Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9769 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9769 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è
riportato ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 giugno 2023, il Tribunale di Catanzaro ha condannato NOME COGNOME per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, «esclusa la contestata recidiva» (così, espressamente, in dispositivo).
Nella relativa motivazione, depositata successivamente, si legge, invece, che, «in punto di trattamento sanzionatorio, deve ritenersi sussistente la recidiva contestata, alla luce delle risultanze del certificato del casellario in atti
comprovanti una maggiore riprovevolezza e capacità a delinquere del prevenuto, idonea a giustificare l’aumento di pena previsto dall’art. 99 c.p.».
Inoltre, nella determinazione della pena illustrata in motivazione, si riconoscono, con giudizio di equivalenza alla recidiva, le circostanze attenuanti generiche, delle quali, però, non si fa menzione nel dispositivo.
Appellata tale sentenza dall’imputato sul punto, la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame, osservando che: a) la recidiva è stata esclusa in dispositivo e, sebbene ritenuta in motivazione, per essa non è stato applicato alcun aumento di pena; b) il riferimento alle attenuanti generiche in motivazione rappresentava un refuso, poiché non sorretto dall’indicazione di alcun elemento giustificativo specifico e non congruente né con la dichiarata finalità di «calibrare il trattamento sanzionatorio al concreto disvalore penale del fatto» (trattandosi di recidiva semplice, quindi senza un limite minimo di aumento di pena), né con la ritenuta gravità del fatto.
Ricorre per cassazione avverso quest’ultima decisione l’imputato, con atto del proprio difensore, denunciandone l’illogicità della motivazione e sostenendo essenzialmente che la discrasia tra dispositivo e motivazione sui suddetti punti debba essere conciliata nel senso di escludere la recidiva e di riconoscere le attenuanti generiche, dovendo in tal senso intendersi l’effettiva volontà del primo giudice: con la conseguenza che la pena finale dev’essere rideterminata in misura inferiore.
Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento.
Il ricorso non è fondato.
La sentenza impugnata, quantunque attraverso un percorso non propriamente lineare, riesce ad offrire una plausibile “composizione” della volontà del primo giudice, il quale, seppur in modo maldestro, alla fine perviene al medesimo risultato tanto in dispositivo, quanto in motivazione: quello, cioè, di escludere un aumento di pena per la recidiva.
D’altro canto, la soluzione alternativa prospettata dalla difesa, risultante dall’assemblaggio delle singole disposizioni favorevoli contenute in motivazione (riconoscimento di attenuanti generiche) e in dispositivo (esclusione della
recidiva), non solo non è percorribile, perché, nel contrasto tra tali due parti della sentenza, è possibile soltanto stabilire quale di esse, nella sua interezza, esprima l’effettiva volontà del giudice; ma, altresì, condurrebbe ad un risultato – questo sì – sicuramente in contrasto con la volontà del Tribunale, perché non coincidente né con quanto da esso esposto in motivazione, né con quanto statuito in dispositivo.
7. Il ricorso, dunque, dev’essere respinto, conseguendo obbligatoriamente per legge la condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.