Contributo di Minima Importanza: Non Basta Essere Complici Marginali
Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33504/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicazione dell’attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato, come previsto dall’art. 114 del codice penale. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere non solo la sostanza della norma, ma anche i requisiti formali necessari per presentare un ricorso efficace in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto pluriaggravato, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, basandosi su un unico motivo: l’errata applicazione della legge penale e il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione dell’attenuante del contributo di minima importanza.
Secondo la difesa, il ruolo svolto dal proprio assistito nell’esecuzione del furto era stato così marginale da giustificare una riduzione della pena. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, argomentando in modo dettagliato che il contributo fornito, seppur secondario, non poteva essere considerato di ‘efficacia causale trascurabile’ nell’economia complessiva del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della valutazione del ruolo dell’imputato, ma si concentra su un aspetto procedurale decisivo: la genericità delle argomentazioni difensive. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso si limitava a riproporre la richiesta di applicazione dell’attenuante senza confrontarsi specificamente con le ragioni, logiche e coerenti, esposte nella sentenza d’appello.
L’importanza del contributo e la genericità del ricorso
La Corte d’Appello aveva motivato il suo diniego evidenziando circostanze specifiche dalle quali emergeva che il contributo dell’imputato non era stato irrilevante per la riuscita del piano criminoso. Di fronte a una motivazione così strutturata, la difesa avrebbe dovuto contestare punto per punto tali argomentazioni, dimostrando la loro illogicità o contraddittorietà. Invece, il ricorso è stato giudicato generico e privo di un reale confronto con la decisione impugnata.
Questo approccio ha portato la Cassazione a concludere che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, trasformandosi in una richiesta di rivalutazione dei fatti, compito precluso al giudice di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è sostanziale: la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi giuridici relativi all’art. 114 c.p., fornendo una ‘spiegazione immune da vizi logici’ sul perché il contributo dell’imputato non fosse trascurabile. Il secondo pilastro è procedurale: un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare critiche specifiche e pertinenti contro la motivazione della sentenza che si intende impugnare. La mancanza di questo confronto critico rende il ricorso ‘privo di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza’ e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima importanza, non è sufficiente aver avuto un ruolo minore, ma è necessario che tale ruolo sia stato quasi irrilevante per la commissione del reato. Inoltre, sul piano processuale, insegna che un ricorso in Cassazione deve essere un atto di critica mirata e argomentata contro la decisione precedente, non una semplice riproposizione delle proprie tesi. In assenza di una critica specifica e puntuale, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando è possibile applicare l’attenuante del contributo di minima importanza?
Sulla base della decisione, l’attenuante non può essere applicata se il contributo fornito dall’imputato, pur non essendo principale, non risulta di ‘efficacia causale trascurabile’ nell’economia complessiva della vicenda criminale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni difensive erano del tutto generiche e non si confrontavano specificamente con le motivazioni dettagliate e logiche con cui la Corte d’Appello aveva negato l’attenuante.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto pluriaggravato.
Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa: la Corte d’appello, facendo buon governo dell’istituto e fornendo una spiegazione immune da vizi logici ha ritenuto che il contributo fornito dall’imputato non potesse essere ritenuto di efficacia causale trascurabile nell’economia della vicenda, ponendo in rilievo le circostanze dalle quali ha desunto tale convincimento.
Considerato che le deduzioni riguardanti l’aspetto dedotto risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
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