Contrasto tra Dispositivo e Motivazione: La Volontà del Giudice Prevale sull’Errore Materiale
Quando un atto giudiziario presenta una palese contraddizione, cosa prevale? La decisione finale o le ragioni che la spiegano? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 37010/2024, torna su un tema cruciale della procedura penale: il contrasto tra dispositivo e motivazione di una sentenza. Questo caso offre un’analisi chiara su come interpretare tali discrepanze, sottolineando che la ricerca della reale volontà del giudice è l’elemento guida, anche di fronte a un errore palese.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato da un imprenditore condannato per reati fiscali, in particolare per l’occultamento o la distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. Il percorso processuale era stato segnato da una singolare anomalia nella sentenza di primo grado. Il dispositivo, ovvero la parte finale contenente la decisione, aveva concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, la motivazione della stessa sentenza affermava l’esatto contrario, evidenziando che un precedente penale per una pena molto grave (25 anni di reclusione) era ostativo alla concessione di tale beneficio. Questo errore era stato successivamente corretto dal giudice di primo grado come un “refuso informatico”.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, ritenendo irrilevante la questione della procedura di correzione, dato che, in ogni caso, l’imputato non aveva diritto al beneficio a causa dei suoi precedenti. Contro questa decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sul contrasto tra dispositivo e motivazione: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di aver liquidato la questione come irrilevante. Secondo la difesa, il dispositivo originale, essendo l’espressione immediata della volontà del giudice, doveva prevalere sulla motivazione e sulla successiva correzione.
2. Errata applicazione della legge penale: L’imprenditore sosteneva che la sua condotta, ovvero l’omessa tenuta dei registri contabili, non integrasse il reato di distruzione documentale, ma al massimo un illecito amministrativo. La motivazione dei giudici d’appello, a suo dire, era generica e non aveva considerato le prove emerse dalla verifica fiscale.
Il contrasto tra dispositivo e motivazione secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. Sul punto cruciale del contrasto tra dispositivo e motivazione, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta. Essa deve essere contemperata con la valutazione della reale volontà del giudice, che può essere desunta da altri elementi presenti nella sentenza, in primis la motivazione.
Nel caso specifico, era evidente che la concessione del beneficio nel dispositivo fosse un mero errore materiale. La motivazione era chiarissima nell’escluderlo e faceva riferimento a un dato oggettivo e incontestabile: il certificato del casellario giudiziale dell’imputato. Pertanto, la volontà del giudice di primo grado era inequivocabilmente quella di negare la sospensione della pena, e la successiva correzione era pienamente legittima.
La questione del reato fiscale
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano correttamente costruito la prova del reato. L’avvenuto rinvenimento di fatture emesse tramite l’applicativo “spesometro”, a fronte della loro assenza presso la società, costituiva una prova logica del loro occultamento o distruzione. La difesa, secondo la Corte, si era limitata a riproporre in modo generico le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza portare elementi di novità critica in grado di smontare il ragionamento dei giudici.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La decisione di inammissibilità si fonda su diverse ragioni giuridiche. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza l’aggiunta di critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza d’appello. La Corte ha evidenziato come le argomentazioni della difesa fossero astratte e non si confrontassero con la logica stringente delle motivazioni dei giudici di merito.
Per quanto riguarda il contrasto tra dispositivo e motivazione, la Corte ha applicato un orientamento giurisprudenziale che privilegia un’interpretazione sostanziale della decisione giudiziaria. Un errore materiale, palesemente riconoscibile e corretto, non può invalidare una decisione la cui volontà di fondo è chiara e coerente con gli atti del processo.
Sul versante del reato fiscale, la decisione conferma che la prova di un reato può essere anche di natura logica e presuntiva, purché basata su elementi certi e gravi. Il mancato rinvenimento di documenti di cui è provata l’esistenza è un indizio sufficientemente forte da fondare una condanna per occultamento o distruzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione offre due importanti insegnamenti. Primo: un errore materiale in una sentenza, per quanto evidente, non apre automaticamente la strada a un’impugnazione vittoriosa se la reale volontà del giudice è chiaramente ricostruibile dal resto del provvedimento e dagli atti processuali. La sostanza prevale sulla forma. Secondo: nel processo penale, e in particolare in materia di reati fiscali, la prova logica basata su inferenze da dati certi (come quelli fiscali) mantiene piena validità e può essere sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, se le argomentazioni difensive non riescono a incrinarne la coerenza.
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione in una sentenza, quale parte prevale?
La prevalenza del dispositivo non è una regola assoluta. Secondo la Corte, è necessario valutare la situazione specifica per ricostruire l’effettiva volontà del giudice, che può essere desunta in modo chiaro dalla motivazione e da altri elementi oggettivi, come in questo caso i precedenti penali che impedivano un beneficio.
Un errore materiale nel dispositivo, come la concessione errata di un beneficio, può essere annullato?
Sì. Il giudice può correggere quelli che vengono considerati meri errori materiali o refusi, come in questo caso, attraverso l’apposita procedura di correzione. La Corte ha ritenuto legittimo tale intervento, poiché la motivazione della sentenza era già chiara nell’escludere il beneficio.
La sola mancata tenuta delle scritture contabili integra il reato di occultamento o distruzione delle stesse?
Nel caso analizzato, la condanna non si è basata sulla semplice omissione. I giudici hanno ritenuto provato il reato perché, attraverso dati fiscali certi (lo spesometro), è stata dimostrata l’emissione di fatture che poi non sono state trovate presso la società. Questa assenza ha portato alla logica conclusione che i documenti fossero stati volontariamente occultati o distrutti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un primo motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di motivazione in riferimento al contrasto tra dispositivo della sentenza di grado del 7.09.2021 e la sentenza di primo grado depositata il 26.10.2021, nonché il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 130, cod. proc. pen. (premette, particolare, che nel dispositivo della sentenza 7.09.2021 il giudice aveva disposto il beneficio della sospensione condizionale che, con successiva ordinanza 26.10.2021 aveva emendato ex art. 130, cod. proc. pen. quale mero refuso informatico, correzione di cui veniva fatta annotazione nella parte motiva della sentenza in cui si dava atto che il precedente penale alla pena di anni 25 di reclusione, era ostativo al riconoscimento del beneficio; censurabile sarebbe la sentenza d’appello che, nel rispondere al motivo relativo, si sarebbe limitata ad affermare che, a prescindere dalla procedura di correzione dell’errore materiale, era indubbio che l’imputato non potesse fruire del beneficio per i precedenti penali a suo carico);
rilevato che, con un secondo motivo di ricorso, lo stesso ha dedotto il vizio di motivazione e di violazione di legge quanto agli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000 (segnatamente dolendosi della mancata risposta dei giudici territoriali all’eccezione difensiva secondo cui l’omessa tenuta dei registri contabili obbligatori non integrerebbe il reato di cui all’art. 10, d. Igs. del 2000, ma l’illecito amministrativo di cui all’art. 9, comma 1, d. Igs. n. 471 d 1997; la motivazione dei giudici di appello, che avrebbero tacciato di genericità la censura essendosi sul punto già pronunciata la sentenza di prime cure sarebbe censurabile, non avendo tenuto conto di quanto emerso in sede di verifica fiscale, da cui risultava l’omessa tenuta della contabilità obbligatoria, che escludeva la sussistenza del reato contestato);
ritenuto, quanto al primo motivo, che lo stesso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica criticità dell argomentazioni a base della sentenza impugnata (si v., in particolare quanto argomentato alla pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si afferma che, a prescindere dalla correttezza o meno della procedura di correzione dell’errore materiale, è indubbio che l’allora appellante pe Xi precedenti non potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena, donde la sentenza di primo grado si presentava corretta laddove aveva escluso nella motivazione il beneficio, richiamando l’ordinanza di correzione disposta); trattasi di giudizio corretto che, del resto, è confortato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell’eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (tra le tante: Sez. 5, n. 8363 del 17/01/2013, Rv 254820 – 01); nel caso di specie, il giudice di primo grado, nella stesura della motivazione, ha chiarito come si fosse trattato di un errore informatico, desumibile del resto dalla circostanza, oggettivamente rilevabile dal certificato del casellari giudiziale, dell’esistenza di precedenti penali ostativi al riconoscimento del beneficio invocato;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che lo stesso è inammissibile sia perché costituito da doglianze in punto di fatto, sia perché riproduttivo di profili di censu già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata nonché manifestamente infondato perché inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugNOME (si v., in particolare, pagg. 2/3 della sentenza, in cui si osserva come le conseguenze logiche derivanti dall’avvenuto rinvenimento di fatture risultanti dall’applicativo spesometro sono proprio quelle evidenziate dal primo giudice; questi, chiamato in primo grado ad affrontare analogo assunto difensivo, correttamente aveva rilevato che le fatture erano state emesse in duplice esemplare, una per il venditore ed una per l’acquirente, e dal mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE medesime presso la società emittente il GUP ne aveva fatto derivare conseguenzialnnente l’avvenuto occultamento o distruzione; tale approdo, ritenuto logicamente corretto dai giudici di appello, è immune dai denunciati vizi, in quanto la conclusione cui pervengono i giudici di merito appare del tutto ragionevole costituendo prova logica confermativa dell’ipotesi accusatoria; si noti, infine, che la Corte territoriale prende carico di confutare l’identica doglianza difensiva, replicata in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, evidenziando come la stessa si presentasse generica, essendosi limitata la difesa ad asserire l’assenza di prova della condotta tipica, senza argomentare in modo sufficientemente specifico e convincente in ordine alle ragioni per le quali si dovrebbe logicamente ritenere non corretto il ragionamento del primo giudice, affermazione, questa, immune dai denunciati vizi); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di
euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili d colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 13 settembre 2024
Il Consigee estensore Il Presidente