Controllo Corrispondenza Detenuti: La Motivazione Sintetica è Sufficiente?
Il delicato equilibrio tra il diritto alla comunicazione del detenuto e le esigenze di sicurezza e ordine pubblico è un tema centrale nel diritto penitenziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti e le modalità del controllo corrispondenza, stabilendo che una motivazione non analitica può essere sufficiente a giustificare la limitazione, specialmente in presenza di messaggi sospetti. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
Il Caso in Esame: Una Lettera dal Contenuto Criptico
Un detenuto si è visto negare la consegna di una lettera proveniente da un congiunto. L’amministrazione penitenziaria e, successivamente, il Tribunale di Sorveglianza hanno ritenuto che il contenuto della missiva fosse sospetto. Il detenuto ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando due principali violazioni: da un lato, una motivazione insufficiente o assente da parte del Tribunale di Sorveglianza; dall’altro, un vizio procedurale, ovvero la mancata notifica dell’avviso di udienza camerale.
La Decisione della Cassazione sul controllo corrispondenza
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze del ricorrente. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno relativo al merito della questione (la motivazione) e l’altro agli aspetti procedurali (la notifica).
La Legittimità della Motivazione Sintetica
Secondo gli Ermellini, nel procedimento di controllo corrispondenza, non è richiesta una motivazione eccessivamente dettagliata. È sufficiente che il provvedimento giudiziario faccia un “richiamo, anche non analiticamente esplicitato, al contenuto della comunicazione”. Ciò che conta è che dal provvedimento emerga una “adeguata disamina dello specifico caso concreto”.
Nel caso specifico, la lettera conteneva un’espressione priva di apparente logica, definita “criptica”. Questo elemento, secondo la Corte, costituisce un valido “indice di sospetto di pericolosità della missiva”. Un linguaggio oscuro o cifrato può infatti celare messaggi volti a interferire con indagini in corso, a pianificare reati o a compromettere l’ordine e la sicurezza dell’istituto penitenziario, giustificando così le limitazioni previste dall’art. 18-ter dell’ordinamento penitenziario.
La Verifica sulla Regolarità della Notifica
Per quanto riguarda il presunto vizio di notifica, la Corte di Cassazione ha esercitato il suo potere di accedere agli atti del procedimento, data la natura della censura. Dalla verifica è emerso che l’avviso per l’udienza era stato regolarmente notificato sia ai difensori che al detenuto stesso. Inoltre, il detenuto aveva formalmente rinunciato a partecipare all’udienza, alla quale era comunque presente un suo difensore di fiducia. Il motivo è stato quindi giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale che bilancia i diritti individuali con le superiori esigenze di giustizia e sicurezza. Il principio affermato è che il giudice non deve redigere un trattato per ogni decisione, ma deve rendere palesi le ragioni del suo convincimento in modo che siano comprensibili e verificabili. La presenza di elementi oggettivamente anomali, come un linguaggio cifrato, sposta l’onere della prova e rafforza la legittimità del sospetto da parte dell’autorità. La Corte sottolinea che il contesto in cui avviene la comunicazione è fondamentale: una lettera tra persone libere ha un peso diverso da una scambiata con un soggetto detenuto, dove le esigenze di prevenzione sono massime.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Primo: nel controllo corrispondenza, la motivazione del provvedimento restrittivo può essere sintetica, a patto che sia ancorata a elementi concreti di sospetto desumibili dal contenuto della comunicazione. Secondo: le garanzie procedurali, come il diritto alla notifica e alla difesa, sono sacre, ma le contestazioni devono basarsi su vizi reali e non presunti, che la Corte di Cassazione ha il potere di verificare direttamente accedendo agli atti.
È necessaria una motivazione dettagliata per limitare la corrispondenza di un detenuto?
No, secondo la Cassazione è sufficiente un richiamo, anche non analiticamente esplicitato, al contenuto della comunicazione, purché emerga che il giudice ha esaminato il caso concreto.
Un messaggio dal linguaggio “criptico” può giustificare il controllo della corrispondenza?
Sì, il carattere criptico di un’espressione è considerato un indice di sospetto e di potenziale pericolosità, sufficiente a giustificare il trattenimento della missiva per esigenze investigative o di sicurezza.
Cosa succede se un detenuto lamenta la mancata notifica di un’udienza?
Se viene lamentato un vizio procedurale, la Corte di Cassazione può accedere direttamente agli atti del procedimento per verificare la fondatezza della doglianza. Nel caso specifico, la Corte ha verificato che la notifica era avvenuta regolarmente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati, in quanto:
– i due motivi sulla mancanza, o non sufficientemente approfondita, motivazione dell ragioni del trattenimento (motivo A e motivo B del ricorso) sono in contrasto con giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui nel procedimento di controllo d corrispondenza del detenuto, è sufficiente il “richiamo, anche non analiticamente esplicitato, parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione” (Sez. 1, Sentenza n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278), e che, in ogni caso, il provvedimento debba far emergere “l’effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto” (Sez. Sentenza n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525), giurisprudenza con cui è coerente il provvedimento impugnato, che esplicita le ragioni del diniego nella espressione pri di apparente logica contenuta nella lettera del congiunto del detenuto; il carattere criptico espressione costituisce, infatti, un indice di sospetto di pericolosità della missiva, che, al del contenuto e del contesto entro il quale si svolge la corrispondenza, può essere riten integrare il pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, per le esigenze investigat prevenzione dei reati oppure per l’ordine e la sicurezza dell’istituto di cui all’art. 18-ter o
– il motivo sulla mancata notifica dell’avviso dell’udienza camerale davanti al Tribunal sorveglianza (motivo rubricato in ricorso come “e ancora”) è manifestamente infondato, perché dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (S Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l’avviso per l’udienza del 30 novembre 2023 è stato notificato all’AVV_NOTAIO ed all’AVV_NOTAIO via SNT i novembre 2023, ed al detenuto a mani 1’8 novembre 2023; il condannato ha rinunciato a partecipare all’udienza con dichiarazione resa in carcere il 30 novembre 2023, la difesa d detenuto era presente all’udienza nella persona dell’AVV_NOTAIO (indic in verbale come difensore immediatamente reperibile, ma, in realtà, nominata di fiducia medio tempore con dichiarazione resa in carcere il 24 novembre 2023);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.