Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32482 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore avverso il decreto del 19 marzo 2024 emesso dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La società RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il
provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario ai sensi dell’ art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011.
Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione degli articoli 6 e 34-bis d. Igs. n. 159 del 2011 e 92 del codice del processo amministrativo, avendo la Corte d’appello escluso la pendenza del processo amministrativo, nonostante la pendenza del termine per l’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato. A sostegno di tale motivo il ricorrente ha depositato documentazione attestante la successiva presentazione dell’appello al Consiglio di Stato e l’iscrizione al ruolo di tale procedimento.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge, nonché di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’ulterior argomento adottato dalla Corte d’appello a fondamento del decreto impugnato. Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha operato un’erronea commistione tra i presupposti rimessi alla sua valutazione nel caso della misura prevista dal primo comma dell’articolo 34-bis e quelli previsti dal sesto comma della medesima norma. In tale ultimo caso, infatti, la Corte d’appello deve limitarsi a verificare che sia stat adottata una interdittiva antimafia; che penda la relativa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e, sul piano sostanziale, la bonificabilità dell’impresa. A sostegno di tale deduzione richiama la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, Sez. 6, n. 30168 del 2021 e Sez. 2, n. 9122 del 2021, secondo la quale, nell’ipotesi del controllo volontario, il pericolo di inquinamento mafioso non può essere reputato un prerequisito rimesso alla valutazione del giudice ordinario. Si rileva, infine, la contraddittorietà e manifesta illogicità della provvedimento impugnato, laddove non ha tenuto conto che il pericolo di infiltrazione risulta sia dal provvedimento adottato dalle Prefettura che dalla sentenza del T.A.R. di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova, innanzitutto, premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimenti di confisca, dal successivo art. 27, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede
di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
3. Il primo motivo è fondato.
La Corte di appello, infatti, ha erroneamente escluso la pendenza del processo amministrativo sulla sola base della decisione adottata dal T.A.R., pur in pendenza dei termini per la presentazione dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato, appello che, sulla base della documentazione prodotta, risulta proposto dalla società ricorrente.
Anche il secondo motivo, limitatamente alla dedotta violazione di legge, è fondato, dovendosi ritenere erronea l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale sulla duplice perimetrazione sia della cognizione riservata al giudice ordinario ai fini della valutazione dell’istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 che dell’effetto devolutivo dell’impugnazione.
4.1 Quanto al primo profilo, il decreto impugnato ha affermato che il controllo giudiziario ad istanza di parte non può essere applicato, non solo nel caso di stabilità dell’assoggettamento o dell’agevolazione mafiosa, ma anche nell’ipotesi in cui «non sussista alcuna agevolazione, neppure occasionale, oppure non sussista il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività dell’impresa». Sulla base di tale premessa la Corte territoriale ha, dunque, escluso qualunque effetto distorsivo legato alle conseguenze di tale interpretazione, ovvero che, in ipotesi, l’imprenditore libero da condizionamenti, perché mai venuto a contatto con la mafia, benché attinto da interdittiva antimafia, non possa essere ammesso alla misura del controllo giudiziario a differenza dell’imprenditore destinatario, quanto meno, di un tentativo di agevolazione.
Ad avviso del Collegio, siffatta interpretazione è in contrasto con la ratio dell’istituto in esame che è quella di consentire la prosecuzione dell’attività di impresa in pendenza dell’impugnazione amministrativa avverso l’interdittiva antimafia, ove, ovviamente, sussista il presupposto della bonificabilità.
La Corte territoriale, inoltre, sembra sovrapporre l’ambito della valutazione demandato al giudice della prevenzione ai fini dell’applicazione della misura del
contro
llo giudiziario sia nel caso in cui tale misura sia sollecitata dalla parte pubblica ai sensi del primo comma dell’art. 34-bis d.lgs. cit., che nel caso in cui sia richiesta dal destinatario dell’informativa antimafia interdittiva.
Tali opzione ermeneutica, oltre che difforme dalla recente interpretazione dell’art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 tracciata dalle Sezioni Unite Ricchiuto (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Rv. 277156), potrebbe portare ad indebite sovrapposizioni tra l’ambito cognitivo riservato al giudice amministrativo investito dell’impugnazione dell’interdittiva antimafia e quello spettante, invece, al giudice della prevenzione.
Presupposti della misura in questione sono sicuramente il rilascio da parte del prefetto della informazione antimafia interdittiva, fondata sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi del società o dell’impresa, e la successiva impugnazione dinanzi al giudice amministrativo di tale provvedimento.
Ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, in tal caso l’impresa destinataria del provvedimento amministrativo può richiedere l’ammissione al controllo giudiziario. Si tratta, in buona sostanza, di una misura di prevenzione ad istanza di parte finalizzata ad assicurare, da un lato, la “bonifica” aziendale e, dall’altro, a sospendere, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori conseguenti all’informativa interdittiva antimafia.
Tale peculiarità della misura ha, infatti, indotto alcuni commentatori ad assimilarla all’istituto della messa alla prova. Si tratta, infatti, di un percorso sceglie liberamente di sottoporsi l’ente destinatario dell’informativa antimafia interdittiva, che certamente comporta limitazioni connesse sia al controllo spettante all’amministratore giudiziario che all’obbligo di adottare efficaci misure organizzative, la cui finalità è, al pari della messa alla prova prevista, ad esempio, per gli imputati minorenni, il pieno recupero ed il reinserimento, nel caso in esame, dell’ente nella parte sana dell’economia.
Al pari della messa alla prova per gli imputati minorenni (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 26156 del 24/05/2019, Rv. 276393) è, dunque, centrale nella valutazione demandata al giudice il giudizio prognostico in ordine a tale positiva evoluzione della realtà aziendale.
La centralità di tale giudizio prognostico è stata sottolineata, con riferimento sia al controllo giudiziario che all’amministrazione giudiziaria, dalle Sezioni Unite Ricchiuto. Il Supremo Consesso ha, infatti, chiarito che la condizione di assoggettamento dell’impresa all’intimidazione mafiosa costituisce solo un pre-
requisito. Ad avviso della Corte, infatti, «La peculiarità dell’accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata.»
Tuttavia, mentre ai fini dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario c.d. prescrittivo, a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio, è doveroso i preliminare accertamento del grado e delle caratteristiche della condizione di permeabilità mafiosa della società o dell’impresa, con riferimento al controllo giudiziario “volontario”, tale accertamento non può scolorare del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura. Il Supremo Consesso ha, tuttavia, precisato che, in ogni caso, tale accertamento giudiziale non ha un carattere puramente statico, funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, ma dinamico, essendo volto a formulare un giudizio prognostico in ordine alle emendabilità della situazione attraverso l’iter che ciascuna misura comporta.
I successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, ponendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Ricchiuto, hanno ulteriormente specificato l’ambito della verifica che il giudice della prevenzione è chiamato ad operare sulla domanda formulata dalla parte ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6.
Sebbene, infatti, il presupposto di tale misura, al pari del controllo giudiziario “prescrittivo”, sia rappresentato dal carattere occasionale della condizione di agevolazione mafiosa, diverso è, invece, l’ambito dell’accertamento demandato al giudice della prevenzione, più esteso nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 34, d.lgs. cit., e più ristretto nel caso del controllo giudiziario volontario.
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che mentre nel caso del primo comma dell’art. 34-bis cod. pen. la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione – trattandosi di misura richiesta ad iniziativa pubblica in funzione di un controllo cd. prescrittivo – nel caso del sesto comma tale valutazione deve tener conto del provvedimento preventivo di natura
amministrativa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, in motivazione). In altre parole, in caso di richiesta di controllo giudiziario “volontario”, l’accertament effettuato dall’organo amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva rappresenta il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell’ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l’esercizio dell’impresa (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281834 – 02).
La verifica demandata al tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda, dunque, lungo due direttrici: a) il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione; b) la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (si veda, in tal senso, Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280851). Si tratta, comunque, di un giudizio unitario demandato al giudice della prevenzione al quale spetta, dunque, il compito di valutare, in termini prognostici – sulla base del dato patologico acquisito dall’accertamento amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva – se il richiesto intervento giudiziale di “bonifica aziendale” ris possibile, in quanto l’agevolazione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. cit. sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell’infiltrazione mafiosa” (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 280906).
4.2 Così delimitato il perimetro riservato al giudice ordinario investito della richiesta di controllo giudiziario “volontario” ai sensi dell’art. 34-bis d. Igs. n.159 del 2011, va considerato l’ulteriore profilo posto a fondamento della decisione impugnata, ovvero l’incidenza delle argomentazioni della parte istante sull’effetto devolutivo dell’impugnazione.
Il decreto impugnato ha, infatti, ritenuto che, in ragione delle argomentazioni svolte dal ricorrente nell’atto di appello sull’assenza dell’agevolazione occasionale e del pericolo di infiltrazione, si è determinata una preclusione, derivante dall’effetto devolutivo dell’appello, nella valutazione dei presupposti della misura richiesta. Per tale ragione, la Corte territoriale ha dichiarato l’appello inammissibile in quanto, da un lato, l’accoglimento del ricorso e dei suoi presupposti giuridico-fattuali è incompatibile con l’invocata misura e, dall’altro lato, ove dovessero ravvisarsi i presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’accoglimento dell’istanza, si perverrebbe ad una conclusione «deteriore» rispetto a quella prospettata dall’appellante.
In buona sostanza, la Corte territoriale ha ricollegato la preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’appello alle argomentazioni del ricorrente piuttosto che ai punti della decisione impugnata. Così facendo, non ha fatto buon governo del consolidato insegnamento ermeneutico che circoscrive l’effetto preclusivo previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in relazione all’art. 581 cod. proc pen.) ai punti della decisione con esclusione, invece, delle argomentazioni svolte dalla parte nell’ambito dei motivi. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel suo più ampio consesso, “La preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’appello riguarda esclusivamente i “punti” della sentenza che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda, invece, nell’ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del “petitum” che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può – senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell’impugnazione – accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell’appellante.” (Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep.1996, Timpanaro, Rv. 203096; si veda anche, da ultimo, in termini conformi, Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271974).
4.3. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che i rilevati errori di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale rendono meramente apparente la motivazione del decreto impugnato, avendo la Corte omesso di rispondere alle censure del ricorrente, a prescindere dalla correttezza o meno delle argomentazioni addotte, in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti per accedere alla misura del controllo giudiziario. In particolare il decreto impugnato, sulla base dell’erroneo presupposto del limitato effetto devolutivo dell’appello, ha completamente omesso di effettuare quella verifica di carattere dinamico, nei temini sopra precisati, idonea a formulare un eventuale giudizio prognostico favorevole alla bonificabilità della società ricorrente.
Detto vizio, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, va, infatti, ricondotto nell’ambito del vizio di violazione di legge poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6 , n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 4 luglio 2024
in Canceneite
Il AVV_NOTAIO estensore
Il/Presidente
NOME COGNOME
Piefluigi COGNOME