Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20310 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 28/06/1981
avverso l’ordinanza del 04/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 ottobre 2024, il Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha disposto il trattenimento della corrispondenza intercorsa tra il COGNOME e COGNOME NOME.
NOME COGNOME per mezzo dei difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 18 ter ord. pen. , per il trattenimento della missiva indirizzata dal COGNOME al COGNOME: il provvedimento impugnato contiene una motivazione meramente apparente poiché fa riferimento ha presupposti astrattamente ricompresi nella fattispecie normativa senza tuttavia dar conto della loro ricorrenza nel caso concreto; non si tiene conto dello stretto rapporto di parentela che lega il COGNOME al destinatario della missiva né si è tenuto conto delle doglianze difensive, volte a esplicitare il senso del contenuto della missiva stessa.
Il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all’art. 41 bis ord.pen. (la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato) e/o del trattenimento di una missiva ai sensi dell’art. 18 ter ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva riguardi la istigazione a commettere reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le ‘esigenze’ di prevenzione indicate dall’art. 18 ter (v. Sez. I n. 9689 del 12.2.2014, Rv. 259472). Ed ancora, è stato affermato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto GLYPH sottoposto a regime di
detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto
effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (cfr. Sez.
1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Cc., dep. 09/11/2018, Rv. 274479 – 01)
3. Nel caso in esame si è ritenuto – in sede di merito – che alcuni passaggi della missiva fossero criptici, in quanto irrazionali e completamente disancorati dalla realtà
(con particolare riferimento alla evidenziata possibilità per il COGNOME di uscire a breve dal carcere per realizzare un progetto, o allorquando il medesimo COGNOME consiglia al
COGNOME di recarsi, un preciso giorno, in una città europea); si tratta di un ragionamento non illogico il che esclude la sindacabilità della decisione da parte di
questa Corte di legittimità.
Di contro, il motivo di ricorso dimostra la sua manifesta infondatezza, limitandosi a contestare genericamente le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, seppure
scevre da vizi logici e giuridici, fornendo un’alternativa interpretazione della missiva e facendo leva sull’omessa considerazione dello stretto legame di parentela che lega NOME a COGNOME, invero insussistente, atteso che COGNOME era il primo marito di una cugina del COGNOME, come evidenziato in seno al provvedimento impugnato.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pr sident