Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18844 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; dinammissibilità del ricorso.
Letta la memoria del difensore della ricorrente, che insiste nei motivi di ric conclude per liaccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento del Tribunale di quella stessa città – Sezione Misure di prevenzione – con cui era stata rigettata richiesta della società RAGIONE_SOCIALE , destinataria di una misura interdittiva ant (n. 45642 del 10 maggio 2022), adottata, ai sensi dell’art. 84 del C. L.vo n. 159/2011, d Prefetto di Catanzaro, di applicazione del controllo giudiziario, avanzata ai sensi dell’art. 34 -bis comma sesto del D. L.vo n. 159/2011.
Propone ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, attraverso il leg rappresentante, con il ministero dei difensori di fiducia avvocati NOME COGNOME NOME, i quali svolgono tre motivi, dolendosi, in linea generale, che la Corte di appe avrebbe fornito una motivazione fragile e illogica, acriticamente recettiva delle risultanze provvedimento prefettizio, senza adeguarsi alle coordinate delineate dalle Sezioni Unit “Ricchiuto” e dalla successiva giurisprudenza, ampiamente richiamata nel ricorso, in relazione:
al pre-requisito della occasionalità del pericolo di infiltrazioni mafiose;
al nesso di agevolazione che, nell’ipotesi di controllo volontario, deve avere riguar esclusivamente ai rapporti esistenti tra la attività economica svolta dall’impresa e i sog portatori di pericolosità qualificata;
al contenuto del giudizio prognostico, incentrato sulla verifica della concreta possibili riallineamento dell’azienda con il contesto economico sano.
2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia, in uno a vizi di motivazione, l’ome scrutinio della prognosi di bonificabilità dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, contestand specie, l’argomentazione incentrata sulla affermazione che la società sarebbe esposta a un pericolo di infiltrazione mafiosa affatto occasionale, laddove il giudice di merito ha ritenuto pericolo come stabile, sul rilievo che la società ricorrente ha operato sul mercato servendo dell’illecito appoggio di soggetti facenti capo a diverse organizzazioni mafiose. Secondo la Difes invece, il pericolo di contaminazione mafiosa, se esistente, è meramente occasionale, in quanto non sussistono, né sono stati indicati nel provvedimento impugnato, incoerenze patrimoniali, né flussi finanziari anomali in entrata o in uscita né rapporti economici con ambienti crimin L’interdittiva antimafia non evidenzia una attuale riferibilità dell’impresa ricorrente a conso mafiose, né indica elementi significativi dell’agevolazione mafiosa nei confronti di sogg pericolosi. Ci si duole che il provvedimento prefettizio sia incentrato sulla figura di NOME COGNOME, zio dell’amministratore dell’impresa ricorrente ( NOME COGNOMECOGNOME, laddove, l giurisprudenza ha chiaramente escluso validità all’equazione tra rapporto RAGIONE_SOCIALE e comunanza degli interessi economici, in assenza di indicatori di conferma: NOME COGNOME non è soggetto pericoloso, ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. n. 159/2011, mentre gli indicatori di pericolosità indi nel caso di specie hanno riguardo a singoli soggetti e non all’impresa.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizi della motivazione in merito a sussistenza della condizione ostativa al controllo giudiziario, consistente nella esistenza di
condizione di agevolazione perdurante dell’impresa a vantaggio di realtà mafiose. Invero – si sostiene – nel caso di specie, è stato ritenuto ostativo il mero collegamento RAGIONE_SOCIALE c NOME COGNOME, in spregio agli approdi giurisprudenziali raggiunti in merito a tale profil comunque, si argomenta, “non esiste alcun elemento neppure indiziario che dimostri come il signor COGNOME NOME abbia mai contribuito con le proprie condotte a suffragare un quadro indiziario dell’asserita sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa” ( pg. 34), precisandosi che tutte le scelte aziendali strategiche sono state prese dai vertici della società RAGIONE_SOCIALE e non dal COGNOME. In ogni caso, il COGNOME non sarebbe attualmente soggetto pericoloso, con la conseguente insussistenza del rischio attuale di infiltrazione mafiosa.
2.3. Il terzo motivo denuncia ancora vizi della motivazione in merito all’influenza che la famig RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto sulle strategie imprenditoriali della società ricor -ente. I giudici di merito non hanno indicato le modalità, la tempistica e le occasioni di ingerenza della cosca RAGIONE_SOCIALE nella gestione della impresa ricorrente, donde l’infondatezza dell’assunto espresso dalla sentenza impugnata, che ravvisa il pericolo attuale e concreto di infiltrazione, e la non la permeab occasionale della società alla criminalità organizzata mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato, e per alcuni aspetti denuncia vizi della motivazione, con incursioni n merito della valutazione dei fatti e delle fonti di conoscenza, propugnando censure non consentite nel giudizio di legittimità avente a oggetto misure di prevenzione.
1.1.La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo, messo in luce la circostanza che, ne procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesiste ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” è stata, l’altro, riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in t di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità’ del procedimento prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale( Sez. 6, r. 38471 del 13/10/2010 Cc. (dep. 02/11/2010 ) Rv. 248797 ). Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di
legittimità, il controllo inerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti appl della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un element costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, o nel caso di motiva apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Co 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608 ). Mentre non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti da argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, COGNOME e altri Rv 260246).
Venendo ai motivi di ricorso, la doglianza incentrata sul mancato scrutinio della prognosi bonificabilità non è fondata, dal momento che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, Giudici di merito hanno fornito congrua argomentazione sul punto, cosicchè la motivazione neppure può dirsi apparente.
2.1. E’ opportuno richiamare brevemente le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento agli strumenti di contrasto alle derive crimina possono verificarsi nelle realtà imprenditoriali.
La necessità di contrasto alla pericolosità economico/patrimoniale, in un sistema giuridico ch ricollega le limitazioni di diritti (costituzionalmente protetti) ad una base legale appropriat momenti cognitivi giurisdizionali, hanno condotto il legislatore del 2017 (legge n.161) incrementare, in sede di misure di prevenzione, la potenzialità applicativa degli strumen rappresentati – in campo patrimoniale – dalla amministrazione giudiziaria dei beni connessi a attività economiche (art. 34) e del controllo giudiziario delle aziende (art. 34 bis), vist modalità di intervento potenzialmente alternativo rispetto all’ordinario bino sequestro/confisca dei beni del soggetto portatore di pericolosità.
In tale ottica, va ribadito che le disposizioni contenute nell’articolo 34 e nell’art. 34bis del d.lgs. n.159 del 2011 vanno ‘lette insieme’ in quanto rappresentano – nelle intenzioni d legislatore – un sistema con pretese di omogeneità, basato sulla necessità di diversificazio della risposta giudiziaria prevenzionale al fenomeno della «contaminazione» dell attività impresa da parte della criminalità organizzata. Da ciò non soltanto si desume che le misure ‘alternative’ della amministrazione o del controllo risultano affidate al prudente apprezzamen del giudice di prevenzione investito da una domanda di sequestro, ma soprattutto che lo sforzo richiesto al Tribunale della Prevenzione è quello di realizzare – sia pure in prima approssimazio
– una calibrata qualificazione della «relazione» intercorrente tra i beni in questione ed il sog indicato come portatore di pericolosità tipica. La qualificazione preliminare della tipolog relazione esistente tra persona e beni organizzati in azienda determina la scelta della tipolog di misura in funzione, essenzialmente, dei diversi scopi assegnati dal legislatore alle medesime
E’ evidente, infatti che mentre l’amministrazione ed il controllo mirano – essenzialmente un ripristino funzionale dell’attività di impresa – una volta ridotta l’ingerenza dei soggetti p di pericolosità – il sequestro deriva da una constatazione di pericolosità del soggetto che gesti l’attività economica e mira alla recisione del nesso tra persona pericolosa e beni.( Sez. 1 34544/2021 n.m.)
2.2. L’istituto del controllo giudiziario è stato introdotto nel tentativo di limitare della paralisi delle attività economiche interessate da accertamenti positivi sulla sussiste delle “infiltrazioni mafiose”, ove non ricorrano i presupposti per l’applicazione delle mi di prevenzione patrimoniali.
Giova ricordare che, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa della parte pubblica, la valutazi del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le att economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione un controllo c.d. prescrittivo, mentre nel caso di istanza della parte privata, ai sensi del c 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell’accertamento di quello stess prerequisito effettuato dall’organo amministrativo cori l’informazione antimafia interdittiva rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garant contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell’ordine pubblico e libertà di iniziativa economica attraverso l’eserc dell’impresa.(Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Rv. 28090602).
2.3. Con specifico riferimento alla misura di prevenzione del controllo delle aziende « domanda» ai sensi dell’art.34 bis co.6 cod. ant.y qui in rilievo, essa realizza – in tale ambito una ulteriore sottopartizione con caratteri peculiari. In presenza di un primo accertamento, a f amministrativi, del «tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte indirizzi dell’impresa» (art. 84 cod.ant.), è data all’impresa (che pure contesta il fondame fattuale della interdittiva) la possibilità di adottare un percorso emendativo ricorr all’applicazione del controllo giudiziario su domanda. Si configura in tal modo una alternat rappresentata dalla «consegna» dell’impresa al Tribunale delle misure di prevenzione, il che comporta l’ applicazione di penetranti strumenti di controllo della gestione, di verifica dei di finanziamento, di comunicazione di situazioni di fatto rilevanti, nonché l’eventuale obblig adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa (second modello normativo di cui all’art.34-bis co.2 lett. b, unico applicabile al controllo volontari
2.4. Come è stato già chiarito, la verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente
nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudiz prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di contr previsti GLYPH dall’art. GLYPH 34-bis, GLYPH commi GLYPH 2 GLYPH e GLYPH 3, GLYPH del GLYPH d.lgs. GLYPH n. GLYPH 159 GLYPH del 2011.(Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020 Cc. (dep.2021 ); Rv. 280341; conf. Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Rv. 281834), da ciò discendendo che, ad essere ostativa all’accoglimento della domanda di controllo ‘volontario’, è, pertanto, la constatazione (da pa del Tribunale della prevenzione) della esistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell’impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili come reall:RAGIONE_SOCIALE, se ed in quanto tale condizione – al momento della domanda di ammissione – renda negativa la prognosi di ‘riallineamento dell’impresa a condizioni operative di legalit competitività( Sez. 1 n. 24678 del 2021, n.m.). Tale assetto interpretativo deriva dai contenu espressi dalla Sezioni Unite nel noto arresto ric. Ricchiuto del 2019 (Sez. U. n. 48898 d 26/09/2019, dep. 19/11/2019), secondo cui la verifica della condizione di fatto in cui si t l’impresa richiedente va realizzata (sulla base delle fonti di conoscenza già emerse o allega dalle parti in sede di udienza camerale) essenzialmente in chiave prognostica, nel senso della utilità o meno dello strumento oggetto di richiesta. “L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo sta attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni es patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo /’iter che la misura alternativa comporta.”( Sez. Un.cit.). In altre parole, ciò che esclude la occasionalità della agevolazione è la ‘tendenziale perduranza’ de rapporto di condizionamento venutosi a creare tra l’ente criminale e l’impresa, con stabilità sottostanti assetti di interessi.
3.Fatta tale premessa teorica e venendo al provvedimento impugnato, osserva il Collegio che la Corte di appello ha evidenziato come, dallo spettro delle vicende societarie, analiticament riassunte dai giudici di merito, sia emerso che la società ricorrente non costituisca una monad imprenditoriale, ma si integri in una più complessa realtà aziendale facente capo al COGNOME del quale risultano accertati i legami con contesti associativi nel territorio di rife dell’attività imprenditoriale. Hanno infatti sottolineato i Giudici di merito come il legame esi tra le società ( RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE) facenti capo al medesimo gru RAGIONE_SOCIALE, “evidenziasse la stabilità dei rapporti tra soggetti a vario titolo coinvolti in oper antimafia entrati nella gestione della RAGIONE_SOCIALE, costituita per dare continuità alla so cessata RAGIONE_SOCIALE” (che aveva già assorbito la RAGIONE_SOCIALE).
3.1. Con riguardo ai legami del COGNOME con contesti associativi territoriali, è stato eviden come il COGNOME sia stato condannato per il reato di cui agli art. 110 – 416 -bis cod. pen. nell’ambito del procedimento cd. “Piana”, per la sua stabile messa a disposizione della cosca RAGIONE_SOCIALE di Lametia Terme; oltre ad essere stato coinvolto nella operazione antimafia denominata “COGNOME“, per turbativa d’asta in concorso con esponenti della famiglia mafiosa dei RAGIONE_SOCIALE. E emerso, ancora, che COGNOME gestisce le società a lui riferibili attraverso prestanomi individ
nell’ambito RAGIONE_SOCIALE, tra cui può annoverarsi lo stesso NOME COGNOME, che è il I.r. del odierna ricorrente. Questi, – nipote acquisito del COGNOME – dal canto s-10, è stato recentemente sottoposto a misura interdittiva per reati di induzione e falso.
I Giudici di merito, nel lumeggiare la figura del CNOME, nei termini ora descritti, h ricordato che egli era uscito di scena, abbandonando la rappresentanza delle società, non appena aveva appreso della pendenza di procedimenti a suo carico, senza, tuttavia, lasciare la concreta gestione delle attività riconducibili a tali società, avendo mantenuto il controllo della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dalla quale si faceva ‘tempestivamente’ licenziare; sono stati posti in rilievo i suoi rapp con esponenti della famiglia mafiosa dei COGNOME (di cui avevano riferito i collaboratori giustizia), della quale era considerato l’imprenditore di riferimento, e orazie ai quali le so facenti parte del RAGIONE_SOCIALE, avevano beneficiato del subappalto di forniture di calcestruzzo, fino ad acquisire – attraverso la mediazione del capoclan COGNOME, a cui proprio il COGNOME si era rivolto, per ottenere commesse – una posizione di monopolio dell forniture di cemento nel territorio lametino, incentrato su un patto RAGIONE_SOCIALE che prevedeva l imposizione di un certo prezzo al metro cubo di cemento, comprensivo di una sorta di tassa destinata ai COGNOME, che l’imprenditore avrebbe dovuto versare al COGNOME.
Si segnalava, ancora, come altro procedimento sia tuttora pendente, c.d. COGNOMECOGNOME per turbativa d’asta mediante condizionamento di gare d’appalto, attual:a attraverso condotte collusive realizzate in concorso con soggetti a loro volta coinvolti in altra operazio caratterizzata dalla contestazione delle aggravanti mafiose.
Inoltre, le società avevano manifestato analoga disponibilità anche nei confronti di altr cosche, a significare i collegamenti con una pluralità di compagini mafiose.
3.2.Anche il COGNOME era stato coinvolto in un procedimento penale e raggiunto da misura cautelare, per reati di induzione e falso nell’ambito di una vicenda che aveva visto un accordo con altra società a sua volta raggiunta da interdittiva antimafia con coinvolgimento del suo COGNOME. unitamente a COGNOME, in un’operazione contro cosche di ‘ndrangheta.
In ragione di rapporti illeciti intessuti dal COGNOME (anche coinvolgendo il nipote) e società appartenenti al suo nucleo RAGIONE_SOCIALE, tra cui quella ricorrente, con soggetti variamen legati alla criminalità organizzata e operanti in situazioni e contesti diversificati, la C appello ha osservato come “la società istante abbia fatto parte di un unitario RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale a conduzione RAGIONE_SOCIALE, ruotante attorno alla figura di COGNOME“, che è “l’effettivo gestore di tutte le società facenti capo alla famiglia COGNOME, pu rivestendo attualmente alcuna carica formale”, e che NOME COGNOME e NOME COGNOME, legati da stretti rapporti di parentela, “operano in un contesto RAGIONE_SOCIALE che si proietta direttamente in quello imprenditoriale”.
4.1. Alla luce di tali elementi, congruamente analizzati, è stato desunto il pericolo di infiltr mafiosa che caratterizza la società ricorrente, in presenza di situazioni obiettive indica dell’esistenza di un rapporto di agevolazione non occasionale, rapporto in relazione al quale giudici hanno correttamente osservato che esso deve riguardare non interessi individuali /ma i
rapporti che, “per mezzo dell’opera di intermediazione necessariamente riconducibile a persone fisiche, fanno capo e riguardano interessi riconducibili all’attività imprenditoriale della s che avanza richiesta di controllo giudiziario” ( pg. 5 del provvedimento di primo grado).
All’uopo, per un verso, è stata posta in rilievo la figura centrale di NOME COGNOME dall’altro, si è evidenziato anche il coinvolgimento dello stesso COGNOME in affari illeciti dallo zio, attraverso società della famiglia, e, del tutto razionalmente, si è osservato che “non può certo sostenersi che i rapporti coltivati dal COGNOME con esponenti della cos RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALEabbiano riguardato attività personali dello stesso COGNOME‘ estranee all’ambito operatività della odierna istante”, con ciò risultando confutata la tesi difensiva, riproposta con il ricorso ( pg.14), della insussistenza, nella società ricorrente, di incoerenze patrimoniali, di finanziari anomali o di rapporti economici con ambienti criminali. Piuttosto, i rapporti coltiva COGNOME con esponenti mafiosi hanno consentito alle sue società di acquisire il monopolio nel settore delle forniture di calcestruzzo, attraverso un accordo economico che ha determinato un condizionamento integrale della vita economica della società, cosicchè, risulta del tutto coerent – anche in ragione della perduranza nel tempo di simile atteggiamento imprenditoriale e della certa riferibilità della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non solo al RAGIONE_SOCIALE /ma al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cui rientra la figura del COGNOME, condannato per delitti di mafia – l’affermazione che non ri “meramente occasionale ed episodica l’infiltrazione mafiosa registrata a carico della società” emergendo al contrario “il costante e sistematico asservimento delle società del RAGIONE_SOCIALE agli interessi di ‘ndrangheta favoriti tanto dal COGNOME che dal Cianfrone” ( pg.11).
Come sinteticamente si osserva nel provvedimento impugnato, trattasi “di una tendenza, di un modo di fare impresa che non è semplicemente aperta al rischio di infiltrazioni, ma la cerca” segnalandosi, quale elemento significativo della “sedimentata attitudine ai legami con le consorterie mafiose” da parte dei soggetti coinvolti nella gestione delle imprese, la circostanza che “tutte le società riferibili, nei vari momenti storici, al COGNOME e alla famiglia nucl COGNOME hanno manifestato un’attitudine a intessere legami con vari gruppi di ‘ndrangheta operativi in contesti territoriali differenti”, altresì sottolineandosi che “l’accettazione di forniture a condizioni contrattuali che prevedevano il pagamento della tassa alla consorteria, determinando flussi di danaro certamente visibili per le aziende, non potevano essere ignorat dai vari soggetti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coinvolto nella gestione delle società, compresa “RAGIONE_SOCIALE“.
4.2. Si tratta di una argomentazione sorretta da lineare logicità, di talchè, con cong ragionamento, la Corte di appello ha escluso che il rapporto tra COGNOME, la società ricorre e NOME COGNOME sia riconducibile al mero legame parentale, il quale, piuttosto, è significati della circostanza che il COGNOME – vero dominus della società ricorrente e delle società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – abbia scelto persone fidate della sua famiglia alle quali intestare formalmente le aziende, che ha sempre gestito.
4.3. Si coglie, allora, agevolmente la distanza con la situazione di fatto che ha condo all’affermazione del principio – evocato nel ricorso – che ripudia l’equazione tra rapp
RAGIONE_SOCIALE e comunanza degli interessi economici, in assenza di dati di conferma (cfr. Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022 (dep. 2023 ) Rv. 284243, così massimata: “In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, digs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazi parentali tra soci o gestori dell’impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte indirizzi dell’impresa”), giacchè, qui, la rilevata interferenza tra componenti della famiglia COGNOMERAGIONE_SOCIALE e gestione dell’impresa è stata congruamente argomentata dai Giudici di merito, attraverso la valorizzazione di elementi significativi, non solo della mera influ esercitata dal COGNOME sulle scelte e gli indirizzi dell’azienda, quanto, della riconduc dell’integrale gestione di fatto al predetto, di talchè, lungi dal fondarsi su base merame congetturale, tale profilo risulta specificamente vagliato alla luce di concreti elemen logicamente analizzato.
5. Le conclusioni a cui è giunta la Corte di appello in merito al rapporto intercorrente tra imp e organismo criminale di RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE – laddove ha ravvisato una strumentalizzazione della realtà economico/aziendale al fine di acquisire e mantenere una condizione di potere e di influenza «di mercato» riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali organizzati particolare di RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nel cui ambito la proiezione economica dell’agire rappresenta una delle finalità tipizzate nella previsione incriminatrice di cui all’art. 416 bis cod.pen.) portato alla logica esclusione, in radice, della prognosi positiva di recupero dell’attività azi verso modelli virtuosi, rispettosi dell’ordine economico e della libera ccncorrenza, in ragion una accertata condizione di ‘stabile agevolazione’ e finanche di ‘coincidenza soggettiva t l’imprenditore e il portatore di pericolosità’, condizioni che, secondo condivisa affermazi giurisprudenziale, rendono ‘non ragionevole’ formulare una prognosi di recupero dell’attivit aziendale verso modelli rispettosi dell’ordine economico e della libera concorrenza.( Sez. 1 31831 del 22/04/2021 n.m.). Quella che viene in rilievo, nella fattispecie in scrutinio, è, i una prognosi di bonifica e radicale risanamento, che involge una metodica imprenditoriale incentrata sull’asservimento delle società del RAGIONE_SOCIALE agli interessi di ‘ncirangheta, favoriti s COGNOME che da COGNOME– radicatasi tanto profondamente nel tempo, da rendere del tutto irrealistica la prospettiva di recupero alla quale deve ispirarsi l’accoglimento dell’istanza parte. Condizione di acclarata cronicità dell’infiltrazione, che, dunque, sbarra l’accesso misura invocata, non potendosi ragionevolmente ritenere che si sia al cospetto di effet reversibili (ed in tal senso ‘occasionali’) dell’inquinamento RAGIONE_SOCIALE, tal di poter essere affr positivamente con strumenti duttili da adeguare alla realtà contingente, in forza del sostegn “controllante” e “prescrittivo” dell’autorità giudiziaria”( Sez. 6 n. 9208/2022 n.m..).
5.1. Il decreto impugnato ha svolto un’adeguata motivazione in ordire alle ragioni per cui ritengono insuperate le argomentazioni del primo giudice, e le censure difensive all motivazione, oltre che inammissibili nel presente scrutinio, risultano del tutto decontestualizz
rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, che contiene specifici e pertinenti argomenti a sostegno della decisione, la cui motivazione non risulta, dunque, affatto apparente. 6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2024
Il/Consigliere estensore