Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17178 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Viene in esame la sentenza della Corte d’Appello di Roma, con cui si è dichiarata inammissibile l’istanza di revisione proposta da NOME COGNOME, condannato alla pena di anni 6 di reclusione in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, con sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 23.5.2017, divenuta irrevocabile in data 26.4.2018.
L’istante, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la sentenza citat deducendo un unico motivo di censura, composto essenzialmente dai seguenti argomenti:
violazione di legge, quanto all’applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., poiché in seguito all’assoluzione di molti coimputati (si allegano alcune sentenze, in particolar quella di assoluzione di NOME COGNOME, divenuta leader del RAGIONE_SOCIALE, attivo sul territorio di Benevento), verrebbe a mancare il numero minimo di partecipi richiesto dal delitto associativo (residuano solo due condannati come partecipi: NOME COGNOME e NOME COGNOME), con inesistenza, dunque, dell’associazione mafiosa contestata e contrasto tra giudicati;
vizio di motivazione apparente, tale da sfociare in violazione di legge, nonché manifestamente illogica e contraddittoria, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e cod. proc. pen.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.
2.1. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria de Procuratore Generale, con la quale, riportandosi al ricorso, deduce l’incoerenza dei riferimenti giurisprudenziali richiamati nella citata requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, per le ragioni che si indichera seguito.
Il ricorrente, in estrema sintesi, anche con una diffusa genericità argomentativa, contesta di essere stato condannato nell’ambito del medesimo procedimento e per il reato di concorso esterno nell’associazione camorristica denominata “RAGIONE_SOCIALE” (con il ruolo di tenere la cassa dell’organizzazione attraverso le società da lui gestite per co
del capo RAGIONE_SOCIALE), insieme ad altri soli due coimputati, mentre tutti gli altri sogg originariamente coinvolti sono stati assolti, con sentenze rese da diversi giudici.
Il ricorrente è stato condannato definitivamente con sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 23.5.2017, n. 6304, divenuta irrevocabile con sentenza Sez. 2, n. 29248 del 26.4.2018, e lamenta che diverse decisioni abbiano chiuso le posizioni di altri coimputati con soluzioni assolutorie, creando un contrasto tra giudicati che avrebbe dovuto condurre la Corte d’Appello di Roma ad aprire il procedimento di revisione.
A giudizio della difesa, i procedimenti nei quali sono state emesse le sentenze non sarebbero “diversi”, avendo avuto tutti la stessa unica matrice, poi diramatasi in procedimenti “stralcio”, quale conseguenza delle scelte di ciascun imputato tra rito ordinario e abbreviato.
Il motivo non ha pregio.
L’orientamento costante di questa Corte regolatrice ricorda che la sentenza passata in giudicato ha un’efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi. Pertan il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva ricorre nell’ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso f operata da giudici diversi (ex multis, Sez. 5, n. 633 del 6/12/2017, COGNOME, Rv. 271928; Sez. 2, n. 14785 del 20/1/2017, COGNOME, Rv. 269671).
Ed inoltre, ai fini del diritto ad ottenere la revisione, non sussiste contrasto fra giud agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicament ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudizia sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità d prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle pro dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termi di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiv incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 1 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 283317). I fatti storici, in altre parole, devono essere st negati, in un caso, e riconosciuti nell’altro (Sez. 2, n. 18209 del 26/2/2020, COGNOME, Rv. 279446).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, passando in rassegna ciascuna delle pronunce che, a giudizio della difesa, radicherebbero il contrasto tra giudicati, poiché chiuse co l’assoluzione di alcuni degli originari coimputati, ha ben chiarito non soltanto i riferim giurisprudenziali ai quali si uniforma la Corte di cassazione da tempo, ma ha anche precisato che, nei contenuti, tali sentenze sono, invece, del tutto coerenti tra loro: tu hanno accertato il ruolo del ricorrente quale uomo di sostegno del capo RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME.
Non rileva, poi, che quest’ultimo non figuri tra gli imputati del procedimento, essendo accertato con sentenze definitive plurime il dato storico dell’esistenza del sodalizi RAGIONE_SOCIALE da lui diretto e, soprattutto, essendo tale dato storico il punto di partenza di approdo di tutte le sentenze che il ricorrente assume espressive del contrasto tra giudicati.
Il ricorso, infine, neppure si preoccupa di evidenziare quali siano le contestazioni i relazione alle quali i coimputati sarebbero stati assolti, nonostante l’evidente, crucia rilievo di tale particolare, al fine di qualsiasi valutazione circa l’esistenza di un cont tra giudicati.
2.1. Nessun rilievo, anche per le ragioni anzidette, può essere rivolto alla circostanza dell’insussistenza del numero minimo di associati voluto dalla disposizione incriminatrice di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen., dovendosi aver riguardo alla contestazione d concorso esterno del ricorrente in un sodalizio “storico”, la cui esistenza è stata più vol accertata con sentenze passate in giudicato, all’epoca di riferimento della sua condotta concorsuale; da ultimo, anche dalla sentenza Sez. 2, n. 29248 del 2018, alla base dell’istanza di revisione.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 gennaio 2024.