Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4281 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4281 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NOME COGNOME
avverso il decreto del 15/04/2025 della CORTE Dl APPELLO Dl NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall ‘ AVV_NOTAIO, il quale, nell ‘ interesse della società ricorrente, ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
A seguito della notifica di un provvedimento di informazione interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Caserta il 9 gennaio 2024, ritualmente impugnato dinnanzi al Tribunale amministrativo della Campania, la RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, aveva proposto istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell ‘ art. 34bis , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che era stata però respinta con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 2 ottobre 2024.
1.1. Con decreto del 15 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli ha, indi, respinto l’ impugnazione del provvedimento di rigetto ritualmente proposta nell ‘ interesse della predetta società.
1.2. Secondo quanto ritenuto in sede di merito, deve, infatti, escludersi che gli accertati rapporti tra i titolari dell ‘ azienda stessa e il RAGIONE_SOCIALE abbiano un carattere occasionale, o comunque transitorio e accidentale. Ciò in quanto, secondo il racconto di alcuni collaboratori (NOME COGNOME e NOME COGNOME), i titolari della società sono stati stabilmente «a disposizione del sodalizio» RAGIONE_SOCIALE; circostanza asseverata dal ritrovamento, nel terreno dell ‘ azienda, di un arsenale allo stesso riconducibile. Su tali premesse, i Giudici di merito hanno ritenuto che non potesse essere proficuamente esperita la cd. ‘ bonifica ‘ aziendale e che, dunque, non potesse essere promosso un suo riallineamento con il mercato sano, reputandosi, in particolare, non decisiva la circostanza che NOME COGNOME, il più compromesso, tra i NOME, con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia stato estromesso dalla società RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di appello per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 34bis , d.lgs. n. 159 del 2011, l ‘ erronea interpretazione della misura di self cleaning e l ‘ errore sulla occasionalità del «contatto».
2.1. Secondo la Corte di appello, NOME COGNOME non sarebbe stato effettivamente allontanato dall ‘ azienda e il suo allontanamento non sarebbe utile per garantire la discontinuità rispetto alla pregressa gestione. In realtà, l ‘ elusione delle misure di self cleaning andrebbe verificata in concreto e l ‘ idoneità di esse andrebbe valutata rispetto alla loro ‘ capacità ‘ di eliminare il rischio di contaminazione mafiosa dell ‘ azienda. Pertanto, la Prefettura e il Tribunale non avrebbero dovuto limitarsi a sostenere la perduranza del condizionamento mafioso in assenza di elementi; e ciò considerando che, una volta escluso NOME COGNOME
dalla società, non sussisterebbe alcun collegamento tra costui e gli altri soci, né tra la società ed esponenti di RAGIONE_SOCIALE . Infatti, dai documenti allegati dalla difesa emergerebbe che, dopo la sua fuoriuscita dalla compagine sociale, egli sarebbe stato assunto da una società operante in altro settore, a dimostrazione del fatto che non si sarebbe più occupato dell ‘ azienda RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto evidenziare gli elementi in base ai quali si doveva ritenere persistente il condizionamento esercitato da NOME COGNOME sulla società, nonostante la cessione delle sue quote. Al contrario essa si limiterebbe a ribadire che le misure di self cleaning siano state adottate a scopo meramente elusivo.
Inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto occuparsi della «occasionalità» o meno dell ‘ evento , costituito dall’interramento delle armi , tenuto conto del fatto che esso era risalente ad anni remoti, ovvero almeno al 2000, non essendovi stato alcun ulteriore coinvolgimento della società o dei soci dopo tale data.
2.2. Sulla erroneità del decreto in riferimento all ‘ attuale quadro normativo e ai presupposti della domanda si osserva, innanzitutto, che l ‘ art. 34bis , comma 6, codice antimafia, individua tre presupposti per l ‘ applicazione del controllo giudiziario di cui alla lett. b ) del comma 2 del medesimo articolo, ovvero: 1) essere stati il titolare dell’impresa attinto da una informativa interdittiva antimafia; 2) la presentazione di una impugnazione dinnanzi al T.A.R. avverso tale informativa; 3) l ‘ insussistenza dei presupposti per disporre una misura di prevenzione patrimoniale o di elementi tali da escludere una agevolazione «occasionale».
Quanto a quest ‘ ultimo presupposto, il ricorso deduce che l ‘ episodio sia isolato e risalente e che esso riguardi esclusivamente un ex socio espulso dall ‘ azienda, a dimostrazione della incondizionabilità di quest ‘ ultima. Inoltre, l ‘ indizio proverebbe solo che un ex socio, oltre 20 anni prima e un decennio prima della costituzione dell ‘ azienda sarebbe stato ‘ costretto ‘ ad assecondare il volere di alcuni esponenti del RAGIONE_SOCIALE . Al contrario, NOME e NOME avrebbero collaborato alle indagini, rendendo dichiarazioni alla Procura e ponendo in essere attività di self-cleaning .
Il AVV_NOTAIO avrebbe dovuto valutare non se la misura fosse stata chiesta per superare i possibili elementi di contaminazione, ma se essa fosse realmente «idonea» a eliminare il «focolaio» di infiltrazione mafiosa, ovvero a eliminare la possibilità che NOME COGNOME potesse ancora condizionare le scelte societarie. La misura, invece, errando, avrebbe fatto riferimento al coinvolgimento di NOME e NOME COGNOME nell ‘ inchiesta penale, laddove essi avrebbero, in realtà, contribuito alle investigazioni e all ‘ emissione della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti del fratello.
Inconferenti, in ogni caso, sarebbero i riferimenti al mero rapporto parentale, di quarto grado, con soggetti detenuti da oltre 20 anni, che non potrebbe assurgere a indizio di condizionamento mafioso, non riportandosi alcun «contatto» tra i parenti «mafiosi» e gli attuali soci dell ‘ azienda, mentre i «contatti» con l ‘ ex
socio non sarebbero rilevanti atteso che costui sarebbe stato allontanato dalla società e che, in ogni caso, non avrebbe avuto rapporti «recenti» con i parenti «mafiosi», essendo gli ultimi contatti collocabili intorno al 2000. Del resto, l ‘ informativa antimafia potrebbe riferirsi ai familiari conviventi di maggiore età, sicché la Prefettura non avrebbe potuto ampliare i controlli ‘ estendendo ‘ le investigazioni all ‘ ex socio o ai parenti, con i quali non sarebbero stati richiamati «contatti» di nessun genere con l ‘ attuale compagine.
La Prefettura, dunque, richiamerebbe, erroneamente, l ‘ esistenza di una indagine penale che vedrebbe coinvolti i NOME COGNOME per fatti non collegati all ‘ azienda RAGIONE_SOCIALE, senza che siano emersi indizi credibili di possibili ingerenze esterne nella gestione societaria. Peraltro, le intercettazioni ambientali da cui la Prefettura farebbe emergere il coinvolgimento di NOME e NOME COGNOME confermerebbero che essi accusavano NOME COGNOME del sotterramento delle armi, invitandolo a dire la verità agli inquirenti e che essi nutrivano rancore nei confronti del fratello, reo di aver compiuto un «atto sconsiderato» e «criminale». In ogni caso, non sarebbe sufficiente richiamare l’esistenza di un ‘ indagine, ma dovrebbe chiarirsi come l ‘ azienda possa essere ‘ intaccata ‘ dall ‘ esistenza di una indagine per fatti risalenti ad oltre 20 anni prima.
2.3. Ai fini dell ‘ ammissione al controllo giudiziario di una impresa raggiunta da una interdittiva prefettizia, il tribunale avrebbe un autonomo potere di accertamento della «occasionalità» del «contatto» quale elemento sintomatico di un pericolo di infiltrazione criminale, dovendo esso adottare necessariamente, in caso di «agevolazione» della criminalità organizzata o di «infiltrazione» delle cosche, misure più incisive quali quelle reali di prevenzione. Dunque, l ‘ impresa raggiunta da informazione antimafia interdittiva potrebbe avere accesso al controllo giudiziario allorché ricorra un ‘ agevolazione occasionale ed essa possa operare in maniera da scongiurare il pericolo di condizionamento o di infiltrazione mafiosa. Tale giudizio andrebbe ancorato a precise circostanze di fatto e, all ‘ estremo opposto, quando non si dimostri che le infiltrazioni mafiose siano idonee a determinare un effettivo condizionamento dell ‘ attività sociale. Nella specie, l ‘ interdittiva si riferirebbe a episodi evanescenti, che possono far scaturire una agevolazione occasionale, tanto che lo stesso AVV_NOTAIO non paventerebbe una vera «infiltrazione» o «agevolazione» delle cosche, ponendo a supporto dell ‘ interdittiva solo la possibilità di una occasionale permeabilità mafiosa.
2.4. Quanto alla necessità di accogliere l ‘ istanza, si osserva che l ‘ attività aziendale, nelle more del giudizio di merito, sarebbe costretta a chiudere, con ovvie ricadute sui livelli occupazionali, potendo tale esito essere scongiurato da misure di self-cleaning dell ‘ azienda, ferma restando la possibilità che il nesso tra i portatori di pericolosità esterni e l ‘ attività aziendale sia oggetto di approfondimento nel corso della misura, con eventuale revoca del provvedimento
ove l ‘ azienda sia ritenuta immune da pericolo di contaminazioni o aggravamento della misura, ove l ‘ agevolazione non fosse meramente occasionale, con applicazione dell ‘ amministrazione giudiziaria.
In data 9 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 11 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell ‘ AVV_NOTAIO con la quale si evidenzia che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 172/2025 depositata in data 1 luglio 2025, avrebbe riconosciuto, in maniera definitiva, l ‘ estraneità dei soci principali e del legale rappresentante dell ‘ azienda RAGIONE_SOCIALE ai reati loro ascritti ai capi a), b), c) e d) per non aver commesso i reati in materia di armi.
L ‘ assoluzione di NOME e NOME COGNOME eliminerebbe gli elementi posti a fondamento della prognosi di condizionamento mafioso, almeno per quanto riguarda gli attuali gestori dell ‘ azienda. Pur avendo riconosciuto che i due NOME erano consapevoli del seppellimento delle armi sul fondo agricolo di proprietà comune, la Corte territoriale non avrebbe individuato, a loro carico, alcun profilo di illiceità penale, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE connivenza non punibile. Ciò determinerebbe l ‘ insussistenza di contaminazione soggettiva, posto che l ‘ assoluzione di NOME e NOME farebbe venire meno la base per ritenere l ‘ impresa condizionata dalla criminalità organizzata attraverso gli attuali soci; la conferma dell ‘ occasionalità del rapporto con il sodalizio, riconducibile a un episodio isolato e passivo; l ‘ utilità delle misure di self-cleaning , stante la volontà e la capacità dell ‘ azienda di ripulirsi e la sua non condizionabilità, come attestato dalla dissociazione dei due NOME sin dalle prime ore, quando essi stessi contribuirono alle investigazioni e resero dichiarazioni di accusa nei confronti di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Va premesso che, in origine, il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevedeva, all ‘ art. 34, la possibilità di disporre, in alternativa alla confisca di prevenzione, la cd. «amministrazione giudiziaria» dei beni connessi ad attività economiche. Tale istituto era stato introdotto al fine di estromettere temporaneamente il proprietario dei beni e dell ‘ azienda dall ‘ esercizio dei propri poteri, venendo sostituito dal giudice delegato e dall ‘ amministratore giudiziario. E ciò al fine di verificare, in esito
all ‘ applicazione della misura, la possibilità di ricondurre la realtà aziendale al circuito imprenditoriale sano ovvero di non recuperarla e di dover procedere all ‘ adozione di una misura ablativa. Infatti, alla scadenza del provvedimento era stata prevista la possibilità di applicazione del «controllo giudiziario», disciplinato dall ‘ art. 34, comma 8, stesso decreto, con l ‘ obbligo di informare alcune autorità pubbliche, per un certo lasso di tempo, dei movimenti economici e finanziari compiuti o subiti; oppure, di applicazione della confisca dei beni ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite (così l ‘ art. 34, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011).
Con l ‘ art. 11, legge 17 ottobre 2017, n. 161, è stato introdotto l ‘ art. 34bis , d.lgs. n. 159 del 2011, che ha sganciato l ‘ istituto del «controllo giudiziario» delle aziende dall ‘ amministrazione giudiziaria, consentendone l ‘ applicazione in caso di occasionale agevolazione di persone nei confronti delle quali sia stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale o che siano indagate per i gravi reati ivi previsti. Esso si sostanzia nell ‘ attribuzione di poteri di controllo in capo al giudice delegato e all ‘ amministratore eventualmente nominato dal tribunale finalizzata al recupero della azienda alla libera concorrenza, una volta affrancata dalle infiltrazioni mafiose che ne avevano condizionato l ‘ attività, diversamente dalla misura di prevenzione patrimoniale della amministrazione giudiziaria, finalizzata alla recisione del rapporto con il proprietario.
A tale misura si perviene attraverso due possibili strade. La prima, contemplata dal comma 1 dell ‘ art. 34bis , d.lgs. n. 159 del 2011, riguarda l ‘ applicazione del controllo da parte del tribunale, eventualmente anche d ‘ ufficio, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare le attività economiche o le aziende. La seconda, invece, riguarda il controllo cd. volontario, che ricorre, ai sensi del comma 6 dell ‘ art. 34bis , d.lgs. n. 159 del 2011, quando un ‘ impresa, la quale sia destinataria di una informazione antimafia interdittiva del prefetto e che contesti, con impugnazione in sede amministrativa, la legittimità di tale provvedimento, richieda l ‘ ammissione al controllo giudiziario, ottenendo, in caso di accoglimento dell ‘istanz a, la sospensione dell ‘ inibizione dei poteri di stipula di contratti e di fruizione di concessioni o erogazioni disposta dal prefetto ai sensi dell ‘ art. 94, d.lgs. n. 159 del 2011.
Circoscrivendo l ‘ analisi, per quanto di interesse, al secondo caso, va osservato che l ‘ art. 34bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, non indica il tipo di accertamento che il giudice della prevenzione è chiamato a svolgere, dimodoché, mentre un primo orientamento ritiene che esso, essendo egli titolare di un potere di controllo autonomo rispetto a quello del giudice amministrativo, abbia la medesima ampiezza di quello richiesto per il controllo giudiziario «non volontario», ivi compreso il vaglio della sussistenza stessa dell ‘ infiltrazione mafiosa, ancorché già accertato in sede amministrativa, oltre che della sua occasionalità (Sez. 1, n.
5514 dell ‘ 11/12/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALE.ra.fer., Rv. 287660 – 02; Sez. 1, n. 10578 del 9/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281450 – 01; Sez. 1, n. 15156 del 23/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione), un secondo indirizzo richiede, invece, che la verifica si limiti alla valutazione della occasionalità dell ‘ agevolazione e delle possibilità di recupero dell ‘ impresa, senza vagliare il dato dell ‘ infiltrazione mafiosa, già oggetto di accertamento da parte dell ‘ autorità amministrativa, a sua volta oggetto dell ‘ impugnazione davanti al giudice amministrativo, in attesa della cui decisione verrebbero sospesi gli effetti inibitori del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 42983 del 17/09/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287866 – 02; Sez. 6, n. 41799 del 17/09/2024, RAGIONE_SOCIALE, non massimata; Sez. 6, n. 32482 del 4/07/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286859 – 01; Sez. 6, n. 22395 del 6/04/2023, RAGIONE_SOCIALE, non massimata; Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281834 – 02; Sez. 6, n. 27704 del 09/06/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281822 – 01; Sez. 6, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 280906 – 02; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senesi, Rv. 280341 – 01).
Alla luce di tale contrasto ermeneutico, con ordinanza n. 24672 del 30 aprile 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione relativa al dovere del giudice, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario volontario, di limitarsi a svolgere, una volta preso atto dell ‘ informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, un giudizio sul carattere occasionale dell ‘ agevolazione mafiosa e sulle concrete possibilità dell ‘ impresa di riallinearsi al contesto economico sano oppure di valutare anche la sussistenza dell ‘ infiltrazione mafiosa oggetto dell ‘ interdittiva del prefetto; questione estesa alla possibilità per il giudice, in caso di sindacato negativo in ordine a tale sussistenza, di negare il controllo giudiziario richiesto dall ‘ impresa.
Tale dubbio interpretativo, peraltro, non incide sui temi posti dall ‘ odierno procedimento, in cui i Giudici di merito, implicitamente aderendo all ‘ indirizzo che consente al tribunale della prevenzione un autonomo accertamento del condizionamento mafioso sull ‘ impresa, hanno ritenuto, all ‘ esito di tale valutazione, che tale condizionamento ricorresse e che esso, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non fosse affatto occasionale. Infatti, la questione dedotta alle Sezioni unite avrebbe imposto di attendere il pronunciamento del massimo organo nomofilattico soltanto nel caso in cui, con il provvedimento impugnato, fosse stata esclusa, diversamente da quanto ritenuto dal AVV_NOTAIO, la sussistenza dell ‘ infiltrazione mafiosa oppure se, all ‘ opposto, il Tribunale e la Corte di appello avessero ritenuto che un siffatto vaglio non dovesse essere consentito e la società
ricorrente, dal canto suo, avesse specificamente devoluto la questione in questa sede. Soltanto in tali ipotesi, invero, sarebbe stato rilevante verificare se i Giudici di merito avessero errato nella ricostruzione del perimetro dei poteri del giudice della prevenzione e, di seguito, nell ‘ escludere l ‘ esistenza dell ‘ infiltrazione camorristica. Nel presente caso, invece, ove le Sezioni unite aderissero al primo indirizzo (favorevole alla possibilità del sindacato giudiziale del provvedimento amministrativo), la relativa decisione non rileverebbe nel presente giudizio, perché essa corrisponderebbe a quanto implicitamente ritenuto dai Giudici di merito; mentre, all ‘ opposto, ove esse aderissero al secondo orientamento (secondo cui la sussistenza dell ‘ infiltrazione non potrebbe essere scrutinata), la parte ricorrente non si gioverebbe, comunque, della relativa decisione, posto che essa sarebbe sfavorevole alla sue prospettazioni.
3. Ancora in premessa appare necessario ricordare che, ai sensi dell ‘ art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall ‘ art. 3ter , secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In essa va, nondimeno, ricompresa sia l ‘ ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia inesistente, che ricorre nei casi di assenza totale della motivazione, con conseguente violazione dell ‘ art. 125 cod. proc. pen. e dell ‘ art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (che ha preso il posto dell ‘ abrogato comma 9 dell ‘ art. 4, legge n. 1423 del 1956), secondo cui la decisione è assunta «con decreto motivato»; sia l ‘ ipotesi della motivazione apparente, che sussiste quando essa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi , ovvero, ancora, quando essa ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01). Tale obbligo, previsto anche per le misure reali a seguito del richiamo dell ‘ art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, da parte dell ‘ art. 27, comma 2, stesso decreto, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in prospettate forme di illogicità, in una diversa interpretazione degli elementi probatori ovvero in una contraddittorietà del percorso giustificativo.
Allo stesso modo è stato ritenuto che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello che, in sede di impugnazione, decida sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011,
è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982 -01; nella giurisprudenza successiva Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 2156 del 17/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 19154 del 17/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALE, non massimata sul punto).
4. Tanto osservato giova rilevare che il provvedimento impugnato ha puntualmente analizzato, nel confermare le statuizioni di quello di primo grado, i requisiti per l ‘ ammissione della società richiedente all ‘ istituto del controllo giudiziario volontario. In primis , è stata accertata l ‘ applicazione dell ‘ informativa antimafia e la sua impugnazione davanti al giudice amministrativo e, in seconda battuta, la situazione di infiltrazione camorristica da parte del RAGIONE_SOCIALE. A tale scopo, è stato valorizzato, innanzitutto, il contenuto dichiarativo di alcuni collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito del collegamento dei COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE, essendosi essi «messi a disposizione» di quel sodalizio criminale. In particolare, secondo il collaboratore NOME COGNOME, NOME COGNOME, figura apicale del RAGIONE_SOCIALE , si serviva, per la custodia delle armi, proprio dei COGNOME, indicati dal dichiarante come «persone a disposizione del RAGIONE_SOCIALE sin dagli anni ‘ 90». A riprova il collaboratore ha rivelato che, nella loro abitazione in Casal di Principe, era stato predisposto un percorso grazie al quale agevolare la fuga dalle forze di polizia; e che NOME COGNOME era riuscito a sottrarsi all ‘ arresto passando attraverso la proprietà dei NOME. Lo stesso COGNOME ha, poi, riferito di essersi incontrato con altri affiliati di rilievo (tra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME) proprio presso l ‘ abitazione dei NOME COGNOME al fine di coordinare il piano per far evadere lo zio, NOME COGNOME, che si trovava ristretto agli arresti domiciliari in una clinica di Pisa per motivi di salute; e che tale progetto non era stato realizzato in quanto il congiunto era già riuscito a fuggire. Inoltre, il collaboratore ha riconosciuto in fotografia NOME, NOME, NOME e NOME, indicandoli come «persone nostre».
Dal canto suo, il collaboratore di giustizia NOME COGNOME, cognato del già citato NOME COGNOME, ha riferito, con riferimento alla società ricorrente, che «varie volte si erano appoggiati a quell ‘ azienda soprattutto per le riunioni del RAGIONE_SOCIALE » e che NOME COGNOME era presente quando si riunivano, pur non partecipando agli incontri e che, talora, era presente in azienda anche NOME COGNOME.
A tali dichiarazioni i provvedimenti di merito hanno poi affiancato le risultanze del procedimento penale a carico dei NOME NOME, NOME e NOME, iscritto per i reati di detenzione di armi da fuoco comuni, da guerra e RAGIONE_SOCIALEdestine
e ricettazione, aggravati ai sensi dell ‘ art. 416bis .1 cod. pen.; armi rinvenute a seguito della perquisizione svolta, in data 20 aprile 2022, presso la sede operativa dell ‘ azienda, sita in Castel Volturno. Secondo quanto accertato nel frangente, NOME COGNOME, in accordo con i cugini NOME e NOME COGNOME, elementi di spicco della fazione RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e cugini dei COGNOME, aveva provveduto a interrare un vero e proprio arsenale (costituito anche da fucili a pompa, fucili mitragliatori, Kalashnikov , mitragliatori Uzi , nonché silenziatori, una granata e moltissime munizioni) nei terreni dell ‘ azienda RAGIONE_SOCIALE; e di tale operazione erano pienamente consapevoli anche gli altri due imputati, come confermato da intercettazioni ambientali e dalle stesse ammissioni degli interessati, che avevano riferito di avere appreso che il fratello NOME e il cugino, NOME COGNOME, avevano sotterrato nei terreni dell ‘ azienda dei bidoni al cui interno erano nascoste armi appartenenti al RAGIONE_SOCIALE . In relazione a tale vicenda, NOME, NOME e NOME, erano stati condannati con sentenza del Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 26 settembre 2024, rispettivamente, alle pene di 8 anni e 8 mesi di reclusione e, gli ultimi due, a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Tuttavia, con una recente pronuncia della Corte di appello di Napoli, prodotta in allegato alla memoria difensiva dell ‘ AVV_NOTAIO, NOME e NOME sarebbero stati assolti per non avere commesso il fatto. Nondimeno, i Giudici di merito, coerentemente con il condiviso principio secondo cui, nel procedimento di prevenzione, i fatti oggetto di un procedimento penale possono essere fatti oggetto di autonomo apprezzamento, hanno valutato le emergenze probatorie di cui disponevano, evidenziando come da esse potesse evincersi, da un lato, la consapevolezza della presenza delle armi interrate in capo a tutti e tre i NOME e, dall ‘ altro lato, il fatto che NOME e NOME COGNOME, insieme alla madre (NOME COGNOME), secondo quanto risultante dal compendio intercettivo, si erano accordati affinché le versioni date all ‘ autorità giudiziaria fossero coincidenti, tanto da ragionarci insieme e da parlarne, poi, con l ‘ avvocato. Anzi, con riferimento, a tali captazioni ambientali, la Corte di appello ha anche evidenziato come esse non abbiano fatto emergere alcun clima di paura tra gli esponenti della famiglia COGNOME, essendo da esse emerso, invece, l ‘ atteggiamento assai rigido di NOME COGNOME, il quale, anche a fronte degli inviti dei congiunti a dire la verità, era rimasto reticente. Quanto, poi, al fatto che le vicende menzionate del provvedimento fossero ormai lontane, la Corte territoriale ha sottolineato come NOME COGNOME sia intervenuto con i COGNOME invitandoli a «fare scena muta» durante gli interrogatori svolti dopo il rinvenimento delle armi e a non fornire alcuna collaborazione; e come l ‘ arsenale sia stato verosimilmente utilizzato in epoca successiva al suo interramento (come dimostrato dal rinvenimento di un bidone vuoto e dal perfetto stato di manutenzione delle armi).
In questo modo, il provvedimento impugnato ha mostrato di avere compiuto un vaglio autonomo del materiale istruttorio rispetto alle statuizioni del giudizio di cognizione, giungendo ad attribuire rilevanza, ai fini che qui rilevano, al fatto che i germani sapessero della presenza delle armi riferibili al sodalizio criminale; una circostanza, questa, che è stata affatto smentita dalla pronuncia assolutoria, che ha qualificato la condotta dei due imputati in termini di connivenza non punibile e, tuttavia, accertando che essi erano a conoscenza dell ‘ avvenuto occultamento.
Inoltre, essendo la società a conduzione familiare, la Corte ha ritenuto che, comunque, essa sia rimasta fortemente legata alla figura di NOME COGNOME nonostante la formale dismissione delle sue quote sociali, avvenuta il 13 luglio 2022, poco dopo il rinvenimento delle armi e nonostante l ‘ assunzione di NOME da parte di altra società, peraltro non adeguatamente documentata; circostanze che sono state ritenute inidonee a scongiurare il rischio di un asservimento dell ‘ impresa alle finalità illecite del RAGIONE_SOCIALE per il tramite dello stesso NOME COGNOME. Infatti, secondo la Corte di appello, il suo allontanamento dalla società non può fare venir meno il grave e reiterato rapporto di assistenza a favore del RAGIONE_SOCIALE , dovendosi lo stesso ritenersi funzionale ad aggirare le conseguenze negative derivanti dal coinvolgimento della famiglia in un ‘indagine penale, non essendovi prove di una effettiva recisione di ogni rapporto con l ‘ impresa che ha gestito per anni insieme ai NOME. A sostegno di tale conclusione, è stata citata la conversazione captata nel 2022 tra NOME e NOME, in cui i due ventilavano la possibilità di mandare via NOME, ma al contempo riconoscevano la difficoltà di escludere dall ‘ azienda di famiglia un parente stretto.
Infine, non è stato ritenuto dirimente il fatto che la società sia stata costituita dopo l’interramento delle arm i, tenuto conto che essa era stata, comunque, gestita da persone che avevano avuto un risalente rapporto con la RAGIONE_SOCIALE; che essa era stata gestita nel medesimo contesto di luogo in cui erano stati commessi i gravi fatti più sopra ricordati e che le sue pertinenze e i suoi beni sono stati, nel tempo, asserviti alle esigenze operative del RAGIONE_SOCIALE .
A partire dagli elementi di fatto menzionati il Collegio ha, pertanto, concluso che la relazione dell ‘ azienda e dei suoi soci con il RAGIONE_SOCIALE non possa qualificarsi come meramente occasionale, transitoria e accidentale e che, per tale motivo, la stessa non appaia suscettibile di un ‘ effettiva ‘ bonifica ‘ e, dunque, di un riallineamento con il mercato sano.
La motivazione offerta, dunque, si configura come congrua e logica e, pertanto, le censure difensive non possono essere condivise.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME