Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34034 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a San RAGIONE_SOCIALE (RC)
avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO Ste
NOME, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 giugno 2014 il Tribunale di Locri dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la Corte d’appello di Reggio Cala con sentenza del 26 maggio 2016, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena in anni dodici di reclusione.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 34381 del 2 marzo 2018, rigettava il ricors dell’imputato, ribadendo che “COGNOME NOME, cl. 49, era al vertice della ‘ndrina dei “RAGIONE_SOCIALE“, appartenente al “locale” di San RAGIONE_SOCIALE“. Il nodo centrale dell’accusa era costituito dal contenuto del colloquio intercettato il 27 febbraio 2007 all’interno del car Carinola tra NOME COGNOME COGNOME il suocero, ivi detenuto, NOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME preoccupat del fatto che la sua famiglia potesse subire ritorsioni dopo l’omicidio di NOME COGNOME, avve il DATA_NASCITA dicembre del 2006 a San RAGIONE_SOCIALE, si era recato presso il carcere ove era detenuto il suoce per cercare una soluzione che evitasse ulteriore spargimento di sangue. Nel colloquio COGNOME riferiva al suocero di avere parlato con NOME COGNOME, tramite il quale aveva incontra uno dei “diretti interessati” alla faida, ossia NOME COGNOME detto “NOME“. Il colloquio, partendo dai gravi fatti di sangue degli ultimi anni a San RAGIONE_SOCIALE da cui era al scaturita la cd. strage di Duisburg, si soffermava in particolare sulla capacità riconosci COGNOME COGNOME fare da mediatore per la pace in un contesto di faida mafiosa. La centralità d ruolo che NOME COGNOME avrebbe dovuto assumere nella vicenda era evidenziata nella sentenza impugnata sulla base della logica considerazione – fondata sulla stessa struttur verticistica della ‘ndrangheta – che “solo ad un esponente di assoluto rilievo dell’organizzazione criminale COGNOME NOME NOME NOME suocero avrebbero potuto attribuire un incarico così importante delicato. E ciò a prescindere dai successivi sviluppi della vicenda”.
Attribuita piena valenza dimostrativa alla citata captazione, per il contesto del colloqu suo oggetto, la personalità dei conversanti e il tenore inequivoco delle dichiarazion conversazione era stata correttamente ritenuta elemento sufficiente per affermare l responsabilità di NOME COGNOME. Si aggiungeva da parte della Suprema Corte che “non incide in alcun modo sulla valenza probatoria del colloquio la circostanza che non sia sta accertato se, dopo l’accordo raggiunto tra il COGNOME e il COGNOME, sia stato effettivamente con a COGNOME NOME l’incarico di attivarsi per svolgere un ruolo di mediazione, e s COGNOME, ricevuto il mandato, l’abbia poi portato a termine, in quanto per l’adesione sodalizio è sufficiente la c.d. messa a disposizione”; d’altra parte, dagli atti emergeva che “il COGNOME si era già messo a disposizione, con ruolo di mediatore, organizzando un primo incontro tra COGNOME NOME e COGNOME NOME“, uno dei soggetti direttamente interessati alla faida.
La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la richies revisione della sentenza irrevocabile di condanna di NOME COGNOME per il reato di c all’art. 416-bis cod. pen.
Riteneva la Corte che non era ravvisabile un reale contrasto fra i fatti posti a base sentenza di condanna di NOME (pronunciata all’esito di rito ordinario) di cui si chiede revisione e i fatti posti a fondamento della sentenza pronunciata (all’esito di rito abbre dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria il 19 marzo 2009 Quest’ultimo aveva assolto con formula pienamente liberatoria NOME COGNOME, NOME
2 GLYPH
;NOMEe,
COGNOME e NOME COGNOME dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa, sul riliev che la effettiva pacificazione fra le due cosche rivali e la cessazione della faida sarebbe avve ad opera di soggetti diversi e in un’epoca successiva; sicché la mera interlocuzione oggetto d colloquio captato in carcere fra COGNOME COGNOME COGNOME non era sufficiente a ritenere gli imp intranei, né concorrenti esterni del “locale” della ‘ndrangheta operante in San RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di NOME COGNOME, deducendo la violazione di legge ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. e il vizio motivazional con riguardo alla affermata mancanza di contrasto fra giudicati, dal momento che sarebbe stata probatoriamente smentita, insieme con la connotazione mafiosa di COGNOME e COGNOME nel contesto dell’operazione di pacificazione fra le cosche rivali di RAGIONE_SOCIALE, la caratura crimi penalmente rilevante, dei contenuti del colloquio fra COGNOME e COGNOME, posto a fondamento del decisione irrevocabile di condanna del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazi mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, per taluni versi, anche aspecifico.
Quanto al dedotto contrasto di giudicati, si osserva che la Corte di appello correttamente applicato il consolidato principio di legittimità secondo cui non sussiste contr fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, anche nel caso in cui siano attribuiti a più concorrenti nel medesimo re siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il d epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dip diversità del rito prescelto nei separati giudizi (come avvenuto nella specie) e dal corre diverso regime di utilizzabilità delle prove -, dovendosi intendere il concetto di inconcil fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, ben riferimento a un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Se 16477 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 283317; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2027, COGNOME, Rv. 269232).
È del resto la stessa sentenza n. 34281/2018 della Corte di cassazione, di cui sono stat sopra trascritti ampi stralci, che, a completamento della motivazione circa la tenuta log giuridica della pronuncia di condanna di NOME COGNOMECOGNOME afferma che “solo ad un esponente di assoluto rilievo dell’organizzazione criminale RAGIONE_SOCIALE e il suocero avrebber potuto attribuire un incarico così importante e delicato. E ciò a prescindere dai succes sviluppi della vicenda”, aggiungendo che “non incide in alcun modo sulla valenza probatoria del colloquio la circostanza che non sia stato accertato se, dopo l’accordo raggiunto tra il COGNOME, sia stato effettivamente conferito a COGNOME l’incarico di attivarsi per svolge
ruolo di mediazione, e se il COGNOME, ricevuto il mandato, l’abbia poi portato a termin quanto per l’adesione al sodalizio è sufficiente la c.d. messa a disposizione”; d’altra parte “il COGNOME si era già messo a disposizione, con ruolo di mediatore, organizzando un primo incontro tra COGNOME NOME e COGNOME NOME“.
Il rilievo critico della Corte di appello di Catanzaro non riguarda pertanto la va probatoria della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria che il difensore ha opposto al giudicato di condanna di COGNOME, bensì l’insussistenza alcuna, seria ragione di inconciliabilità nella lettura fattuale della medesima vicenda, in di le differenti conseguenze sul piano della rilevanza penale delle condotte dei protagonisti.
Con riferimento alla ipotesi di revisione per contrasto tra giudicati, la Corte di meri dunque, fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato, che il Collegio condivi secondo cui la norma dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si riferisc un’inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all’accertamento dei fatti s fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra decis irrevocabile. Ne consegue che non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a delle due decisioni siano stati descritti, dal punto di vista del loro accadimento oggett maniera coincidente e il diverso epilogo del giudizio sia dipeso da una differente valutazi della rilevanza giuridica ai fini penali delle medesime circostanze di fatto considerate nei d giudizi, definiti con decisione irrevocabile. È solo la divergente ricostruzione storica dei f può dare accesso alla revisione, e non anche la differente valutazione della medesima vicenda che, sebbene ricostruita allo stesso modo, sia poi stata valutata in modo contrapposto ai f dell’accertamento del fatto-reato.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/06/2024