Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7620 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN PERS. DEL LEG. RAPPR. PRO-TEMPORE COGNOME NOME NOME NOME OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, respingeva l’istanza con la quale la società RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 -bis del decreto legislativo n. 159/2011; a seguito dell’appello, il decreto veniva confermato dalla Corte di appello di Napoli; avverso tale provvedimento, propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, eccependo:
1.1 erronea applicazione dell’art. 34 -bis comma 6 D.Lgs. n. 159/2011 e mancanza e/o contraddittorietà della motivazione; la Corte di appello non aveva risposto alle doglianze della difesa, dilungandosi nella ricognizione dei presupposti normativi e dedicandosi al merito del fatto storico solo a pag. 10 del decreto, limitandosi ad affermare che le censure proposte con l’appello erano già state esaminate dal giudice di primo grado: in particolare, la strumentalità della divisione degli asset
societari tra i RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME COGNOME e l’asservimento della RAGIONE_SOCIALE ai piani criminali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata affermata in funzione gravemente indiziaria in ragione di una conversazione tra due imprenditori concorrenti della zona, costituente una mera illazione; l’accordo criminale raggiunto nel 2021 da NOME COGNOME finalizzato alla acquisizione di una quota quasi monopolistica del mercato del calcestruzzo nella zona di riferimento, con obbligo di ripetizione al RAGIONE_SOCIALE di parte dei proventi, non trovava corrispondenza nei certificati rilasciati dalla Procura distrettuale e versati in atti dalla difesa, che davano ragione che nessuna contestazione associativa o di contiguità associativa era stata mossa al ricorrente; né la Corte di Appello aveva inteso procedere all’esame del commercialista della società per far luce sui flussi contabili prima e dopo il 2021 e sulle ragioni della divisione dei compendi societari tra i due RAGIONE_SOCIALE; detti accertamenti erano propedeutici non già alla ricerca di elementi individualizzanti a discarico, ma ad escludere che le confidenze scambiate tra i due conversanti fossero di pura illazione; inoltre, il concetto di tangente che avrebbe fatto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il soggetto estorto, era inconciliabile con un accordo finalizzato alla acquisizione di quote di mercato;
1.2 erronea applicazione dell’art. 34 -bis comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 relativamente alla occasionalità del contatto inquinante e della prognosi circa il risanamento possibile della gestione sociale, argomento trattato dalla Corte di appello solo nel penultimo periodo della motivazione: se l’usc ita di NOMENOME individuato come il vettore dell’inquinamento, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva come finalizzazione l’elusione della disciplina di prevenzione, sarebbe stata irrazionale la sua scelta di assumere la legale rappresentanza di altra compagine sociale (la RAGIONE_SOCIALE), di fatto rinunciando alla schermatura patrimoniale; se il contatto inquinante aveva riguardato solo le annualità dal 2021 al 2023, l’occasionalità del contatto era in re ipsa ; il diniego opposto dalla Corte di appello non era solo mancante della motivazione, ma aveva omesso di scrutinare, in chiave prognostica, gli esiti possib ili e plausibili dell’ammissione al controllo giudiziario volontario, che pure costituisce il proprium del piano giurisdizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
1.1 Preliminarmente, deve essere ribadito che ‘ In tema di misure di prevenzione, qualora l’impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la
stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose ‘ (Sez.5. n. 7090 del 19/11/2024, dep. 20/02/2025 Rv. 287660 -01)
Nel caso in esame, ad essere ostativa all’accoglimento della domanda di controllo ‘volontario’ è la constatazione (da parte del Tribunale della prevenzione) della esistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell’impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili come realtà associative di stampo mafioso, se ed in quanto tale condizione – al momento della domanda di ammissione – renda negativa la prognosi di ‘riallineamento’ dell’impresa a condizioni operative di legalità e competitività.
Come evidenziato in Sez.1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 13/03/2023, Rv. 284243 -01, la sentenza Sez.U. Ricchiuto del 2019 n. 46898/2019 così precisa la direzione della verifica giurisdizionale: ‘ con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, tale accertamento – e in ciò la motivazione della citata sentenza n. 29487 della Prima Sezione promuove prospettive non del tutto sovrapponibili alle conclusioni qui prese- non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. ‘
Pertanto, la valutazione «autonoma» del Tribunale della prevenzione ai fini di cui all’art.34 bis comma 6, pur basandosi sui contenuti della informazione prefettizia (e su eventuali allegazioni di parte) deve necessariamente individuare i presupposti fattuali cui l’art.34 bis comma 1 ancora l’applicazione dell’istituto : a) l’esistenza di una relazione tra l’impresa ed i soggetti portatori di pericolosità qualificata; b) l’occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l’attività dei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di ‘efficacia’ del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose.
Tali principi sono stati osservati dalla Corte di appello che, nelle pagine da 10 in avanti, ha escluso che l’infiltrazione mafiosa nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potesse definirsi occasionale, evidenziando che dalle indagini poste a fondamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10 settembre 2024 era emerso che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
riscuoteva le tangenti dalle imprese da loro appoggiate, tra cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che nel corso di una conversazione del 10 gennaio 2023 veniva spiegata la dinamica criminale esistente tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE in cambio del monopolio o comunque di una posizione dominante nel mercato del calcestruzzo della zona e che entrambi i RAGIONE_SOCIALE COGNOME (NOME e NOME) provvedevano a pagare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che almeno fino al 2022 NOME e NOME COGNOME erano soci della NOME COGNOME che, visto il regime di monopolio o di posizione dominante nella fornitura del calcestruzzo, beneficiava di ingenti profitti, parte dei quali veniva versata al RAGIONE_SOCIALE (pagg. da 10 a 12 del decreto impugNOME), concludendo che NOME COGNOME, quale socio della RAGIONE_SOCIALE ed aveva avallato il versamento della tangente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si deve inoltre ricordare che ‘i n tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto.Sez.5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv. 279982 -01); non sussistendo la suddetta violazione, ma essendo stati proposti soltanto censure sulla motivazione del provvedimento impugNOME, i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2026
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME