Contributi Pubblici e False Dichiarazioni: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso relativo alla percezione illecita di contributi pubblici, ribadendo principi fondamentali sulla valutazione dei ricorsi. La decisione sottolinea come la presentazione di domande telematiche con dati non veritieri possa avere conseguenze penali significative e come, in assenza di vizi di legittimità, le valutazioni di merito dei giudici precedenti non possano essere rimesse in discussione in sede di Cassazione.
I Fatti del Caso: La Domanda Telematica Incriminata
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un’imputata per aver ottenuto un profitto ingiusto, pari a 770,00 euro, a titolo di contributi pubblici. L’illecito era stato commesso presentando una domanda unica di pagamento per via telematica, tramite un centro autorizzato di assistenza agricola. Secondo l’accusa, confermata nei gradi di merito, tale richiesta conteneva indicazioni false, determinanti per l’erogazione dei fondi.
La difesa dell’imputata aveva presentato ricorso in Cassazione, contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale. Tuttavia, il ricorso si basava su motivi che la Suprema Corte ha ritenuto di dover esaminare congiuntamente, data la loro attinenza comune al giudizio di responsabilità.
L’Analisi della Cassazione sui Contributi Pubblici
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti ‘manifestamente infondati’. Gli Ermellini hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘congrua e scevra da manifeste illogicità’. Il giudice di secondo grado aveva esaminato puntualmente le doglianze della difesa, confermando, sulla base delle risultanze probatorie emerse (in particolare la deposizione di un testimone), la piena responsabilità dell’imputata.
La Cassazione ha chiarito che il fatto che la domanda fosse stata inoltrata telematicamente tramite un centro di assistenza non rendeva irrilevante la condotta, poiché la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni ricade sempre sul richiedente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sul principio secondo cui il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non presenti errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente applicato la legge e motivato la propria decisione in modo coerente e logico, basandosi sulle prove acquisite nel processo. I motivi del ricorso, al contrario, tendevano a sollecitare una nuova e inammissibile valutazione dei fatti, senza evidenziare reali violazioni di legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Condanna e Implicazioni Pratiche
L’esito del giudizio è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: le dichiarazioni mendaci volte a ottenere contributi pubblici, anche di importo modesto, costituiscono un reato con conseguenze serie. Inoltre, conferma che un ricorso per Cassazione ha possibilità di successo solo se si basa su solidi argomenti di diritto, e non su un semplice dissenso rispetto alla valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’, ovvero palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico e logico, tentando di ottenere un riesame dei fatti non consentito in sede di Cassazione.
Qual era l’accusa principale contro la ricorrente?
L’accusa era di aver percepito un ingiusto profitto di 770,00 euro a titolo di contributi pubblici, presentando una domanda telematica che conteneva false indicazioni.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AQUILIA NOME nato a UCRIA il 03/12/1963
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti al giudizio di responsabilità sono manifestamente infondati;
che la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e scevra da manifeste illogicità, ha puntualmente esaminato le doglianze dedotte nell’atto di appello, e ha affermato, in aderenza alle risultanze probatorie, che l’imputata aveva presentato a domanda unica di pagamento per via telematica tramite un centro autorizzato di assistenza agricola (il che rendeva irrilevante l’acquisizione della stessa invocata dalla difesa), che tale richiesta conteneva false indicazioni e aveva consentito la percezione di un ingiusto profitto, segnatamente, della somma di euro 770,00 a titoli di contributi pubblici, come emerso nel corso della deposizione del testimone COGNOME;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.