Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3296 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3296 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME nato a Tropea il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso in data 20/06/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dato atto che l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 26/08/2024 la Prefettura di Vibo Valentia emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 4, D.lgs n. 159 del 2011 , impugnata innanzi al competente giudice amministrativo con contestuale richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione che veniva rigettata dal TAR Calabria con ordinanza in data 06/11/2024.
Con successivo decreto emesso in data 09/12/2024 il Tribunale di Catanzaro respingeva l’istanza di ammissione al controllo giudiziario avanzata, ai sensi dell’art. 34 bis , comma 6, D.lgs n. 159 del 2011, da NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE in questione.
A seguito di impugnazione, tale decreto era confermato dalla Corte di appello di Catanzaro con provvedimento emesso in data 20/06/2025 avverso il quale COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 34 bis , comma 6, D.lgs n. 159 del 2011 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il decreto impugnato presenta un evidente profilo di illogicità perché ha posto a fondamento della decisione quanto emerso nell’ambito del procedimento penale RAGIONE_SOCIALE nel quale COGNOME era imputato del delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen., senza confrontarsi con due circostanze decisive: la pronuncia della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione che aveva annullato senza rinvio la relativa condanna ‘per non avere commesso il fatto’ e l’esclusione, disposta nel processo di merito di primo grado, dell’aggravante di cui all’art. 416 bis .1 cod. pen. sotto il profilo che la attività di interposizione fittizia contestata a COGNOME (per la quale poi veniva dichiarata la sua estraneità nel giudizio di legittimità) fosse stata funzionale ad agevolare gli interessi e le finalità della RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di appello, pertanto, hanno illogicamente rigettato la richiesta di controllo giudiziario fondandosi su elementi che erano già stati ritenuti inidonei a dimostrare, dapprima, l’agevolazione e la finalità mafiosa della condotta di interposizione fittizia contestata e, poi, addirittura l’attribuibilità a COGNOME del reato in questione, omettendo di spiegare in modo congruo la ragione per cui, pur a fronte di tali esiti processuali, potesse comunque ritenersi la sussistenza dei persistenti e stabili condizionamenti mafiosi richiesti dall’art. 34 bis , comma 6, D.lgs n. 159 del 2011 impeditivi dell’invocato controllo giudiziario .
Si è affermato che l’epilogo assolutorio intervenuto in sede di legittimità aveva escluso la partecipazione di COGNOME alla fase ideativa e genetica della operazione di interposizione fittizia, ma non il fatto che costui aveva comunque gestito una attività di ristorazione soggettivamente riconducibile al capo della RAGIONE_SOCIALE COGNOME la quale, in maniera occulta, aveva incamerato i relativi proventi.
Tale assunto costituisce una mera deduzione del tutto irragionevole avendo i giudici di appello a disposizione il solo dispositivo della pronuncia di legittimità e non le relative motivazioni che sottendono la definitiva sentenza assolutoria.
La motivazione del decreto impugnato presenta un ulteriore profilo di illogicità laddove – pur riconoscendo che la RAGIONE_SOCIALE per la quale era stata avanzata richiesta di controllo giudiziario era di nuova costituzione e pertanto diversa da quella oggetto dell’addebito di interposizione fittizia contestat o nell’ambito del procedimento RAGIONE_SOCIALE -ha finito per valorizzare gli elementi emersi in tale processo che di fatto interessavano altra società sostenendo, con mera deduzione non supportata da elementi concreti, che quest’ultima era sostanzialmente sovrapponibile a quella precedente oggetto di confisca della quale costituiva la prosecuzione, peraltro trascurando il dato temporale e cioè che i contatti e le frequentazioni emersi nel processo RAGIONE_SOCIALE risalivano al più tardi all’anno 2016, mentre la costituzione della nuova impresa è avvenuta nel 2022.
Generica e comunque altrettanto illogica è l’affermazione relativa alla irrilevanza, al fine di neutralizzare il pericolo di infiltrazione mafiosa, che COGNOME (legittimo proprietario della attività commerciale in favore del quale COGNOME e la madre avrebbero fatto da prestanome) sia detenuto dal 2016 in regime di 41 bis. Sul punto la Corte di appello ha argomentato, ancora una volta, con mere deduzioni senza indicare gli elementi concreti dai quali desumere che l’influenza di costui possa comunque essere esercitata attraverso i suoi sodali.
Infine, la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con la possibilità di ‘bonifica’ dell’azienda e cioè di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose che è l’ulteriore requisito da verificare a fronte di una richiesta, come nella specie, di controllo giudiziario c.d. volontario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo proposto, in parte non consentito ed in parte manifestamente infondato.
L’impugnazione può essere scrutinata unicamente con riguardo alla denunciata violazione di legge e non, invece, alla prospettata manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato che è profilo non deducibile in questa sede.
Invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis , comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per
violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto» (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024dep. 20/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287660, in motivazione; Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982).
Va dunque escluso, dal novero delle doglianze prospettabili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello (artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011).
Tanto premesso, vanno richiamati i presupposti di accesso all’istituto del controllo giudiziario (c.d. volontario) previsto dall’art. 34 bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.
Il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende – sia quello c.d. prescrittivo ex art. 34 bis, comma 1, sia quello c.d. volontario ex art. 34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – trova applicazione «quando l’agevolazione prevista dal comma 1 dell’articolo 34 risulta occasionale se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività».
Decisivo apporto interpretativo è stato offerto da questa Corte nella sua composizione più autorevole (SU, n. 46898 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277156-01) che ha fornito indicazioni di rilievo per l’applicazione dell’istituto, tratteggiando il «percorso accertativo» che il giudice deve compiere con riferimento a tali misure.
Al riguardo, si è affermato che, in primo luogo, è necessaria la verifica dei presupposti oggettivi previsti dagli artt. 34 e 34 bis , «e cioè il grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie»; in particolare, nel caso in cui sia la parte privata – raggiunta da interdittiva antimafia – ad avanzare domanda di accesso al controllo giudiziario, l’esame del giudice della prevenzione deve riguardare il profilo della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi.
Il secondo ‘ polo ‘ dell’accertamento consiste nella verifica della possibilità di bonificare l’impresa (quindi della fattibilità di un piano di recupero di essa) , si è infatti affermato che «l’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità
che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’ iter che la misura alternativa comporta».
La giurisprudenza di legittimità successiva ha fornito ulteriori specificazioni in ordine all’apprezzamento devoluto al giudice della prevenzione qualora l’impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34bis , comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
In particolare, si è affermato il principio – che il collegio condivide e ribadisce -secondo cui l’occasionalità dell’agevolazione (che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione) costituisce il presupposto logico-giuridico dell’accesso all’istituto previsto dall’art. 34bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, la cui valutazione è pregiudiziale in quanto si pone necessariamente a monte di quella, logicamente successiva, circa la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. (Sez. 6, n. 29213 del 06/07/2021, Tenace, n.m., secondo cui « … i giudici della prevenzione devono dunque verificare, in prima battuta, l’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, che vale a contrassegnare quelle situazioni nelle quali il tentativo o il pericolo di infiltrazione o di condizionamento delle scelte imprenditoriali sia di modesta e ridotta entità, e, in seconda battuta, la possibilità di eliminare le anomalie riscontrate mediante interventi attuati all’interno ed all’esterno direttamente ed autonomamente dall’impresa destinataria dell’interdittiva antimafia»).
Si è dunque coerentemente affermato che, laddove manchi l’occasionalità, il giudice può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione del controllo giudiziario, senza alcun onere di motivazione sulla ‘ bonificabilità ‘ dell’impresa e ciò per la semplice ragione che, in difetto del primo presupposto , l’istituto non può trovare applicazione (Sez. 1, n. 15156 del 23/11/2022-dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022-dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284243; Sez. 5, n. 34522 del 12/07/2021, Ad Maiora, non mass.; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020- dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280341; Sez. 6, n. 26754 del 17/10/2021, Maenza, non mass.)
I richiamati principi sono stati, nella specie, correttamente applicati nel provvedimento impugnato che ha escluso l’applicabilità della misura del controllo giudiziario in mancanza del presupposto della ‘occasionale agevolazione’, con conseguente esonero dall’onere motivazionale in punto di bonificabilità.
Nell ‘ ampia ricostruzione operata dalla Corte di appello (pagg. da 8 a 12 del decreto qui in esame) è stato evidenziato in primo luogo che l’odierno ricorrente -seppure assolto in sede di legittimità dal delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen. per
non avere commesso il fatto – aveva gestito una attività imprenditoriale di ristorazione, formalmente intestata alla madre ma il cui effettivo titolare era invece COGNOME NOME, capo della RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Zungri, con il quale lui stesso aveva personalmente tenuto stabili rapporti.
Tale circostanza non solo emergeva dalle dichiarazioni della testimone di giustizia NOME COGNOME, riscontrate da intercettazioni di inequivocabile tenore, ma risultava affermata in chiaro nella sentenza del 17/07/2020 emessa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione nella fase del giudizio cautelare relativa al procedimento instaurato per il delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen. laddove era stata esclusa la gravità indiziaria con riferimento a tale illecito in capo a COGNOME (poi assolto in sede merito) dando comunque conto di come costui, dopo l’ operazione di attribuzione fraudolenta dell’impresa in capo alla madre, aveva personalmente gestito l’ impresa riconducibile ad RAGIONE_SOCIALE.
L’attività era stata infatti sequestrata e successivamente confiscata proprio perché per anni stabilmente infiltrata da interessi economici della RAGIONE_SOCIALE e, dunque, avente natura strutturalmente mafiosa.
La Corte di appello ha poi illustrato le ragioni che impedivano alla “nuova” RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di essere ammessa alla misura del controllo giudiziario c.d. volontario evidenziando che essa era stata costituita nel maggio 2022 ed era del tutto identica alla precedente; in altri termini, l’odierno ricorrente, in pendenza del processo RAGIONE_SOCIALE aveva riaperto, questa volta a suo nome, la medesima attività con collocazione territoriale nel comune di Tropea, con sede operativa nello stesso immobile, con identico oggetto ed insegna (ristorante RAGIONE_SOCIALE) e d anche coincidenza del personale dipendente.
Tale identità era dunque significativa del fatto che COGNOME aveva inteso dare piena continuità alla precedente azienda, con conseguente concreto ed attuale pericolo di stabile condizionamento mafioso da parte della RAGIONE_SOCIALE capeggiata da COGNOME alla quale egli era stato asservito per anni, a nulla rilevando lo stato di detenzione dello stesso COGNOME in regime di massima sicurezza atteso che tale circostanza, di per sé sola, non poteva escludere la possibilità di una ingerenza ed influenza ad opera di altri componenti del sodalizio.
Va quindi affermata la piena legittimità dell’iter logico -giuridico (tutt’altro che inesistente o apparente sui profili che assumevano rilievo determinante ai fini della decisione) con il quale, in conformità alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, si è escluso il presupposto della occasionalità della agevolazione, il cui difetto comportava necessariamente il rigetto della domanda volta all’applicazione del controllo giudiziario volontario , a prescindere da ogni valutazione in ordine all’ulteriore requisito della ‘bonificabilità’ rispett o al quale la Corte di appello non aveva alcun onere di motivazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME