Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7107 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Bologna il 04/04/1993
avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di appello di Bologna;
letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ietta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza per la non punibilità dell’imputata per particolare tenuità del fatto; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, riformando la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione pronunciata in primo
grado, ha condannato NOME COGNOME per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, mentre ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, pure contestatole.
Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale si denuncia il vizio della motivazione, per contrasto con il dispositivo.
Afferma espressamente la Corte d’appello, infatti, in motivazione, che «si ritiene ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 131-bis c.p. per entrambi i reati spiegando che «si è trattato di comportamento estemporaneo e senza particolare lesività dell’onore e decoro degli agenti, di fatto limitato a esternazioni senza senso».
Tanto premesso, il ricorrente chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendosi nelle more i reati estinti per prescrizione.
Tali argomentazioni sono state ulteriormente sviluppate con memoria difensiva depositata in cancelleria a norma degli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen..
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di non punibilità dell’imputata per particolare tenuità del fatto.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso e chiedendo, in subordine, l’annullamento con rinvio.
Il motivo di ricorso è fondato.
Il denunciato contrasto interno della sentenza è obiettivo, frontale ed insanabile per via interpretativa.
Ciò premesso, va anzitutto ribadito il principio per cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l’imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057).
Nel caso specifico, ricorrono entrambi tali presupposti, contenendo la motivazione elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, indiscutibilmente meno favorevole per l’imputata.
Rendendosi, dunque, indispensabile un chiarimento dell’effettiva volontà decisoria dei giudici d’appello, e non versandosi in alcuna delle ipotesi tipizzate dall’art. 619, cod. proc. pen., nelle quali è consentito alla Corte di cassazione di rettificare direttamente la decisione, quest’ultima dev’essere annullata con rinvio (vds. Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331).
8. Va disattesa, invece, la richiesta difensiva di annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, in quanto il relativo termine non è decorso, non dovendosi tener conto del tempo intercorso tra la notifica del decreto penale di condanna e l’ordinanza di restituzione in termini per proporre opposizione (art. 175, commi 2 e 8, cod. proc. pen.).
All’osservazione in tal senso contenuta in sentenza, peraltro, il ricorso nulla replica, limitandosi a reiterare la richiesta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.