Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Tor GLYPH 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di E 7- A-cR -71- 3 11a ha rigettato il reclamo che era stato presentato da NOME COGNOME, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento di sottoposizione al visto di censura della corrispondenza del 01/09/2022, emesso dal magistrato di sorveglianza di Cuneo.
Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che la disciplina attinente alle limitazioni ed ai controlli della corrispondenza, nei confronti di persone soggette a restrizioni della libertà personale, è regolata dall’art 18-ter Ord. pen., nella veste assunta – per quanto qui di interesse – grazie all’intervento della legge 8 april 2004, n. 95. La suddetta disposizione, al primo comma, detta una disciplina di carattere generale, in base alla quale tanto le limitazioni, il visto di controllo verifica del contenuto delle buste, disciplinati dai commi che vanno dal primo al quarto, quanto i provvedimenti di trattenimento, consentiti dal quarto comma, possono essere adottati soltanto al ricorrere di esigenze inerenti alle indagini o alla prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istitut Tali restrizioni, proprio in quanto limitative di un diritto fondamentale de persona, sono sottoposte – in ossequio all’art. 15 Cost. – ad una riserva di legge, rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, di tal che l’adozione delle stesse demandata a un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, che può adottarlo nei soli casi normativamente previsti. La disciplina sopra tratteggiata si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi, anche a quelli sottopos al regime di cui all’art. 41-bis legge n. 354 dei 1975; anzi, in relazione a questi ultimi, il comma 2-quater, lett. e) di tale articolo prevede, ulteriormente, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti p esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia
quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, COGNOME, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259472). La motivazione del provvedimento giurisdizionale, sebbene si possa esplicare secondo una modalità espressiva e argomentativa che si connoti per sinteticità, deve comunque dare esaustivamente conto, in modo comprensibile, dell’iter concettuale seguito dal giudice, non potendo essere svilito fino a presentare un contenuto generico (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, COGNOME, Rv. 257013).
Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato il provvedimento reiettivo, chiarendo di reputare corretta la scelta operata dal Magistrato di sorveglianza; questi aveva ritenuto, infatti, che le informazioni richieste dal detenuto alla moglie, circa il tenore di vita dei familia potessero fornire indicazioni in ordine alla eventuale sussistenza di un aiuto economico, proveniente dalla consorteria malavitosa di appartenenza, essendo il COGNOME detenuto da lungo tempo ed essendo i familiari dello stesso privi di occupazione. Tale motivazione è logica ed esaustiva, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; a fronte di tale struttura argomentativa, la difesa propone solo argomentazioni reiterative e tendenti a provocare una nuova valutazione in fatto, ossia volte al compimento di una operazione estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.