Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25614 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25614 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore e legale rappresentante COGNOME
NOME avverso il decreto emesso il 21 gennaio 2025 dalla Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; Lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Napoli con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di controllo giudiziario presentata dalla RAGIONE_SOCIALE
Il socio e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME tramite il proprio procuratore speciale, ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento
del decreto sulla base di due motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente.
Si deducono vizi di violazione di legge, di motivazione mancante o apparente in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità del controllo giudiziario.
Dopo una analisi della giurisprudenza di legittimità sul tema, si rileva che la Corte territoriale ha confermato il giudizio del Tribunale e, sostanzialmente, la prognosi di non bonificabilità dell’impresa sulla base di argomenti, per lo più, di tipo congetturale, attinenti al mero rischio di infiltrazione nnafiosa, e su elementi fattuali privi di valo sintomatico di forme di condizionamento mafioso, strutturate e perduranti all’attualità. In particolare, si rileva la carenza di siffatto valore sintomatico: a) delle relazioni parentela tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo ritenuto concorrente esterno del clan COGNOME fino al 2019), inidonee a dimostrare una reale infiltrazione mafiosa della società ricorrente; b) delle cointeressenze economiche nella RAGIONE_SOCIALE tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (moglie di NOME COGNOME), trattandosi di un elemento esterno alla società ricorrente, irrilevante ai fini del giudizio di bonificabilità; c) della circostanza che nel procedimento denominato “RAGIONE_SOCIALE” a carico dei COGNOME e di NOME COGNOME sia emerso che la società RAGIONE_SOCIALE, appartenente ai figli di COGNOME, sia coinvolta nei lavori della sala d’aspetto della Stazione di Afragola (svolti da febbraio 2018 a tutto il 2019) e si sia resa disponibile, unitamente ad altre società, ad utilizzare i proventi illeciti del clan. Si rileva, a t riguardo, che la società ricorrente ha documentato che la sua presunta contiguità al clan COGNOME è stata smentita dalle indagini, in cui sono stati esclusi fenomeni di intestazione fittizia e/o di riciclaggio dei capitali illeciti dei COGNOME in Salin Costruzione, di NOME COGNOME, nella RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e nella società ricorrente RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso l’eventuale coinvolginnento della RAGIONE_SOCIALE nei lavori in esame non dimostra alcun fenomeno di infiltrazione mafiosa cronica del clan COGNOME. Si aggiunge, infine, che il decreto impugnato è incorso in un errore là dove ha riferito al ricorrente NOME COGNOME la pubblicazione sui soda! delle foto della stazione, in quanto risulta dagli atti (si richiama p. 1172 e ss. dell’ordinanza cautelare e p. 22 dell’atto di appello) che si tratta, in realtà, dell’omonimo NOME COGNOME, titolare di un’impresa di pulizie. Tali elementi, peraltro, sono inidonei a rivelare la persistenza all’attualità di forme di infiltrazione mafiosa o di condizionamento dei processi decisionali dell’azienda. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si aggiunge, inoltre, che: lo stesso decreto impugnato non ha contestato gli elementi offerti dal ricorrente ovvero che COGNOME COGNOME non convive più con i genitori, ha estromesso il padre NOME dalla società e non ha cointeressenze con NOME COGNOME e i suoi familiari; la valorizzazione dell’incremento di fatturato della società ricorrente s fonda su una mera congettura della sua correlazione con forme di agevolazione del clan COGNOME.
Infine, nel richiamare le doglianze dedotte con il primo motivo di appello in merito al ruolo attribuito a NOME COGNOME quale trait d’union tra il clan COGNOME e la società ricorrente si deduce, tra l’altro, che a seguito del prolungato monitoraggio sulle “continue incursioni del clan COGNOME in vari settori dell’economia” si è escluso che RAGIONE_SOCIALE COGNOME sia un’impresa infiltrata tanto che per questa è stata presentata richiesta di archiviazione; che la RAGIONE_SOCIALE sia nella disponibilità diretta e/o indiretta di NOME COGNOME e, per suo tramite, di COGNOME; che NOME COGNOME sia un prestanome dei COGNOME; che i COGNOME abbiano agevolato il clan COGNOME con le loro imprese. Inoltre, le indagini espletate nel procedimento denominato “RAGIONE_SOCIALE” nell’anno 2022 e nei primi mesi del 2023, e quelle espletate dal 2013 al marzo 2024 nel proc. n. 30350/2013 (nel quale è stata presentata richiesta di archiviazione) non hanno fatto emergere nuovi elementi idonei a documentare forme di cointeressenza e/o di contiguità di NOME COGNOME al clan COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
2. Il decreto impugnato ha ritenuto la stabilità dell’agevolazione mafiosa sulla base di una motivazione meramente apparente, ancorata ai medesimi elementi “statici” posti a fondamento dell’interdittiva antimafia (le cointeressenze familiari e imprenditoriali correlate alla presenza del padre del ricorrente nelle compagini societarie sia della società ricorrente che della RAGIONE_SOCIALE, anch’essa attinta da interdittiva antimafia in ragione della partecipazione di NOME COGNOME moglie di NOME COGNOME, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa) e a valutazioni di carattere nneramente congetturale (il progressivo aumento del fatturato della società ricorrente, imputato a non ben precisati legami con ambienti criminali).
Ebbene, rileva il Collegio che, nell’attribuire ai citati legami familiari una valenza sintomatica della stabilità dell’agevolazione mafiosa, la Corte territoriale si è limitata a considerare i rapporti tra la famiglia COGNOME e la famiglia COGNOME, ma, al di là del generico richiamo alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che avrebbe definito NOME COGNOME come “amico di famiglia” del clan COGNOME e alla condotta di favoreggiamento tenuta dalla Aubry nel 2018, ha omesso di illustrare le modalità della condotta concorsuale ascritta a COGNOME, e, soprattutto, da quali elementi fattuali possa desumersi l’intensità e stabilità dell’influenza di quest’ultimo e, per suo tramite, del clan COGNOME, sulle scelte operative e sugli indirizzi della società ricorrente.
In buona sostanza, la decisione di rigetto si fonda su una sorta di equazione tra rapporti di carattere familiare e cointeressenze economiche, ancorata a dati di carattere
congetturale e, di per sè, inidonea a sostenere una valutazione di stabile contaminazione mafiosa dell’attività economica.
Va, a tale riguardo, ribadito che, in tema di controllo giudiziario volontario ex art.
34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni parentali tra soci o gestori dell’impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di
pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizz
dell’impresa (Sez. l, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE
C, Rv. 284243 – 01)
“self cleaning”
Parimenti apparente è il giudizio di inidoneità delle misure di adottate dalla società (cambio di residenza di Donnenico Rusciano e estromissione del
padre), anch’esso ancorato alla permanenza dei legami familiari (e non alla loro eventuale stabile incidenza sull’attività della società ricorrente) e a imprecisate “connessioni
operative” con soggetti legati al clan.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso il 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidnte