Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 956 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 956 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/06/1954 avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino con l’ordinanza emessa in data 20 febbraio 2024 respingeva il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Cuneo disponeva il nullaosta al trattenimento di una missiva inviata dal detenuto alla moglie che conteneva dei riferimenti alla « cernia » e ai « ricci» ritenuti in realtà termini criptici per alludere a tutt’altro.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato, stigmatizzando con un unico motivo la violazione di legge, in particolare dell’art. 18 L. 354/75 e il correlativo vizio di motivazione.
Faceva presente il ricorrente che la finalità dell’art. 18 L. 354/75 Ł quella di scongiurare nel concreto l’effettiva trasmissione di corrispondenza pericolosa e non quella di limitare sine die un diritto costituzionalmente garantito.
A parere del ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe assolto l’onere motivazionale di evidenziare quale concreto pericolo rispetto alla veicolazione di messaggi non consentiti ci fosse nella lettera che veniva bloccata.
Infatti, nel provvedimento vi sarebbe il generico riferimento alle qualità soggettive del detenuto, sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis L. 354/75, da un lato, e l’affermazione tendenzialmente apodittica, secondo il ricorrente, che le espressioni « cernia » e « ricci» alludessero a tutt’altro.
In mancanza di una specifica e esaustiva motivazione sul punto non era possibile un vaglio
circa la correttezza della conclusione cui Ł addivenuto l’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo avesse esaurientemente motivato in punto al concreto pericolo nel caso specifico, con ciò assolvendo l’onere motivazionale imposto dalla norma.
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Rv. 274479)
In tema di ordinamento penitenziario, nel procedimento di controllo della corrispondenza e della stampa in arrivo al detenuto, non sussiste un diritto del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata, essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione. (Sez. 1, Sentenza n. 17805 del 05/03/2021 Rv. 281278)
La libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtø di quanto stabilito dall’art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell’autorità giudiziaria, la cui motivazione deve essere diversamente modulata a seconda che la corrispondenza sia in “uscita” o in “entrata” atteso che, nel primo caso il soggetto che subisce il controllo Ł lo stesso autore della corrispondenza ed Ł perciò sufficiente rappresentare le esigenze che giustificano la limitazione in concreto, nel secondo caso, invece, il detenuto Ł il destinatario della corrispondenza per cui, pur non dovendo il contenuto di questa essere analiticamente esplicitato, deve comunque essere richiamato con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative. (Sez. 1, Sentenza n. 43522 del 20/06/2014 Rv. 260692)
Nel caso in esame, trattandosi di corrispondenza in uscita, l’onere motivazionale Ł piø sfumato proprio per la ricordata necessità di evitare che attraverso il provvedimento giurisdizionale venga raggiunto il risultato evitato con la censura della corrispondenza, cioŁ il completo disvelamento del contenuto della missiva illecita.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME