Contributo Causale al Reato: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Attenuante
Quando si partecipa a un reato, ogni ruolo ha un peso. Ma quando questo peso può essere considerato ‘minimo’ ai fini di una riduzione di pena? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concetto di contributo causale al reato, specificando perché il ruolo di vedetta o ‘battistrada’ non rientra nella categoria della minima importanza. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso: Ruolo di ‘Battistrada’ e Vedetta nel Contrabbando
Il caso riguarda un soggetto condannato nei gradi di merito per aver partecipato a un’operazione di contrabbando. Il suo compito non era quello di trasportare materialmente la merce illecita, ma di svolgere due funzioni cruciali: guidare un’autovettura che faceva da ‘battistrada’ a quella contenente il carico e agire da vedetta durante le operazioni di scarico. La sua condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello, contro la cui sentenza ha proposto ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso: Contributo Causale Minimo e Pena Concordata
La difesa dell’imputato si basava su due argomenti principali.
La Tesi della Difesa
Il primo motivo di ricorso contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza del contributo causale al reato. La difesa sosteneva che il ruolo del proprio assistito fosse stato marginale e, pertanto, avrebbe dovuto beneficiare dell’attenuante della minima importanza, prevista dall’art. 114 del codice penale. Secondo questa tesi, l’apporto fornito non era stato decisivo per la commissione del crimine.
La Richiesta di Patteggiamento in Appello
In secondo luogo, veniva lamentata la violazione dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello aveva infatti rigettato la richiesta di ‘pena concordata’ (patteggiamento in appello), una scelta che la difesa riteneva ingiustificata.
La Decisione della Cassazione sul contributo causale al reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato entrambi i motivi di ricorso. Sul primo punto, ha chiarito che le lamentele dell’imputato erano semplici ‘doglianze in punto di fatto’, ossia un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. I giudici hanno ribadito che il contributo causale al reato non era affatto minimo. Le condotte di ‘battistrada’ e vedetta costituiscono un apporto fondamentale alla realizzazione collettiva del crimine, garantendo la sicurezza dell’operazione. L’attenuante della minima importanza, specifica la Corte, si applica solo a un ruolo talmente marginale da risultare quasi trascurabile nell’economia generale del delitto, condizione non riscontrabile nel caso di specie.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato il rigetto della pena concordata. La decisione si fondava su due elementi chiave: l’elevata intensità del dolo e la ‘biografia criminale’ del ricorrente, gravato da numerosi e significativi precedenti penali, inclusa una condanna per associazione per delinquere.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: nel concorso di persone nel reato, non tutti i ruoli sono uguali, ma anche quelli di supporto, come la vedetta o il ‘battistrada’, sono considerati un contributo essenziale e non marginale. Questa decisione sottolinea che per ottenere l’attenuante della minima importanza non è sufficiente non essere l’esecutore materiale, ma è necessario dimostrare un apporto quasi irrilevante. Inoltre, la Corte conferma che la valutazione della congruità di una pena concordata non può prescindere dal passato criminale dell’imputato e dalla gravità della sua intenzione delittuosa.
Svolgere il ruolo di ‘battistrada’ o vedetta in un reato può essere considerato un contributo di minima importanza?
No, secondo l’ordinanza, tali condotte integrano un contributo causale effettivo alla realizzazione del reato e non sono di ‘minima importanza’, in quanto non rappresentano un ruolo del tutto marginale e trascurabile nell’economia generale del crimine.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 114 c.p. (minima importanza)?
Perché il motivo era costituito da mere ‘doglianze in punto di fatto’, cioè contestava la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito senza evidenziare profili di manifesta illogicità. Tali censure non sono ammissibili nel giudizio di legittimità.
Quali elementi possono portare un giudice a rigettare una richiesta di pena concordata in appello?
Il giudice può rigettare la richiesta se ritiene la pena non congrua, come in questo caso, sulla base dell’elevata intensità del dolo (l’intenzione criminale) e della biografia criminale del ricorrente, caratterizzata da numerosi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del contributo causale offerto dall’imputato e al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 114 cod. pen., è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito la penale responsabilità del COGNOME, in quanto era egli alla guida dell’autovettura che faceva da battistrada a quella condotta dal COGNOME, a bordo della quale vi era il t.l.e. d contrabbando, ed aveva fatto da vedetta al momento dello scarico della merce: condotte che integrano una contributo causale alla realizzazione collettiva del reato e che, correttamente, sono state ritenute prive di una connotazione di “minima importanza”, tale essendo solo il contributo che si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771);
rilevato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato il rigetto dell’istanza di pena concordata, che non rispecchiava la elevata intensità del dolo e la biografia criminale del ricorrente gravato da numerosi precedenti penali, tra cui una condanna per associazione per delinquere;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.