03/2021) Rv. 280906 – 01).
Già in precedenza il Supremo Collegio aveva avuto modo correttamente di sotto come ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amm ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159, il tribunale compe misure di prevenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevo libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al co medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell’RAGIONE_SOCIALE stessa di riallinearsi economico sano, affrancandosi dal condizionamento RAGIONE_SOCIALE infiltrazioni RAGIONE_SOCIALE. Sentenza n. 13388 del 17/12/2020 Cc. (dep. 09/04/2021 ) Rv. 280851 – 01.
Il giudice della prevenzione è, invero, titolare di un potere di controllo auto a quello del giudice amministrativo, in quanto lo stesso non è funzionale a co revisionare la misura interdittiva, ma è invece diretto a verificare la possibil l’RAGIONE_SOCIALE ad una gestione con l’ausilio di un controllo pubblico possibile esclusiva in cui l’infiltrazione mafiosa sia occasionale e non stabile e si configuri com
ovvero lasci prevedere la possibilità che l’azienda possa reimmettersi nel circuito econom legale.
Del tutto infondata appare, dunque, la tesi di parte ricorrente secondo cui l’art. 34 bis co. 6 del D.Igs.159 del 2011 non farebbe riferimento al requisito dell’occasionalità quale “elem richiesto per l’applicazione dell’istituto del controllo giudiziario”, tesi disancorata dalla ratio legis come pacificamente ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Orbene dal momento che parte ricorrente nel ricorso, più volte, richiama la “violazi e falsa applicazione di legge ex art. 696, comma 1, lett. e), c.p.p. va rimarcato che il c di legittimità non si estende all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE linee argomentative ed alla congruenza lo del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ri nella materia in esame il caso in cui la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a ren comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentati provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato provvedimento.
Ora risulta di tutta evidenza che con il ricorso che in questa sede ci occupa la difesa società ricorrente tende a indicare una diversa ricostruzione dei fatti lamentando come la C di Appello li ha ricostruiti (con riguardo al ritenuto mantenuto collegamento dell’ RAGIONE_SOCIALE famiglia mafiosa RAGIONE_SOCIALE ed ai collegamenti della RAGIONE_SOCIALE, anche in epoca successiva prima informativa antimafia, con società fittizie facenti capo a noti esponenti mafiosi) oltre a comportare un’inammissibile richiesta di rivalutazione da parte di questa Corte Supre del merito della vicenda e degli elementi probatori che la sorreggono, non consente di ipotiz la ricorrenza di una “violazione di legge” nel senso sopra indicato ma di ricondurre al doglianze formulate nell’alveo del disposto dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) in rel quale, però, non può essere ammissibilmente presentato ricorso innanzi a questa Corte d legittimità in presenza di una motivazione che – come quella contenuta nel decreto gravato certamente esistente e non meramente apparente.
In questa sede parte ricorrente lamenta, come si è detto, una motivazione carente e apparente e, sostanzialmente, illogica quanto al permanere di un pericolo di permeabilità mafi svalutando gli elementi valorizzati dai giudici di merito: sennonché si deve replicare argomentazioni addotte dalla Corte di merito – la quale attraverso una adeguata valutazione tutti i dati emergenti dall’ interdittiva prefettizia, come sopra valutata, degli eleme dalla ricorrente e del precedente decreto di rigetto, ha motivatamente escluso che l’infiltr della società ricorrente potesse ritenersi meramente occasionale, richiamando, in assenza elementi nuovi, le conclusioni del provvedimento del 16.9.2020 – sono sorrette da motivazio tutt’ altro che carente ovvero oggetto di decisivi travisamenti ma, anzi, congrua ed adeg proprio perchè la stessa ha preso in esame le emergenze processuali, ha valutato la tesi difensi ed i medesimi motivi di censura oggi reiterati ed è giunta a disattenderli sulla base di
motivazionale che, stante i ristretti limiti in cui può essere impugnata la motivazione in sede di legittimità, non può dirsi ne’ carente, ne’ apparente ne’ mancante.
In altri termini appare evidente che quanto alla permanere di strutturate commistioni c temute RAGIONE_SOCIALE la motivazione censurata, contiene tutti gli elementi per rite che la Corte territoriale abbia adempiuto all’obbligo motivazionale, sicché, non esse ipotizzabile alcuna violazione di legge, sotto il profilo della motivazione assente o appa tutte le censure vanno ritenute inammissibili in quanto parte ricorrente si è limitata, i surrettizio, a far valere la manifesta illogicità e la contraddittorietà dell’impugnato provv ovvero il motivo di cui all’ art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ossia quei vizi motivaz deducibili in questa sede.
Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declarat d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della s ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricors determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente