Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37333 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37333 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Lecce
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Cittanova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15/11/2024 il Tribunale di Lecce condannava NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen. alla pena di un anno di reclusione e ottocento euro di multa.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. Evidenzia che il giudice non ha motivato in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per cui non è possibile esercitare alcun
contro
llo sulla affidabilità dell’esito decisorio; che, inoltre, mentre in motivazione esplicitamente si esclude l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità della condotta, del danno accertato e dei precedenti penali da cui l’imputato risulta gravato, nel dispositivo le predette attenuanti vengono riconosciute con giudizio di prevalenza sulla recidiva.
In data 17/09/2025 è pervenuta memoria di replica del difensore di NOME COGNOME, con cui si insiste per il rigetto del ricorso, ovvero perché venga annullata la sentenza con rinvio limitatamente all’esclusione della recidiva.
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Lecce è fondato, atteso che effettivamente si rileva il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo.
Invero, mentre il dispositivo riconosce le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la motivazione, in maniera chiara, che non dà adito a dubbi, ha espressamente ha valutato non applicabili le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità della condotta, del danno cagionato e dei precedenti penali da cui l’imputato risulta gravato, ritenendo, invece, la recidiva, cui è conseguito il relativo aumento di pena (due mesi di reclusione e 150 euro di multa).
Va, poi, evidenziato un ulteriore errore – rilevato sia dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nelle conclusioni scritte, che dal difensore nella memoria di replica – in cui è incorso il giudice di merito, che ha disposto un aumento di pena per la recidiva in assenza della relativa contestazione. Ed invero, è da tempo consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la recidiva, costituendo una circostanza aggravante del reato (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 – 01), non può produrre l’effetto dell’inasprimento della pena, se non quando risulti puntualmente contestata (Sez. 2, n. 5613 del 20/11/2012, dep. 2013, NOME COGNOME, Rv. 254692 – 01; Sez. 1, n. 19681 del 08/02/2001, COGNOME, Rv. 219283 – 01; Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996, COGNOME, Rv. 205072 – 01). In altri termini, in tutti i casi nei quali dalla contestazione di una circostanza aggravante (quale è la recidiva) derivi per l’imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile (quale è senza dubbio l’aumento di pena di cui si discute) è necessario che l’elemento circostanziale risulti puntualmente contestato.
Nel caso di specie, mancando qualsivoglia contestazione, la recidiva è stata erroneamente ritenuta.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, che dovrà provvedere a sanare il contrasto nei
termini sopra evidenziati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il giorno 30 settembre 2025.