Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30334 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30334 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILETO il 31/12/1968
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Milano con cui è stata disposta la proroga del visto di controllo della corrispondenza epistolare e telegrafica, in arrivo e in uscita, in ordine al detenuto NOME COGNOME per la durata di mesi tre.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo la violazione di legge penale con riferimento agli artt. 18-ter, lett. a), 18 e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d’ora in poi, Ord. pen) nonché dell’art. 3 CEDU.
2.1. In particolare, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato si è fondato sulla valutazione del mero dato relativo alla attuale sottoposizione del ricorrente al regime speciale, di cui all’art. 41-bis Ord. pen., unitamente alla posizione di vertice ricoperta nella articolazione territoriale di Milito per come emerso dagli esiti investigativi; ciò alla luce delle note della direzione dell’istitu e della DDA di Catanzaro, i cui contenuti vengono richiamati per relationem nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano e poi nello stesso provvedimento impugnato.
Si tratterebbe di una decisione non conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che il provvedimento di sottoposizione al visto di controllo non può discendere dalla mera applicazione del regime speciale, altrimenti si tratterebbe di una applicazione automatica che non richiederebbe il provvedimento giurisdizionale.
Nel ricorso si è evidenziato, peraltro, che la posizione di vertice del ricorrente è allo stato ancora in corso di dimostrazione sicché non può ritenersi inequivocabile.
Il ricorrente ha poi dedotto che la motivazione del provvedimento impugnato non si è confrontata con le deduzioni difensive circa l’assenza di elementi sintomatici della cautela aggiuntiva ulteriori e diversi rispetto al mero dato della sottoposizione al regime speciale e della commissione di gravi reati che costituisce il presupposto del regime speciale stesso.
A sostegno delle doglianze il ricorrente ha evidenziato che solo una effettiva ragione di sicurezza può legittimare la soppressione del diritto costituzionalmente garantito, quale è quello della segretezza e libertà di corrispondenza epistolare, rientrando la relativa disciplina nella disposizione di cui all’articolo 18-ter, Ord.
pen., e non nell’articolo 41 bis Ord pen., né potendo una circolare amministrativa sopprimere un diritto costituzionalmente garantito.
Inoltre, si è evidenziato che del tutto fuori fuoco sarebbe l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo la quale il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano sarebbe condivisibile perché basato su elementi di valutazione concreti, laddove non è stato operato alcun riferimento a circostanze o a episodi sintomatici della necessità di prorogare il visto di controllo sulla corrispondenza del ricorrente.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con motivazione concisa ma esaustiva, il Tribunale di sorveglianza ha fatto proprie le considerazioni del Magistrato di sorveglianza circa la necessità della proroga del controllo della corrispondenza ritenendo la sussistenza di elementi concreti, indicativi del rischio della trasmissione di corrispondenza pericolosa.
Diversamente da quanto sostenuto nella deduzione difensiva, il provvedimento impugnato non si è affatto fondato sulla mera constatazione della sottoposizione del ricorrente al regime speciale, avendo il Tribunale dato conto dei motivi a sostegno del rischio connesso alla trasmissione della corrispondenza.
L’ordinanza censurata non si è limitata ad affermare che permane la necessità del controllo sulla corrispondenza per la possibilità per il ricorrente d mantenere contatti con esponenti liberi della organizzazione ‘ndranghetista di appartenenza tuttora operante sul territorio, ma ha considerato anche gli ulteriori elementi sintomatici delle ragioni di sicurezza, quali gli esiti investigativi dai qu è emerso che il ricorrente riveste una posizione di vertice all’interno del consorteria criminale operante nel territorio di Mileto e dunque del suo ruolo di rilievo all’interno della locale di ndrangheta di Mileto. Inoltre, ha anch considerato gli esiti delle indagini patrimoniali, attestanti un tenore di vita elevat rispetto alle condizioni economiche conosciute.
Si tratta pertanto di una motivazione pienamente conforme al disposto di cui all’art.18-ter, comma 1, Ord. pen., il quale espressamente prevede che limitazioni e controlli sulla corrispondenza dei detenuti o degli internati possono essere disposti «per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati .
Deve pertanto ritenersi destituita di fondamento la deduzione difensiva secondo cui la posizione di vertice del ricorrente nel sodalizio non risulta allo
stato accertata in modo inequivocabile.
In conclusione, il provvedimento censurato presenta una motivazione che non si è fondata su una aprioristica esclusione della possibilità di inviare e
ricevere corrispondenza, avendo ancorato la proroga ad esigenze di prevenzione specifiche, connesse alla posizione del ricorrente, in conformità al principio già
enunciato da questa Corte secondo cui in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41-bis
Ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili
e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia
y (La Corte ha enunciato tale quello che appare dalla semplice lettura del testo
principio in una fattispecie in relazione alla quale ha annullato l’ordinanza di conferma del decreto del magistrato di sorveglianza che aveva disposto il visto di controllo ritenendo insufficiente la motivazione di esso, fondata su una aprioristica esclusione della possibilità di inviare corrispondenza, ancorata ad esigenze di prevenzione astratte proprie del regime di detenzione speciale, senza alcun riferimento a specifiche ragioni connesse al caso concreto ( 3.; Sez. 5, Sentenza n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527 0.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Dal rigetto deriva, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.