Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40181 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE lagni il in persona del suo legale rappresentante, NOME COGNOME, nato ad A DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/04/2024 emesso dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona ‘1e1 GLYPH o tituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inamMissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, con il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di rigetto emesso dal T ibunale di Roma in data 8 ottobre 2020 dell’istanza avanzata ex art. 34-bis, c omr . a 6, del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’applicazione della misura del controllo giudiziario a seguito dell’interdittiva antimafia emessa a suo carico ed oggetto di iMpug nazione davanti al giudice amministrativo.
Con il proprio ricorso, la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della istanza di sottoposizione della società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE alla misura di prevenzione del controllo giudiziario, -egolata dall’art. 34-bis del citato Codice antimafia, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sotto pre Filo della omessa motivazione per avere la Corte di appello pretermesso moltèplici elementi che escludono il carattere di impresa mafiosa o anche solo di impresa a partecipazione mafiosa. La Corte ha valorizzato l’imputazione ascritta a capo 6) della rubrica dell’Ordinanza di custodia cautelare, e pretermesso la valuta zione del G.I.P. del Tribunale di Napoli che ha escluso elementi di prova di fen :rmeni di trasferimento di fondi di provenienza illecita, essendo emerso solo un interessamento del RAGIONE_SOCIALE COGNOME non concretizzatosi, superato dallo s ,, iluppato interesse del predetto RAGIONE_SOCIALE per una società (RAGIONE_SOCIALE) in rapporto di (tono: rrenza e contrapposizione con la citata I.P.L.
Le affermazioni contrarie sono, pertanto, apodittiche e congeturar, atteso che gli elementi tratti dall’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napli peti -ebbero solo supportare l’esistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa, che rappresenta il presupposto per l’accoglimento della richiesta misura del controllo giiudiz ano.
Infine, si adduce che rispetto ai fatti illeciti contestati a rietn: NOME nell’ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Ancona del 2023, la soci ?tà IPL è del tutto estranea.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio legge per motivazione apparente sulle ragioni della esclusa rilevanza delle misure di self cleanin I attuate dalla società (conferimento delle quote societarie in due Trusteé pei la loro autonoma gestione).
2.3. Con il terzo motivo denuncia il deficit assoluto di motivazione n ordine alla asserita non “bonificabilità” della società, per essere stati tra n i9sati r dati di fatto posti a fondamento della decisione impugnata in assenza di ingerenze mafiose nella gestione della società RAGIONE_SOCIALE. strutturali o continuative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Con riferimento al rapporto tra interdittiva antimafia del prefetto e I i misura di prevenzione del controllo giudiziario la questione è stata già affrontata in modo costante nella giurisprudenza di legittimità (vedi anche Sez. U. ri. 4€ 898 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277156), nel senso di escludere ogni automatismo, ma di ritenere che il tribunale della prevenzione possa accogliere l’istE nza del titolare dell’impresa, solo se reputi sussistenti i presupposti previsti per l’applicazione della misura del controllo giudiziario, ovvero l’occa ;ionalità dell’agevolazione mafiosa.
Quindi se l’impresa è fortemente condizionata dalla mafia, non pui) trovare accoglimento l’istanza, che presuppone una occasionalità del contato mafioso.
In altri termini il carattere dell’occasionalità di infiltrazione mal: osa no rappresenta una condizione ostativa ma il presupposto per il contr011o q udiziario volontario, salvo che il pericolo di ingerenza mafiosa sia maggiore e più grave, perché non rimediabile con il semplice controllo giudiziario.
Non si può, pertanto, prescindere dalla verifica della contiguità mafi , )sa e del suo grado di contaminazione, ma deve aversi riguardo ad una prospettiva di adeguatezza della misura rispetto alla finalità perseguita di emenda del ‘azienda che giustifica la sospensione degli effetti dell’interdittiva ant mafia finch l’impugnazione in sede amministrativa sia pendente.
- Orbene nel caso di specie la Corte di appello ha operato una val,Jtazione autonoma delle fonti di prova tratte dalle ordinanze emesse in data 9 api ile 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli ed in data 21 febbraio 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Ancona, desumendo da esse elementi che escludonb il carattere occasionale della contaminazione mafiosa della società RAGIONE_SOCIALE in ragio le della continuità dei rapporti intrattenuti nel corso di almeno un decennio dai due soci COGNOME NOME NOME che hanno la titolarità delle quote dell’intero capitale sociale, con esponenti del RAGIONE_SOCIALE.
Le doglianze difensive sono rivolte unicamente a rimettere in disausione la valutazione del presupposto del carattere occasionale della infiltrazione mafiosa nella società attraverso censure che investendo la motivazione del decreto impugnato non sono consentite in questa sede, atteso che in materia di nisure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violizione di legge.
Va ricordato con specifico riferimento alla materia in esame che il ricDrso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario e) art. 34-bis, conrirna 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli ,Irtt comma 3, e 27 del medesimo decreto (cfr. Sez. 5, n. 34856 del 06111/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982).
Costituisce, inoltre, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimil à quello secondo cui per l’applicazione di una misura di prevenzione, il giudice – .)uò i. tilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale, anche quelli che non si siano conclusi con una sentenza di condanna, , 2ssendo altro e diverso il presupposto di fatto che assume rilevanza nel proCediriento di
prevenzione, in cui non rileva l’accertamento della responsabilità per la commissione di un reato.
Correttamente il Tribunale e la Corte di appello hanno messo in avidenza l’irrilevanza del rigetto della richiesta di misura cautelare nei confrdnti i COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME riferimento ai reati di intestazione fittiz a de le quote delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, assumendo ri evanza ai fini del rigetto della richiesta di sottoposizione al controllo volontario la emersa continuità dei rapporti intrattenuti dai predetti soggetti con aff liati del c RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME di tale intensità e frequenza da rendere el tutto inconsistente il predicato carattere occasionale della ingerenza Maficsa nella gestione delle imprese facenti capo ai predetti soggetti, e specifiCamente nella gestione dell’impresa operativa nel mercato dei riciclaggio dei rifiuti di ol i esausti e scarti alimentari gestita attraverso la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE
I rapporti di affari intrattenuti da COGNOME NOME con affiliati del RAGIONE_SOCIALE (com COGNOME NOME e COGNOME NOME) secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, e dei riscontri tratti dall intercettazioni ambientali, richiamate nel provvedimento impugnato, non sono contraddetti dalla mancata applicazione della misura cautelare per i reati di intestazione fittizia, perché confermano l’esistenza di rapporti di affari p -otrattisi per lungo tempo che sebbene non sussumibili nelle imputazioni ascri -te sono comunque significativi per le valutazioni che il giudice deve autononamente compiere ai fini della verifica della sussistenza dei differenti presupposti che rilevano nelle decisioni da assumere nel procedimento di prevenzione.
Per le stesse considerazioni i fatti illeciti contestati a NOME COGNOME NOME nell’ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Ancona, anchl: se non riguardano la società RAGIONE_SOCIALE, sono stati ugualmente valori; zati per escludere il carattere occasionale dei legami intrattenuti dai predetti con la famiglia COGNOME, coinvolta nel traffico illegale dei rifiuti, settore considerato d grande interesse per le mire imprenditoriali del RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Una volta esclusa la sussistenza del carattere occasionale della ingerenza mafiosa ravvisata nella impresa facente capo ai predetti soci, risultano del tutto irrilevanti le ulteriori considerazioni sull’idoneità o meno delle misure di gestione economica separata attraverso la nomina di amministratori delle quote, trattandosi di modalità gestionali che non fanno venire meno il ricolosciuto carattere continuativo e non occasionale della contaminazi ne mafiosa dell’impresa.
Appare evidente che il punto di incontro tra la misura di pre’ enzione amministrativa dell’interdittiva antimafia e la misura di prevenzione di con – petenza
della A.G. si colloca nell’ambito di quelle situazioni di contiguit mfiosa più sfumate e meno gravi, potendosi solo entro questi limiti, attraverso del controllo giudiziario effettivamente salvaguardarsi l’interesse l’applicazione pub )lico alla continuità dell’impresa, sospendendo l’efficacia dei divieti di qualunque al tività nei rapporti d’impresa con la pubblica amministrazione (contratti, concossioni o sovvenzioni pubblici), e anche quelli tra privati (autorizzazioni), qualora si reputi che tale rimedio sia sufficiente a scongiurare il pericolo dell’infiltrazipne r nafiosa.
Tutte le censure dedotte sono, pertanto, inammissibili, perché s: llecitano un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, attra verso la valutazione degli elementi acquisiti già oggetto di impugnazione e d riva utazione in sede di appello.
Il Tribunale e la Corte di appello hanno dato conto con scrupolosa e attenta valutazione dei dati acquisiti, delle ragioni per le quali non hanno ritenuto :he nella specie possa ravvisarsi una contiguità lieve, indicata come assena di terzietà dell’impresa ed inadeguatezza della misura, sostanzialmente riconducibile nell’ambito del presupposto normativo della agevolazione Me ramente “occasionale”.
Le argomentazioni della ricorrente volte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, implicano una lettura alternativa a quel a fatta motivatamente propria dal giudice di merito preclusa in sede di richrso per cassazione, ammissibile solo per violazione di legge.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, E norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente,, oltro che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare, la somma che ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente, in )ersona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese proce3suali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2024
Il Pr4d nte