Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 05/12/2023 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del decreto impugnato;
letta la memoria degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE1;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 05/12/2023, la Corte d’appello di Napoli, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, rigettava l’appello che era stato proposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del 14/06/2023 del Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere con il quale era stata respinta la richiesta delle suddette due società – destinatarie di informazione antimafia interdittiva da esse impugnata – di applicazione, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del controllo cliudiziario.
La Corte d’appello di Napoli, dopo avere premesso che il Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere aveva respinto la richiesta delle due società perché aveva ritenuto che esse fossero assoggettate a uno stabile condizionamento camorristico, ha rigettato l’appello delle stesse società, in primo luogo, perché ha ritenuto inammissibile la censura con la quale esse avevano, secondo la Corte d’appello, dedotto la mancanza di qualsiasi agevolazione, neppure occasionale, in favore della camorra, come pure di alcun pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare la propria attività, così deducendo, in realtà, l’assenza degli stessi presupposti richiesti dalla legge per l’invocato controllo giudiziario.
La Corte d’appello di Napoli, in secondo luogo, nell’esaminare la censura con la quale le due società appellanti avevano sostenuto non l’insussistenza ma l’inattualità dell’agevolazione in favore della camorra, affermava che, poiché la carenza di attualità dell’agevolazione «corrisponde giuridicamente all’assenza di agevolazione all’atto della decisione» e non alla sussistenza di un’agevolazione occasionale, anche sulla base di tale censura difetterebbe il presupposto del controllo giudiziario costituito dall’agevolazione occasionale.
Avverso tale decreto del 05/12/2023 della Corte d’appello di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, con distinti atti ma di identico contenuto, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, affidati a cinque motivi, che vengono di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione.
2.1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla «ancanza assoluta di motivazione e/o motivazione meramente apparente circa la fondatezza sub specie fedeltà alle risultanze ex actis delle prospettazioni difensive dell’appellante».
Le ricorrenti deducono il carattere meramente apparente della motivazione in quanto essa sarebbe fondata su un travisamento del contenuto dei propri atti di appello, nei quali, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello di Napoli, esse non avevano dedotto la mancanza di qualsiasi agevolazione, neppure occasionale, in favore della camorra, ma avevano invece sostenuto e argomentato la sussistenza dei presupposti applicativi del controllo giudiziario e, in particolare, del presupposto dell’occasionalità dell’agevolazione.
2.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla «ancanza assoluta di motivazione e/o motivazione meramente » e alla violazione ed erronea applicazione dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Le ricorrenti, nel richiamare la sentenza Timpanaro delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, Timpanarp, Rv. 203096-01), lamentano che la Corte d’appello di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che, la preclusione che deriva dall’effetto devolutivo dell’appello,riguardi non i punti che non sono stati oggetto dei motivi ma, invece, nell’ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del petitum.
2.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, con riguardo alla verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità del richiesto controllo giudiziario su istanza di parte.
Le ricorrenti lamentano che la Corte d’appello di Napoli, in contrasto con i più recenti orientamenti della Corte di cassazione, avrebbe trascurato la distinzione tra il controllo giudiziario su istanza pubblica, di cui al comma dell’art. 34-bis d d.lgs. n. 159 del 2011, e il controllo giudiziario a richiesta di parte, di cui al comm 6 dello stesso art. 34-bis, nel quale ultimo caso il giudice della prevenzione, partendo dall’accertamento del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose contenuto nell’informazione antimafia interdittiva, sarebbe chiamato a verificare: a) il carattere occasionale dell’agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34bis del d.lgs. n. 159 del 2011; b) la concreta possibilità dell’impresa di riallinears con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.
2.4. Con il quarto motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sempre la violazione dell’ari:. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, con riguardo alla verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità del richiesto controllo giudiziario su istanza di parte.
Le ricorrenti censurano il decreto impugnato là dove la Corte d’appello di Napoli ha fondato il rigetto del proprio appello sul presupposto della sussistenza di un’«agevolazione inattuale», atteso che l’invocato art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, pone come condizione ostativa della misura di prevenzione la sussistenza di un’agevolazione stabile all’atto della decisione.
2.5. Con il quinto motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ancora la violazione dell’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all’interpretazione della Corte d’appello di Napoli secondo cui l’applicazione a un’impresa del controllo giudiziario sarebbe meno afflittiva rispetto alla cosiddetta interdittiva antimafia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo e il terzo motivo sono fondati, con assorbimento dell’esame degli ulteriori tre motivi.
Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che, in ragione delle argomentazioni che erano state svolte dalle ricorrenti nell’atto di appello sull’assenza sia dell’agevolazione mafiosa sia del pericolo di infiltrazione, si fosse sostanzialmente determinata una preclusione, derivante dall’effetto devolutivo dell’appello, nella valutazione dei presupposti della misura richiesta. Per tale ragione, la stessa Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità di tale censura in quanto, anche nel caso in cui l’avesse ritenuta fondata, non avrebbe potuto disporre la misura invocata i cui presupposti erano stati esclusi dalla stessa società ricorrente. In buona sostanza, la Corte d’appello di Napoli ha ricollegato la preclusione derivante dall’effetto devolutivo dlell’appello alle argomentazioni delle ricorrenti piuttosto che ai punti della decisione impugnata.
Così facendo, tuttavia, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire esaminando un caso del tutto analogo a quello qui in esame (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281834-01 e Rv. 281834-02), la Corte d’appello non ha fatto buon governo del consolidato insegnamento ermeneutico che circoscrive l’effetto preclusivo che è previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. ai punti della decisione, con esclusione, invece, delle argomentazioni svolte dalla parte nell’ambito dei motivi.
Come è stato chiarito dalla già citata sentenza Timpanaro delle Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, «a preclusione derivante dall’effetto devolutiv dell’appello riguarda esclusivamente i “punti” della sentenza che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda, invece, nell’ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del “petitum” che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può – senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell’impugnazione – accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell’appellante» (successivamente, in senso conforme: Sez. 1, n. 28556 del 06/06/2001, COGNOME, Rv. 219601-01; Sez. 1, n. 2809 del 18/02/1998, COGNOME, Rv. 210039-01).
Tale errore di diritto in cui è incorsa la Corte d’appello di Napoli rende, dunque, meramente apparente la motivazione del decreto impugnato, avendo la stessa Corte omesso di rispondere alla censura delle ricorrenti, a prescindere dalla correttezza o meno delle argomentazioni da esse addotte, in merito alla ritenuta sussistenza dei presupposti per accedere alla misura del controllo giudiziario.
Detto vizio, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, va infatti ricondotto nell’ambito del vizio di violazione di legge in quan qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246-01. In senso conforme: Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01).
3. Quanto al terzo motivo, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che il controllo giudiziario a richiesta di parte non potrebbe essere disposto anche nell’ipotesi in cui «non sussiste alcuna agevolazione, neppure occasionale, oppure non sussista il pericolo concreto di agevolazioni mafiose idonee a condizionare l’attività dell’impresa» (pag. 4 del decreto impugnato) e ha poi ribadito che «l’assenza dei presupposti congiunti dell’agevolazione occasionale e del pericolo concreto di infiltrazione determinante, previsti dall’art. 34 bis, esclude l’applicazione del controllo giudiziario sia d’ufficio sia ai sensi del comma 6, che espressamente consente l’applicazione del controllo a istanza di parte “ove ne ricorrano i presupposti”» (pag. 6 del decreto impugnato).
Secondo tale opzione ermeneutica, fatta propria dalla Corte d’appello di Napoli, risulterebbe che l’ambito della valutazione che è demandata al giudice della prevenzione ai fini dell’applicazione della misura del controllo giudiziario delle aziende sia identico sia nel caso in cui tale misura sia sollecitata dalla parte pubblica, ai sensi del comma 1 dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, sia nel caso in cui la stessa sia richiesta dall’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdittiva di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso decreto.
Tuttavia, come la Corte di cassazione ha già avuto occasione di chiarire (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, RAGIONE_SOCIALE, cit., Rv. 28183402), tale opzione ermeneutica non appare in linea con l’interpretazione dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 che è stata tracciata dalla sentenza Ricchiuto delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156-01) e con i successivi arresti della stessa Corte (in particolare: Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 230906-02), i quali, ponendosi nel solco tracciato dalla suddetta sentenza Ricchiuto delle Sezioni unite, hanno ulteriormente specificato l’ambito della verifica che il giudice della prevenzione è chiamato a operare sulla richiesta formulata dalla parte ai sensi del comma 6 dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011.
È stato infatti chiarito che, sebbene il presupposto di tale misura, al pari del controllo giudiziario “prescrittivo”, sia rappresentato dal carattere occasionale della condizione di agevolazione mafiosa, diverso è, invece, l’ambito dell’accertamento che è demandato al giudice della prevenzione, più esteso nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 34 del digs. n. 159 del 2011, e più ristret nel caso del controllo giudiziario volontario.
In particolare, mentre nel caso del comma 1 dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione trattandosi di misura richiesta a iniziativa pubblica in funzione di un controllo cosiddetto “prescrittivo” – nel caso previsto dal comma 6 dello stesso art. 34-bis tale valutazione deve tenere conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, cit., Rv. 280906-02).
In tale ultimo caso, dunque, la cognizione del giudice investito della richiesta di controllo giudiziario “volontario” non comprende anche il prerequisito della sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività economica e l’azienda, atteso che non si può prescindere dall’accertamento già svolto al riguardo in ambito amministrativo.
Ciò posto, la verifica che è demandata al tribunale competente in materia di misure di prevenzione a fronte della richiesta volontaria di un’impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo si snoda, pertanto, lungo le seguenti due direttrici: a) il carattere occasionale dell’agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011; b) la concreta possibilità dell’impresa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (in tale senso: Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280851-01).
Il giudice della prevenzione è, dunque, tenuto a valutare, in termini prognostici – sulla base del dato patologico acquisito dall’accertamento amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva – se il ichiesto intervento giudiziale di “bonifica aziendale” risulti possibile, in quanto l’agevolazione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell’infiltrazione mafiosa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, cit., Rv. 280906-01).
Tale giudizio ha, comunque, un carattere unitario. Come è stato affermato da Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, RAGIONE_SOCIALE, cit., Rv. 281834-01, e da Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280341-01, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio, la verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del digs. n. 159 del 2011, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio
prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata mediante gli strumenti di controllo che sono previsti dai commi 2 e 3 del suddetto art. 34-bis.
Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per una nuova deliberazione, la quale dovrà essere compiuta alla stregua dei criteri ermeneutici che si sono sopra indicati e tenendo conto delle specifiche censure che erano state avanzate dalle due società ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso il 03/04/2024.