Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. NOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/05/2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto ex art. 18 ter ord. pen. da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con cui è stato prorogato di tre mesi il controllo della corrispondenza del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 -bis ord. pen.. La ragione di tale proroga è stata individuata nell’intercettazione di una conversazione, in cui il reggente della cosca COGNOME, l’omonimo NOME COGNOME (DATA_NASCITA), dialogando con il capo della cosca RAGIONE_SOCIALE, dimostrava impegno per liberare il ricorrente facendo leva sulla sue condizioni di salute: l’interesse per il detenuto di una importante `ndrina dimostrava, secondo la valutazione del Tribunale, la necessità della continuazione del controllo della sua corrispondenza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo con un unico motivo, la violazione di legge, in particolare dell’art. 18 -ter lett. a) ord. pen.. Rilevava il ricorrente come per oltre 22 anni di detenzione, al COGNOME non fosse mai stata trattenuta alcuna missiva, e come il detenuto, che aveva anche avanzato richiesta di rinuncia alla socialità con altri detenuti, avesse rapporti, epistolari e in sede di colloquio, solo con gli stretti congiunti: nessun pericolo, anche potenziale, per la sicurezza e la disciplina interna dell’istituto era pertanto individuabile in capo al COGNOME, essendo peraltro rimasto del tutto indimostrato che il predetto avesse rapporti con NOME COGNOME cl. 83. L’intercettazione segnalata dalla D.D.A. di Reggio Calabria – unico elemento posto a sostegno del provvedimento impugnato -, risalente a ben cinque anni fa, e nel corso della quale il COGNOME cl. 83 si limitava a millantare interesse verso la salute del ricorrente, facendo peraltro affermazioni manifestamente false, non evidenziava, in realtà, un’effettiva ragione di sicurezza, né erano arguibili ulteriori elementi sintomatici di una maggiore ed attuale pericolosità del ricorrente.
Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, conclude per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 18 -ter, comma 1, ord. pen. stabilisce che, per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possano essere tra l’altro disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati,
limitazioni alla corrispondenza per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi. Detta norma, per altro, va necessariamente coordinata con quella di cui all’art. 41-bis, ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto in regime differenziato – quale il ricorrente -, prevede espressamente, al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l’organizzazione criminale esterna.
L’adozione del visto di controllo sulla corrispondenza, nei confronti dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis ord. pen., è dunque oggetto di una esplicita previsione di legge, che, facendo salva la riserva di giurisdizione, individua ulteriormente, e circoscrive, l’esercizio del controllo nei presupposti, nella durata e nella finalità di tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, risultando così conforme agli artt. 15 Cost. e 8 CEDU (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226629-01).
L’ordinanza impugnata, conforme ai principi di diritto sopra enunciati, motiva in modo congruo e non manifestamente illogico, e perciò insindacabile in sede di legittimità, sulle ragioni giustificative delle restrizioni imposte osservando come il manifestato interesse mostrato dal reggente di una cosca ndranghetista, attiva sul territorio, in ordine alle condizioni di salute di un suo esponente soggetto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., costituisca elemento idoneo a ritenere ancora necessario un monitoraggio della corrispondenza.
Le censure del ricorrente appaiono palesemente inidonee a superare la corrispondente logica, e ponderata, valutazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il resid nte