Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26915 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26915 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA,
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 24/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 18 -ter, comma 6, Ord. pen. avverso il decreto del 28 gennaio 2022 con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva disposto il trattenimento della corrispondenza a lui destinata, costituita da una missiva della moglie, NOME COGNOME. Secondo il Collegio, infatti, le espressioni equivoche in essa contenute (un incongruo riferimento al nucleo familiare e, segnatamente, alla «sorella NOME»), nonostante le precisazioni di NOME (che pur ammettendo di non avere sorelle, aveva affermato che, nello stesso stabile dei familiari, abitava tale
«NOME», da lui considerata una «sorella adottiva») e l’integrazione istruttoria disposta (che aveva accertato la presenza di NOME COGNOME nel medesimo stabile in cui abita la moglie di COGNOME e la frequentazione tra le due donne), restassero tali, non essendosi «fugato in maniera appagante il motivo di ragionevole sospetto».
1.1. Con sentenza in data 9 maggio 2023, la Prima sezione della Corte di cassazione accolse il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, disponendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per vizio di motivazione, avendo essa ribadito la sussistenza di motivi di ragionevole sospetto, senza tuttavia indicare sotto quale profilo il riferimento criptico rappresentasse un pericolo per l’ordine e la sicurezza o per le esigenze investigative e, in definitiva, senza esplicitare alcun dato fattuale che consentisse di comprendere il percorso valutativo seguito.
1.2. Con ordinanza in data 24 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen. Secondo il Collegio, infatti, la missiva oggetto di trattenimento provvisorio avrebbe contenuto un riferimento «sospetto» della moglie di COGNOME, NOME COGNOME, alla sorella dello stesso, posto che il detenuto non aveva sorelle, non potendo ritenersi appaganti le giustificazioni offerte, ovvero che vi fosse un forte legame affettivo con tale «NOME», vicina di casa e frequentante, da lunga data, la sua abitazione familiare, in quanto dagli accertamenti svolti era emerso che, nei pressi del domicilio della famiglia del detenuto a INDIRIZZO, INDIRIZZO, in cui abitava la moglie, NOME COGNOME, non abitava nessuna persona di nome NOME, ma una tale NOME COGNOME, la quale però aveva riferito di chiamarsi «NOME», di non essere mai stata chiamata «NOME», di avere conosciuto NOME COGNOME nel 2008, quando era stato arrestato il marito, rispetto al quale non aveva riferito l’esistenza di alcun legame. Pertanto, doveva ritenersi verosimile che il riferimento, nella missiva, alla «sorella» riguardasse una persona conosciuta solo dai corrispondenti, celando una comunicazione potenzialmente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18 -ter e 14 -ter Ord. pen. per avere il Tribunale ritenuto che le informazioni acquisite non avessero fugato le perplessità circa la congruità del riferimento a «NOME
NOME», giungendo alle medesime conclusioni e con gli stessi elementi argomentativi del provvedimento annullato. E ciò benché COGNOME, interpellato dal Tribunale, pur avendo dichiarato di non avere sorelle naturali, abbia confermato l’esistenza di tale «NOME» (NOME) residente nello stabile in cui dimora la moglie, NOME COGNOME, considerata come «una di famiglia», con assidua frequentazione tra le due donne. Ancora una volta la decisione sarebbe basata su meri sospetti, slegati dai dati fattuali, ed eccentrici rispetto alle condizioni previst dall’art. 18-ter Ord. pen., disattendendo la sentenza rescindente.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen. in quanto priva di riscontro con i dati fattuali, la contraddittoriet rispetto alla decisione di altro collegio di merito, che aveva ritenuto chiarito i riferimento alla «sorella NOMENOME, l’inutilità di un trattenimento incentrato su un dato di cui il detenuto ha ormai preso piena conoscenza.
In data 9 febbraio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La disciplina sulle !imitazioni e sui controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata dall’art. 18-ter Ord. pen., il cui comma 1 stabilisce che le limitazioni, il visto di controllo e controllo del contenuto delle buste, disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto e tali restrizioni, sulla ba di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi normativamente previsti, tenuto conto della doppia riserva contemplata dall’art. 15 Cost.
Con specifico riferimento al tema della motivazione della decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, più volte, che essa deve richiamare gli «elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, COGNOME, Rv. 277888 – 01; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, COGNOME‘ Rv. 277527 – 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274479 – 01; Sez. 1, n. 9689 del
12/02/2014, COGNOME, Rv. 259472 – 01). Essa, dunque, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto, in modo comprensibile, del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.
1, n. 16744 del 14/03/2013, COGNOME, Rv. 257013 – 01). Con particolare riferimento al trattenimento della corrispondenza in arrivo, l’esigenza di non renderne noto al destinatario il contenuto che l’Amministrazione assume essere pericoloso comporta che il controllo giurisdizionale possa essere limitato alla verifica del motivo del trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamente valutato dall’organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692 – 01; Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, Graviano, non massimata).
2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che, diversamente da quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha puntualmente indicato gli elementi concreti emersi dall’istruttoria e fondanti il «ragionevole sospetto» che ha determinato il rigetto del reclamo del detenuto.
In particolare, l’ordinanza ha posto in luce che la missiva spedita a COGNOME dalla moglie, NOME COGNOME, conteneva un riferimento alla «sorella NOME» che è stato condivisibilmente ritenuto incongruo, tenuto conto del fatto che il detenuto non ha sorelle con quel nome e che i successivi accertamenti volti a identificare tale persona si erano rivelati infruttuosi. Infatti, la persona indicata d detenuto, tale NOME COGNOME, ha escluso di essere mai stata chiamata «NOMENOME da alcuno e ha chiarito di non avere alcun legame con COGNOME; sicché il riferimento criptico, contenuto nella missiva, alla «sorella» non poteva che celare, in assenza di qualunque plausibile giustificazione da parte degli interessati, un contenuto che costoro intendevano sottrarre alla possibilità di controllo da parte degli organi competenti e, in definitiva, una comunicazione pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In questo modo, l’ordinanza impugnata ha fornito una risposta logica e coerente alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, senza che possano ritenersi fondate le argomentazioni sviluppate nell’odierno ricorso, in specie in relazione alla prospetta valorizzazione, da parte degli organi addetti al controllo, di vaghi sospetti, disancorati dal riferimento a fatti reali e specifici.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Infatti, l’ordinanza in esame non appare affatto priva di riscontri rispetto a specifici dati fattuali, avendo essa evidenziato le ragioni per cui il riferiment criptico doveva ritenersi volto a veicolare contenuti illeciti.
Quanto, poi, alla asserita contraddittorietà tra la decisione impugnata e l’opposto pronunciamento da parte di altro collegio di merito, il Tribunale ha, comunque, preso atto di tale contrasto e ha spiegato convincentemente, con
riferimento alla missiva in questione, le ragioni per cui non poteva consentirsi l’inoltro. E una volta riconosciuta la natura pericolosa della comunicazione, l’ordinanza ha coerentemente ribadito il divieto di inoltro, pei . impedire che essa, in quanto volta a veicolare contenuti controindicati, potesse consolidarsi attraverso la materiale consegna della missiva, non essendo stato, del resto, spiegato quale concreto interesse COGNOME possa avere alla consegna della corrispondenza in parola una volta che, come prospettato in ricorso, egli abbia già avuto accesso alla informazione che essa conteneva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente