Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47665 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47665 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Riolo Santo, n. Catania 15/02/1982
avverso l’ordinanza n. 236/24 del Tribunale di Caltanissetta de14g/06/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; insistito per sentito per il ricorrente l’avv. l’accoglimento del ricorso , NOME COGNOME che ha
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 03/05/2024, con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere con l’imputazione provvisoria di avere fatto parte di una associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti prodotte in una piantagione illegale di cannabis indica ubicata presso l’azienda RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO Armerina l formalmente intestata a NOME COGNOME e materialmente gestita dal coniuge NOME COGNOME (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il suo difensore, l’indagato che I con un primo motivo di censura, deduce la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. nonché vizi cumulativi di motivazione, contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo.
Il ricorrente, padre di NOME COGNOME – che l’accusa indica come uno dei componenti del gruppo di finanziatori dell’iniziativa, incaricatisi al contempo di smerciare le sostanze stupefacenti prodotte nella piantagione di Piazza INDIRIZZO nella città di Catania – deduce di non avere svolto alcun ruolo concretamente identificabile per quello di un associato, non comparendo mai nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali, non essendosi mai recato né presso la piantagione illegale né a Barrafranca, dove risiedono Scaletta e Paternò, non avendo mai partecipato a riunioni periodiche né ospitato alcun presunto sodale presso di lui.
Con un secondo ed un terzo motivo, deduce gli stessi vizi con riferimento alla aggravante del carattere armato dell’associazione (art. 74, comma 4, d.P.R. cit.) ed a quella di cui al cbn. disp. degli artt. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. cit. e 112 n. 2, 3, 4 cod. pen.
Con un quarto motivo lamenta, infine, vizi di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari suscettibili di giustificare il mantenimento della misura cautelare in atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo l’ordinanza impugnata, il ricorrente ha partecipato al delineato sodalizio criminale, partecipando ad incontri organizzativi e recandosi talora Il anche presso il vivaio RAGIONE_SOCIALE della famiglia COGNOME, ove era ubicata la piantagione illegale di canapa indiana.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, l’ordinanza dà, infatti, conto della presenza dell’indagato ad almeno due incontri tra presunti associati avvenuti il 22/10/2022 e il 03/12/2022, svoltisi rispettivamente a Barrafranca e Caltanissetta, presenza comprovata in maniera diretta dalle operazioni di osservazione e pedinamento, anche mediante geolocalizzazione, allestite dagli inquirenti e diretta-indiretta dai risultati delle captazioni telefoni (v. a pag. 11 trascrizione del brano di una frase intercettata riconducibile in prima persona all’indagato).
Va anche osservato che, stando ancora all’ordinanza, in occasione dello incontro del 22 ottobre svoltosi tra Caltanissetta e la tenuta agricola RAGIONE_SOCIALE di Piazza Armerina, il gruppo dei catanesi, di cui il ricorrente faceva parte, avrebbe proceduto al prelievo di un certo quantitativo di sostanza stupefacente, anche se di tale evento non sussistono in realtà elementi concreti di riscontro (ad es. sequestri).
L’ordinanza dà, inoltre, conto della presenza del ricorrente all’incontro presso il bar INDIRIZZO‘ di Caltanissetta il giorno 3 dicembre, tenutosi dopo l’arresto di NOME COGNOME il sequestro della piantagione di Piazza Armerina ed il rinvenimento delle armi colà occultate.
Sulla base di tali risultanze investigative, riguardo alla figura del ricorrente, Tribunale ha statuito che “non v’è chi non veda come quest’ultimo abbia fornito un contributo eziologico e rivestito un non trascurabile protagonismo nella vicenda delittuosa oggetto di esame, presenziando a riunioni tenutesi nei momenti cruciali per la vita del sodalizio (…) affiancando soggetti occupanti in posizione di vertice (quali sono COGNOME Salvatore e COGNOME Vincenzo) e condividendo con questi il progetto criminoso, che egli stesso (recatosi personalmente presso il vivaio Aleo-Fantauzzo) ha contribuito a realizzare”.
Osserva, tuttavia, il Collegio che le predette emergenze, pur dimostrando senza dubbio che il ricorrente ebbe ad accompagnare il figlio NOME nelle trasferte da Catania indicate nell’ordinanza, non riescono a delinearne un ruolo sufficientemente chiaro ed attivo rispetto all’impresa criminale, finendo sul punto l’ordinanza per attribuire significato ad un comportamento complessivamente anodino e obiettivamente defilato rispetto alle più nitide condotte proprie di altri indagati, riuscendo al più a delineare una funzione di appoggio e supervisione rispetto all’iniziativa illecita avviata dal congiunto, forse basata sull’esperienza criminale accumulata in virtù dei suoi precedenti penali, per quanto maturati in
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settori diversi dal traffico illecito degli stupefacenti.
Sebbene, infatti, NOME (padre) e NOME (figlio) COGNOME vengano indicati come soggetti strettamente legati alla criminalità mafiosa e in particolare alla cosca Ognino-Picanello di Catania e collegati, per ragioni di parentela, ad esponenti della famiglia catanese di Cosa Nostra Santapaola-Ercolano (pag. 4 ord.), quella descritta dall’ordinanza resta un’associazione criminale dal chiaro e definito scopo, consistente nella determinazione di smerciare nella città di Catania le sostanze droganti prodotte nella piantagione illegale di INDIRIZZO.
Di conseguenza hanno poco valore, nella fattispecie, i principi dettati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione ai fini della definizione della condotta di partecipazione nelle associazioni di tipo mafioso e la conseguente valorizzazione di un concetto dai contorni piuttosto ampi come quello della L ‘messa disposizione’ (Sez. U , n. 36958 del 27/05/2021, Modaffarí, GLYPH Rv. 281889).
Come opportunamente precisato da altra pronuncia di questa stessa Corte, anche la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è, infatti, un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi i forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dello organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 282139).
Pur non risultando, perciò, necessaria l’indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante (v. ancora Sez. 3, n. 35975/21 cit.) come nel caso in esame – resta, tuttavia, imprescindibile l’indicazione di quell’apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi del gruppo associato che, per quanto finora detto, l’ordinanza impugnata non è stata in grado di delineare, almeno allo stato delle risultanze investigative poste all’attenzione del Tribunale.
S’impone, pertanto, un nuovo giudizio sul punto, restando al momento assorbite tutte le altre questioni dedotte con il ricorso.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 21 novembre 2024
Il consiglier e tensore
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Il Presidente