Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE.101/4 GLYPH i·O GLYPH vtiet avverso il decreto del 06/07/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento Corte di Cassazione, confermava il provvedimento del Tribunale che aveva rigett l’istanza della società ricorrente di essere ammessa al controllo giudiziario volo sensi dell’articolo 34-bis, comma 6, d.lgs n. 159 del 2011.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che, doglianze ribadite con memoria del 6 novembre 2011, deduceva:
2.1. violazione di legge (34-bis, comma 6, digs n. 159 del 2011): la motivazione sarebbe apparente in relazione al riconoscimento della cronica infiltrazione mafiosa dell’impresa ricorrente, ritenuta ostativa all’ammissione al controllo giudiziario volontar segnatamente: non sarebbe stato dato un adeguato riscontro alle doglianze proposte con l’atto d’appello e sarebbe stata illegittimamente valorizzata la parentela di NOME COGNOME, amministratore della società, con NOME COGNOME, esponente apicale del clan dei Terraciano, senza indicare quali fosse le ragioni ostative alla ammissione al controllo giudiziario volontario;
2.1.1. Il collegio premette che in tema di misure di prevenzione, il ricorso pe cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex alt. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5 Sentenza n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme, Rv. 279982 – 01).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il provvedimento impugnato offriva una articolata motivazione in ordine alle ragioni del rigetto, ritenendo che la socie ricorrente fosse “cronicamente” ed “attualmente” infiltrata dalla mafia locale, il c ostava alla concessione del beneficio (pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato).
La motivazione contestata, contrariamente a quanto dedotto, non si configura affatto come apparente: la Corte di appello riteneva che l’agevolazione mafiosa emersa non fosse occasionale, ma cronica, essendosi espressa in molteplici modi, tra i quali la significativ assunzione presso la società ricorrente di COGNOME NOME esponente apicale del clan camorristico federato ai Terracciano; veniva rilevato, altresì, che la società aveva acquisito un immobile in Prato, centro di convergenza di interessi comuni con il clan COGNOME. E che rispetto a tale quadro non appariva risolutiva la assoluzione di COGNOME NOME, né tantomeno la restituzione dell’immobile, in sede di prevenzione, che non escludeva l’infiltrazione mafiosa della società (pag. 5 del provvedimento impugnato).
2.2. Violazione di legge: non sarebbe stata dimostrata la pericolosità sociale di NOME COGNOME né la sua attualità; l’unica vicenda processuale citata come rilevante risalirebbe, infatti al 2007 e sarebbe occasionale, conclusa, e priva di proiezioni nel futuro.
2.2.1: La doglianza non è consentita in quanto non individua una violazione di legge, ma censura la motivazione del provvedimento impugnato.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava, con motivazione ineccepibile, la sussistenza della cronica infiltrazione mafiosa della società da parte del clan dei COGNOME resa evidente dall’azione di COGNOME NOME; secondo la Corte l’infiltrazione era emersa chiaramente dalla prima informativa antimafia risalente al 30
luglio 2013.Ed era stata confermata dai decreti prefettizi del 2015 e del 2016 e dall’ordinanza del 27 luglio 2021.
La valutazione effettuata dal Prefetto trovava conferma nel decreto del Tribunale oggetto dell’appello. Nel valutarne la legittimità la Corte di appello, oltre a rileva costanza ed attualità dell’infiltrazione mafiosa, effettuava un giudizio prognostico negativo sull’emendabilità di tale situazione, ritenendo impossibile il recupero aziendale con l strumento del controllo giudiziario volontario.
Si tratta di una valutazione coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione secondo cui la verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, che Tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall’art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.. (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senese s.p.a. Rv. 280.341 – 01)
2.3. Violazione di legge in ordine criteri per – individuare la stabile e GLYPH duratura agevolazione camorristica: si deduceva che il rapporto con NOME NOME era cessato da oltre dieci anni, sicché non poteva essere posto fondamento del provvedimento reiettivo.
2.3.1. Anche questa doglianza censura la motivazione e non individua violazioni di legge, le uniche deducibili in sede di legittimità.
La Corte d’appello richiamava i numerosi provvedimenti amministrativi le valutazioni del Tribunale in ordine all’attualità dell’infiltrazione mafiosa e alla prognosi negativ ordine alla sua emendabilità, rilevando come l’infiltrazione ad opera del clan dei COGNOME fosse ancora attuale e pericolosa tenuto conto e non sarebbe smentita dagli elementi allegati dalla difesa (pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato).
2.4.Violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) la reiezione non avrebbe tenuto conto delle indicazioni della Corte di legittimità contenute nella sentenza di annullamento. Sarebbe stata rivalutata la attualità dell’infiltrazione mafiosa che, invece, sarebbe stat già esclusa, con decisione non impugnata sul punto.
2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto nella sentenza di annullamento la Cassazione aveva individuato una violazione di legge nella omessa considerazione del «nucleo del gravame» delle doglianze difensive in ordine alla sussistenza ed all’attualità dell’infiltrazione mafiosa e nel rigetto della richiesta sulla base di una valutazione erra in diritto del presupposto ostativo alla concessione del controllo giudiziario volontari ovvero la cronicità dell’infiltrazione, che implica la sua attualità.
Contrariamente a quanto dedotto, il provvedimento impugnato ha rispettato in mandato rescindente ed ha offerto una puntuale giustificazione in ordine al presupposto ostativo, con motivazione che ha valorizzato la gravità e persistenza dell’infiltrazione, sua attualità e ha giustificato la conseguente prognosi negativa in ordine alla sua emendabilità (pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato).
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno GLYPH 23 novembre 2023
L’estensore GLYPH
Il Pre dente