Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22391 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 07/07/2022 RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di appe proposto da NOME COGNOME quale legale rappresentante RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto emesso il 22 febbraio 2022 dal locale Tribunal confermato la decisione con la quale è stata rigettata l’istanza formulata predetta società di essere ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d. leg.vo n. 159/2011 in quanto attinta da nota prefettizia n. 3611/8 del 12 a 2021 che evidenziava possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito compagine RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE società, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME nella qualità spiegata, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che deduce
2.1. Con il primo motivo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 34-bis d.leg.vo n. 159/2011 e vizio cumulativo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al omessa considerazione degli elementi dedotti in ordine alla non accerta stabilità e sistematicità di rapporti reiterati nel tempo e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE occasion quelli evidenziati dovendosi provvedere in conseguenza RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE bonificabilità de impresa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza incorrere nella violazione del diverso regi di prova proprio di ciascuna giurisdizione (ordinaria e amministrativa).
I rapporti, all’epoca, intrattenuti tra NOME COGNOME e alcuni soggetti in come critici non contribuiscono a designare la cronicità, alla data odierna, d inficiando l’impianto RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento. Manca, inoltre, giudizio retrospettivo relativo alla occasionalità RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE infiltrazione o agevol mafiosa e, quindi, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE bonificabilità dell’impresa istante mediante appo procedura di self-cleaning aziendale.
Del resto anche le informazioni dei Carabinieri di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE escludono l sussistenza di elementi che riconducano a un attivo coinvolgimento di NOME COGNOME nella criminalità organizzata, peraltro riconosciuto estraneo a iniziati tipo penale.
Manca, in conclusione, qualsiasi considerazione sulla attualità del peric evidenziato dalla Prefettura, militando in tale senso anche la verifica del RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Si stigmatizza, infine, l’immotivato e generico screditamento RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richi in considerazione del rapporto di coniugio tra il COGNOME – oggi neppure dipende RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE società – e NOME COGNOME, socia di maggioranza RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE stessa società
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazion agli specifici motivi proposti con il gravame avverso la paventata non effic degli strumenti di bonifica rispetto al ruolo di NOME COGNOME COGNOME‘interno
compagnia societaria. Il giudizio di inefficacia manca RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE indicazione de attualità di rapporti del COGNOME con soggetti mafiosi e/o indagati per mafi essendo valorizzati datati addebiti comportamentali, peraltro estranei all’ogg sociale e agli interessi RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE società.
Tale vizio è rifluito sulla modulazione dell’efficacia, in concreto, dell’adoz del modello di prevenzione richiesto.
2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al dedotta omessa motivazione in ordine alle indicazioni circa il programma indicat dalla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volto a prospettare la neutralizzazione eventuali forme e attività ritenute agevolative a seguito dell’allontanament contesti “malati”. A tal riguardo alcuna considerazione è dato rinvenire in ord al programma di compliance predisposto in sede di istanza di controllo giudiziario in funzione delle possibilità di bonifica dell’azienda istante.
2.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione all dedotta omessa motivazione a riguardo delle allegazioni difensive prodott all’udienza del 7/7/2022, con particolare riguardo alla sentenza n. 2079/20 RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativa al proc. n. 3518/2019 che ha esclus ipotesi associativa mafiosa proprio in relazione alle operazioni “Panamera” “Carminius” che ebbero a vedere, in un primo momento, anche NOME COGNOME COGNOME ma la cui posizione, poi, venne stralciata. Non si vede perché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – richiamati nel decreto impugnato – non sono appartenenti alla associazione mafiosa debba essere giusta l’esclusione all’accesso RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE società al controllo giudiziario.
2.4. Con motivi aggiunti si deduce:
2.4.1. Con il primo motivo omessa motivazione su un punto decisivo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE controversia e segnatamente in relazione alla manifesta occasionalità e alla n accertata stabilità, sistematicità e cronicità attuale di rapporti reiterati n e, quindi, conseguente bonificabilità RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ” RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE“, dove ritenere del tutto “apparente” la motivazione del decreto impugnato che evoc un’attualità di collegamenti “pericolosi”, asseritannente esistente al sebbene questi fossero necessariamente cessati nel 2015, come dagli stess Giudici di merito indicato.
2.4.2. Con il secondo motivo violazione di legge ex art. 34-bis e 84 D. Lgs. 159 del 2011 in riferimento all’art. 117 Cost. e alla prevedibilità RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE leg riguardo alla sentenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23.2.2017, caus COGNOME contro Italia. E’ censurata la decisione dei Giudici di Appello pe aver omesso di considerare che nessuna delle condizioni normativamente previste per far luogo all’applicazione dell’interdittiva antimafia se attagliarsi alla figura di COGNOME NOME, legale rappresentante RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE so
riguardando al più NOME COGNOMECOGNOME semplice dipendente, che, mai, neppure nei suoi contatti “pregiudicanti” ha agito in nome e per conto RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE società, t meno compromettendola. Per quanto sopra, NOME COGNOME COGNOME COGNOME “prevedere” nel senso indicato dalla sentenza “De COGNOME contro Italia”, e fatto proprio dalla Corte costituzionale, in merito altre condotte da NOME COGNOME alle quali il COGNOME COGNOME risultato del tutto estraneo, avendo l’unica colpa d il cognato del predetto.
2.5. E’ pervenuta memoria difensiva con la quale si richiama la sentenz emessa dalla Sez. 1 del 9.11.2022, n. 1057, con riguardo al profilo de insufficienza RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contiguità familiare, a sostegno dei motivi aggiunti di ricor
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve essere premesso che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bi comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv. 279982 – 01; Sez. V, 22/04/2022, n.26197).
Secondo Sez. U, n. 46898 del 2019, COGNOME, ai fini dell’applicazion dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, è doveroso preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descrit nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell’atti economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie».
Con riferimento, quindi, alla domanda RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE parte privata, che sia raggiun da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario il sindaca giudice, deve essere indirizzato ad «accertare i presupposti RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE misu necessariamente comprensivi RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE occasionalità RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE agevolazione dei soggett pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE insussistenza tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE domanda e magari l’accoglimento di quella, di par avversa, relativa alla più gravosa misura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE amministrazione giudiziaria o altra a blativa».
La peculiarità dell’accertamento giudiziale relativo al controllo ex art. 34-bis cit., e a maggior ragione al controllo volontario, sta nel fatto che il fuoco scrutinio deve individuarsi nella verifica di concrete possibilità che la s realtà aziendale abbia o meno di «compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli delle sollecitazioni (nel caso RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE amministrazione, anche vere intromissioni) il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata»; in q prospettiva, «l’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione n può essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di perico oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni es patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità c quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alterna comporta». Pertanto, «sebbene sia indubbio che il tribunale non abbia potere d sindacato sulla legittimità RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE interdittiva antimafia adottata dal prefetto, evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni, è anche vero che l’inte gamma delle situazioni richiamate dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011 è devoluta alla sua cognizione, dovendosi esso esprimere non solo sull applicabilità del controllo giudiziario “di cui alla lett. b) del comma 2” dell’articolo citato – cioè quello che prevede la nomina del giudice delegato dell’amministratore giudiziario con poteri di controllo – ma anche di verifica ricorso dei relativi presupposti – e cioè la occasionalità RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE agevolazio soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltrazioni mafio sua intensità – e saggiare la sussistenza delle condizioni per applicare uno degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dal comma 3 dell’art. bis».
Ancora, è stato affermato che ai fini dell’ammissione alla misura d controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdi che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, termini prognostici – sulla base del dato patologico acquisito dall’accertame amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva – se il richi intervento giudiziale di “bonifica aziendale” risulti possibile, in q l’agevolazione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronic dell’infiltrazione mafiosa(Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 28090 01), e che quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE parte pubbli la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni maf idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in
esclusiva al giudice RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prevenzione, in funzione di un controllo prescrittivo, mentre nel caso di istanza RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE parte privata, ai sensi del co del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell’accertamento quello stesso prerequisito effettuato dall’organo amministrativo l’informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i d costituzionalmente garantiti RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tutela dell’ordine pubblico e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lib iniziativa economica attraverso l’esercizio dell’impresa (Sez. 2, n. 9122 28/01/2021, COGNOME, Rv. 280906 – 02).
2. La Corte di appello – individuando correttamente il perimetro decisorio ( pg. 4 del decreto) – ha premesso la costituzione societaria in capo alla mo del COGNOME COGNOME a suo cognato NOME COGNOME, con lo stesso COGNOME l’incarico di direttore tecnico (essendo prima socio unico RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione), così rappresentando la indiscussa prosecuzione de precedente società. Si è, poi, conformata ai principi di diritto richi attraverso l’esame delle obiettive condizioni RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prospettata infiltra mafiosa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE società istante (v. pg. 5 del decreto) sul rilievo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE posizi COGNOME, descritto qual procacciatore di appalti edili nella provincia di Tor responsabile di vari cantieri avviati e gestiti dalle famiglie COGNOME, COGNOME, essendo denunciato per associazione di tipo mafioso nel 2015 e poi archiviato, essendo risultato intrattenere contatti con soggetti gravita ambienti mafiosi.
Ha escluso l’occasionalità dell’agevolazione, affermando “la cronicizzazion dei rapporti che, proprio in ragione del ruolo ricoperto dal Tuccío anche n società in esame, in chiaro rapporto di continuità con quella facente c direttamente a lui, si ripetevano nel tempo, si diversificavano e si ispirava loro contenuti a logiche di tipo mafioso (rapporti, deve ribadirsi, la cui esi non veniva messa in dubbio dalla difesa, che si soffermava proprio sul fall progetto di apertura di un autolavaggio)” dando conto RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE irrilevanza de assoluzione del COGNOME da parte dei reati contestati nell’indagine Panamer RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aggravante RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE agevolazione mafiosa in rapporto alla testuale previsi dell’art. 34 del codice antimafia alla potenziale agevolazione dell’attività delle persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di all’art. 4, comma 1, lett. a), b) e b)bis del decreto”.
Di qui l’omesso esame, del tutto conseguente, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE questione sull emendabilità di tale situazione.
All’incensurabile motivazione resa dal provvedimento impugnato, il ricorrente oppone una diversa valutazione delle emergenze ed una generica contestazione, attaccando con i motivi aggiunti e la memoria gli ste presupposti RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nota prefettizia – evidentemente riguardanti il diverso am impugnatorio di tale ultimo provvedimento secondo il condivisibile orientamento secondo il quale il provvedimento di rigetto RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richiesta di controllo giudi formulata dall’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdittiva sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011, è impugnabile con rico per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., il cui oggetto concernere esclusivamente la ricorrenza di eventuali illegittimità procedimento ex art. 34-bis d.lgs. citato, ovvero l’errata valutazion presupposti di legge per ammettere il controllo giudiziario, e non an l’illegittimità delle misure interdittive antimafia adottate dal prefetto valutazione resta riservata alla competenza RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE giustizia amministrativa in s di ricorso giurisdizionale (Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019,RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275419 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Cassa del ammende.
Così deciso il 04/04/2023.