Il “Palo” nella Rapina: Non è mai un Contributo di Minima Importanza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale concorsuale: la valutazione del ruolo dei singoli partecipanti a un reato. In particolare, viene negata la possibilità di applicare l’attenuante del contributo di minima importanza a chi, durante una rapina, svolge le funzioni di ‘palo’ e autista per la fuga. La decisione ribadisce un orientamento consolidato, sottolineando come certi ruoli, sebbene non esecutivi, siano fondamentali per la riuscita del piano criminoso.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato nei gradi di merito per concorso in rapina. La sua difesa sosteneva che il suo apporto al reato fosse stato marginale, limitandosi a fare da palo e a guidare l’auto per la fuga dei complici. Su questa base, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante speciale del contributo di minima importanza, che avrebbe comportato una significativa riduzione della pena. Inoltre, il ricorso mirava a una generale rivalutazione delle prove che avevano fondato la sua condanna.
La Questione Giuridica: Il Ruolo del Palo e il Contributo di Minima Importanza
Nel nostro ordinamento, quando un reato è commesso da più persone, la legge prevede delle circostanze che possono attenuare la pena per chi ha avuto un ruolo marginale. L’attenuante del contributo di minima importanza si applica quando l’opera prestata da uno dei concorrenti ha avuto un’efficacia causale così lieve nella realizzazione del reato da risultare quasi irrilevante. La questione giuridica centrale era stabilire se le mansioni di vedetta e autista potessero rientrare in questa categoria.
L’Analisi della Cassazione sul contributo di minima importanza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni difensive. In primo luogo, i giudici hanno chiarito che il ricorso presentato era in realtà un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
Entrando nel merito della questione giuridica, la Corte ha ribadito con forza un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il ruolo del ‘palo’ è tutt’altro che minimo. Chi sorveglia l’area del crimine per avvisare i complici dell’arrivo delle forze dell’ordine o di eventuali testimoni fornisce un contributo essenziale, che garantisce la sicurezza degli esecutori materiali e aumenta le probabilità di successo del reato. Allo stesso modo, chi si occupa della fuga assicura ai correi la via per sottrarsi alla cattura e conservare il bottino. Tali compiti, dunque, non sono accessori, ma si inseriscono a pieno titolo nell’esecuzione del piano criminoso, rendendo inapplicabile l’attenuante richiesta. La Corte ha anche ritenuto infondata la doglianza relativa alle attenuanti generiche, giudicando corretta la motivazione della Corte territoriale che aveva negato un’ulteriore riduzione della pena.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la partecipazione a un reato grave come la rapina comporta una piena responsabilità penale anche per chi non compie materialmente l’atto di violenza o minaccia. La decisione serve da monito: ogni contributo funzionale alla riuscita di un crimine è considerato rilevante dall’ordinamento. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna definitiva dell’imputato, il quale è stato anche obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia consolida l’idea che la divisione dei compiti in un’associazione criminale non diminuisce la responsabilità dei singoli, a meno che il loro apporto non sia stato realmente trascurabile, circostanza che non si verifica per ruoli strategici come quello del palo o dell’autista.
Il ruolo di ‘palo’ durante una rapina può essere considerato un contributo di minima importanza?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, confermato in questa ordinanza, il ruolo di ‘palo’ e di autista per la fuga è essenziale per la riuscita del crimine e per garantire l’impunità dei complici, pertanto non può essere qualificato come un contributo di rilevanza minima.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No. L’ordinanza ribadisce che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può procedere a una nuova valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento de circostanza attenuante del contributo di minima importanza e alla prova post fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato a titol concorso nel delitto di rapina contestato, è finalizzato ad ottenere, med doglianze in punto di fatto, una rivalutazione e/o un’alternativa rilettura del probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da perti individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizz dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda proposito, pagg. 2 e 3);
che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a co che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di “palo” e, successivam si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga (S 21453 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275817 – 01; v. anche Sez. 2, n. 9491 07/06/1989 dep. 03/07/1990, COGNOME, Rv. 184773 – 01), come risulta nella speci dall’esito delle indagini, non smentito dalle deduzioni difensive;
che la doglianza conclusiva, relativa al riconoscimento delle già conces circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestament infondata avendo la Corte territoriale respinto la richiesta di un’ulteriore ri della pena con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in partic pag. 4 sulla somma pagata a titolo di provvisionale 4 non valorizzabile ai fini della concessione delle predette attenuanti nella massima estensione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024
(Consigli re estensore
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La Presidente