Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11740 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gricignano di Aversa il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 29/6/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NOME COGNOME, amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, per il valore di euro 70.846,00, pari al profitto conseguito a seguito dell’indebita percezione di contributi statali a fondo perduto, previsti dalla legislazione emergenziale per far fronte alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 (art. 316-ter cod. pen.).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo violazione di legge in relazione alla normativa speciale che regola la concessione dei contributi in denaro e delle ulteriori agevolazioni economiche, cosicché la condotta non è sussumibile nell’ipotesi di reato contestata.
Invero, il COGNOME, essendo destinatario di un diniego di iscrizione nella cd. “white list”, non poteva dirsi soggetto al quale, ai sensi dell’art. 67 d.leg.vo 6 settembre 2011, n. 159, era precluso l’accesso al contributo previsto dal dl. n. 34/2020, non rientrando il predetto diniego tra le misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, trattandosi di provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva che non radica la preclusione soggettiva di cui all’art. 67 d.leg.vo cit. (v. Sez. 6, n. 14731 del 11/10/2022, COGNOME, rv. 283142).
2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 25, comma 9, d.l. n. 34/2020 e 67 d.leg.vo n. 159/2011 ed erronea applicazione della legge penale essendosi estesi i limiti della preclusione soggettiva in base ad una pretesa ratio del presupposto dell’erogazione sulla “regolarità antimafia” del soggetto richiedente, invece rimasto invariato in base all’art. 67 del d.lvo. n. 159/2011.
2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 25, comma 9, d.l. n. 34/2020 e 67 d.leg.vo n. 159/2011 ed erronea applicazione della legge penale, non potendosi condividere l’equiparazione del diniego di iscrizione alla misura di prevenzione operata dal Tribunale in base alla indicata sentenza di legittimità (Sez. 2, 17/11/2022, n. 2166), riguardando questa il diverso caso dell’ammissione al controllo giudiziario dell’azienda ex art. 34 d.leg. vo n. 159/2011, e agli effetti delle due misure in relazione agli istituti di salvaguardia.
A seguito della richiamata sentenza COGNOME si determina il paradosso secondo il quale i rapporti della società del COGNOME con altra società attinta da interdittiv
sono ritenuti causa del divieto di percezione dei ristori malgrado per quest’ultima non operi il medesimo divieto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve essere ribadito l’orientamento secondo il quale, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 di. 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l’omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all’art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che riguarda l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra, tuttavia, la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva (Sez. 6, n. 14731 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 283142).
Da tale condiviso orientamento si è erroneamente discostata la ordinanza impugnata considerando la diversa decisione espressa da Sez. 2, n. 2166/22, che ha affermato la sostanziale equiparazione della interdittiva antimafia alla esclusione dalla c.d. “white list” che, tuttavia, riguarda la diversa materia dei presupposti per la sottoposizione a controllo giudiziario della impresa ai sensi dell’art. 34-bis d.leg.vo n. 159/2011.
La valorizzata assimilazione dei due provvedimenti amministrativi che ostano all’ammissione al controllo giudiziario non consente – in base alla più AVV_NOTAIO ratio di impedire che soggetti economici vicini ad ambienti mafiosi possano beneficiare di sovvenzioni e contributi pubblici – di dilatare il presupposto della norma penale, costituito dall’art. 67 d.leg. vo n. 159/2011, che fissa i presupposti escludenti la erogazione dei ristori fissati dal di. n. 34/2020, tra i quali non sono ricompresi i predetti provvedimenti amministrativi.
Pertanto sono fondati i rilievi mossi dal ricorrente in ordine alla violazione di legge penale in relazione al fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 316ter cod. pen., nella specie insussistente per le ragioni sopra esposte, trattandosi di titolare di impresa raggiunta da mero provvedimento prefettizio di rigetto di iscrizione nelle c.d. “white list”, escluso dai presupposti ostativi di cui all’art. d.leg.vo n. 159/2011, richiamati dall’art. 25, comma 9, d.l. n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 29 giugno 2023, dovendosi disporre la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
6.Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 29 giugno 2023, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 08/02/2024.