Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19024 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul ricorso proposto dal nel procedimento a carico di NOMECOGNOME nata a Milano il 04/03/2000
avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Milano, in funzione di Tribunale del riesame, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen.
Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica procedente, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’affermata insussistenza di un sicuro contributo, apprezzabile in termini concorsuali, offerto dall’indagata (asseritamente partecipe, al contrario, al momento della sottrazione, del fraudolento ‘diversivo’ utilizzato dalle complici per distrarre la persona offesa, come sottolineato da plurime dichiarazioni dei soggetti che hanno assistito alla scena).
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi non consentiti.
Con ampio e adeguato apparato argomentativo, il Tribunale ha escluso una qualsiasi effettiva agevolazione offerta dall’indagata alla rapina impropria perpetrata dalle complici, valorizzando in particolare – in endiadi con le altre emergenze investigative, reputate non antinomiche – quanto riferito dal capotreno e dalla stessa persona offesa, gli unici ad aver assistito all’intera vicenda, a fronte di altre dichiarazioni che, semplicemente, collocavano COGNOME sul treno, insieme alle altre «borseggiatrici».
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori).
Ferme le considerazioni che precedono, nel caso di specie, neppure si rileva alcuna violazione di legge. Invero, la censura in tema di consapevole compartecipazione, sia pure atipica, nella prodromica condotta di sottrazione riposa su un’ipotesi ricostruttiva alternativa a quelle fatte proprie dai giudici del merito cautelare (secondo l’ordinanza genetica, infatti, l’indagata avrebbe svolto il diverso ruolo del palo).
Il ricorso, in conclusione, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 09/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME