Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47267 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47267 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposta da: NOME nato a Siracusa il 16/07/1970;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 15/05/2024;
visti gli arti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo avanzato nell’interesse di NOME COGNOMEdetenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Novara del 20 gennaio 2022, con il quale era stato dichiarato il non luogo a provvedere in merito al reclamo proposto dal predetto con riferimento ai trattenimenti provvisori delle missive da parte della direzione del carcere di Novara perché scritte al computer.
Il Tribunale ha condiviso le valutazioni svolte dal magistrato di sorveglianza rispetto alla necessità, prima dell’inoltro della missiva, dell’esame di essa per accertare la eventuale’ sussistenza di un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica derivante dal contenuto della medesima.
Avverso la citata ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. .b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 15, 97, comma 2, 116, comma 6, Cost., 125, comma 3, del codice di rito, 18-ter e 35-bis Ord. pen.; al riguardo osserva che il Tribunale non ha dato risposta alle censure sollevate con il reclamo che riguardavano la illegittimità del trattenimento provvisorio della missiva indirizzata alla nipote NOME in quanto scritta al computer, nonostante egli fosse già stato autorizzato ad estrarre copia, a sue spese, di tutto il materiale da lui prodotto a mezzo del personal computer.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale di sorveglianza ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza, il quale aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di NOME COGNOME ritenendo che il detenuto non possa impedire all’amministrazione penitenziaria di effettuare il controllo sulla corrispondenza che questi intende trasmettere all’esterno dell’istituto, trattandosi di un’attivit espressamente prevista dalla legge.
Ciò posto va evidenziato, anzitutto, che il ricorrente non precisa – e l’impugnazione non risulta autosufficiente sul punto – se la sua richiesta e il
conseguente reclamo, così qualificato il ricorso per cassazione, avevano ad oggetto il trattenimento di specifiche missive oppure, come si arguisce dal provvedimento impugnato, chiedevano una specie di provvedimento di principio non riferito a determinate corrispondenze. Per tale ragione l’impugnazione è generica non potendo prefigurarsi l’emissione di un provvedimento di mero principio, non riferito, per quanto si può trarre dall’esame del ricorso, a specifiche missive.
3.1. Inoltre, il ricorrente non specifica nemmeno se le missive oggetto del trattenimento provvisorio siano state poi inoltrate o meno, di talché non è possibile accertare la sussistenza di un suo concreto interesse al ricorso.
3.2. In ogni caso il detenuto vorrebbe vedersi riconosciuta la facoltà di impedire il trattenimento delle missive soltanto perché scritte al computer (avendo ottenuto a suo tempo il diritto di stampare quanto da lui estratto da tale apparecchio), senza però evidenziare quale sia il diritto soggettivo che verrebbe leso nella circostanza e pretendendo, piuttosto, di impedire preventivamente all’Amministrazione di vagliare la corrispondenza per controllarne il relativo contenuto.
3.3. Infatti, colui che si trova sottoposto al regime ex art. 41-bis Ord. pen. non può certo impedire in via preventiva qualsiasi controllo sulla corrispondenza in entrata e in uscita che, invece, è espressamente previsto dal comma 2-quater lett. e) di detta disposizione. Da ciò consegue che il fatto che NOME COGNOME (sottoposto allo speciale regime di cui si tratta) abbia ottenuto in precedenza l’autorizzazione a stampare quanto da lui prodotto al computer, non preclude all’Amministrazione penitenziaria l’esercizio del controllo sulla corrispondenza.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024.