Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12486 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12486 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 153/2025
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 28/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 36568/2024
NOME COGNOME
NOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il 18/09/2004,
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata limitatamente al reato associativo di cui al capo 1;
lette le richieste del difensore di COGNOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 19 settembre 2024 del locale Tribunale del riesame che ha annullato, limitatamente al reato di cui al capo 1 della rubrica
provvisoria, lÕordinanza del 5 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere perchŽ gravemente indiziato del reato associativo di cui allÕart. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1, oggetto di annullamento) e dei reati fine di allÕart. 73, d.P.R. n. 309, cit., rubricati ai capi 11, 73-78.
1.1.Con unico motivo deduce la mancanza, lÕillogicitˆ e la contraddittorietˆ della motivazione in relazione alla affermata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 1.
Lamenta, in particolare, lÕincompleta, parcellizzata e contraddittoria disamina del materiale probatorio. Sostiene, al riguardo, che lÕaffermazione del Tribunale secondo cui non vi sono elementi per affermare che i rapporti di NOME COGNOME con soggetti, anche apicali, del sodalizio fossero sintomatici della appartenenza della persona sottoposta alle indagini allÕassociazione contrasta con alcune conversazioni intercettate delle quali i Giudici del riesame non hanno tenuto conto o, in alternativa, ne hanno erroneamente, se non proprio travisato, i contenuti. Tali conversazioni, prosegue, provano i rapporti del Peritore NOME con gli altri componenti del sodalizio e la sua partecipazione quale Ò pusherÓ alle dipendenze di NOME COGNOME, componente apicale insieme con NOME COGNOME.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Il controllo di legittimitˆ sulla motivazione dei provvedimenti in materia Ò de libertateÓ non è diverso da quello consentito in generale dallÕart. 606, lett. e), cod. proc. pen. (cos’, esplicitamente, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391 – 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell’ambito della specifica previsione normativa contenuta nell’art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un’ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicitˆ; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, COGNOME, Rv. 210019 – 01, secondo cui in sede di giudizio di legittimitˆ sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicitˆ del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicitˆ deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa
valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01).
3.1.Non sono perci˜ ammesse, in sede di legittimitˆ, valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poichŽ ci˜ non prova la natura manifesta della illogicitˆ della motivazione adottata in sede di merito.
3.2.é necessario pertanto ribadire il costante insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale: a) lÕindagine di legittimitˆ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontˆ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitˆ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicitˆ della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimitˆ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchŽ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicitˆ della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchŽ dedurre tale vizio in sede di legittimitˆ significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non giˆ opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621), sicchŽ una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicitˆ (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202903).
3.3.Costituisce declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorchŽ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine
alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitˆ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare o a escludere la gravitˆ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitˆ dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimitˆ del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilitˆ, bens’ di una qualificata probabilitˆ di colpevolezza.
3.4.Non sono dunque consentite incursioni nel materiale istruttorio tantomeno al fine di utilizzarlo quale metro di giudizio della tenuta logica della motivazione.
3.5.Tanto più che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche (o ambientali) costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non pu˜ essere sindacato in sede di legittimitˆ se non nei limiti della manifesta illogicitˆ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). é possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformitˆ risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimitˆ (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, COGNOME, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
3.6.Cos’ delineato il perimetro cognitivo della Corte di cassazione, appare evidente che il ricorso del Pubblico ministero solleciti unÕindagine di merito sulla regiudicanda che si fonda sul contrasto tra la decisione impugnata e le prove a disposizione del giudice. é tale contrasto che alimenta la dedotta contraddittorietˆ e illogicitˆ della motivazione la cui valutazione richiede per˜ unÕindagine extratestuale non consentita in sede di legittimitˆ essendo più acconcia alla fase di merito.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cos’ deciso in Roma, il 28/01/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME