Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23242 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a CATANZARO il 24/02/1981
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore di COGNOME Avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine infondato il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro-Direzione Distrettuale Antimafia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, decidendo quale giudice di rinvio a seguito di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte, Sesta sezione penale, n. 44086/24, aveva annullato l’ordinanza con la quale a NOME COGNOMEattualmente in stato di libertà), indagato per il reato di cui all’art. 416 -ter cod. pen., era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.
1.1. Al riguardo, il pubblico ministero osserva che il Tribunale di Catanzaro si era posto in palese contrasto con i giudicati cautelari relativi alle posizioni di altri coimputati, adottando una motivazione illogica e contraddittoria nel confrontarsi con gli elementi indiziari sopravvenuti, quali le dichiarazioni di COGNOME NOME NOME; l’asserzione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni di COGNOME erano generiche e mere supposizioni del propalante era palesemente illogica e smentita dal tenore delle dichiarazioni; COGNOME aveva precisato che COGNOME aveva potuto raccogliere i voti perché personaggio temuto, in quanto era stato in carcere con NOME COGNOME, riguardo al quale il Tribunale non aveva analizzato, come invece aveva chiesto questa Corte, l’importanz a della omonima cosca e la sua capacità di intimidazione sul territorio (COGNOME era stato ritenuto ai vertici di Cosa Nostra e secondo solo a NOME COGNOME).
1.2. Era apodittica anche la considerazione del Tribunale secondo la quale ‘neanche si precisa perché COGNOME si sarebbe dovuto rivolgere allo stesso COGNOME per ottenere le somme di denaro che reclamava dai politici, se avesse avuto realmente tale forza intimidatrice sul te rritorio di Cerva’: per come emerso, erano gli amministratori del Comune di Cerva che si erano rivolti a COGNOME per cercare la sua protezione tanto che successivamente COGNOME aveva proposto un lavoro alla figliastra di COGNOME per dimostrare la sua riconoscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate , secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n.
1769 del 23/3/95, COGNOME, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 20200101).
Fermo quanto precede, nel caso in esame il Tribunale, a seguito dell’annullamento delle precedenti ordinanze da parte di due sentenze di questa Corte, ha analizzato le evidenze indiziarie ritenendo non raggiunto lo standard probatorio necessario per sorreggere la misura cautelare; sul punto, il ricorso del pubblico ministero propone una inammissibile rivalutazione di quanto osservato dal Tribunale, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05/06/2025