Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7045 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7045 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 10/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, pronunciatasi come giudice del rinvio a seguito di annullamento della sentenza da parte di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 35946 del 24/06/2022, Rubino, non mass.), riformava parzialmente la sentenza emessa il 04/04/2019 dal Tribunale di Palermo nei termini che seguono: assolveva NOME COGNOME da un episodio di rapina aggravata (artt. 628, commi 1 e 3, cod. pen.; art. 7 d.l. 13/05/1991, n. 152; oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) (capo bl) per non aver commesso il fatto, quindi, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 cit. e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art 62, n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva, rideterminava la pena irrogata all’imputato per altra rapina (artt. 628) (capo a1) in tre anni e sei mesi di reclusione, nonchØ 1.300 euro di multa.
A seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 marzo 2021, la Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza del 7 marzo 2024, annullava ‘la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle attenuanti generiche e alle statuizioni civili rinviando per nuovo giudizio su tali punto e capo ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo”; quest’ultima, con sentenza del 15 aprile 2025, così statuiva: ‘…escluse nei confronti di COGNOME NOME le circostanze attenuanti generiche ridetermina la pena a costui inflitta in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1300 di multa e revoca le istituzioni civili rese nei confronti dello stesso COGNOME in favore delle parti civili…’
1.1 Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo che nella sentenza impugnata vi era una insanabile contraddizione tra la motivazione, che riconosceva la sussistenza delle attenuanti generiche in favore
dell’imputato, e il dispositivo, che invece le escludeva; vi era inoltre la violazione dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., laddove la Corte di appello, pur adempiendo formalmente al compito impostole (motivare sulle attenuanti generiche), aveva disatteso il principio di diritto affermato dalla Cassazione, reiterando il medesimo esito già censurato; il difensore chiede pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la correzione del dispositivo in coerenza con la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza da ultimo impugnata si legge infatti: ‘Reputa questa Corte di dover riconoscere in favore del predetto le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., avuto riguardo alla diversa condotta tenuta dall’odierno appellante nell’episodio di rapina contestatogli al capo A1), per la quale erano già estate escluse le circostanze aggravanti del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 c.p. e dell’odio razziale di cui all’art. 604ter c.p.. Le predette circostanze devono valutarsi insieme alla già riconosciuta attenuante comune del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. in termini di prevalenza sulla contestata recidiva con conseguente rideterminazione della pena secondo il seguente prospetto: pena base capo A1): anni 3 di reclusione ed euro 1000 di multa; – diminuita, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. ad anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa; -ulteriormente diminuita, per effetto dell’attenuante ex art. 62 n.4 c.p. ad anno 1 mesi 8 di reclusione ed euro 500 di multa; -aumentata ex art. 81 cpv c.p. ad anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 800 di multa’
La sentenza conteneva quindi un calcolo preciso relativamente alla pena da irrogare, per cui appare evidente che l’avere riportato nel dispositivo la stessa pena di cui alla precedente sentenza con esclusione delle attenuanti generiche appare frutto di un mero lapsus calami , che consente di ritenere prevalente la motivazione rispetto al dispositivo; infatti, si deve ribadire che ‘in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non Ł assoluta, ma dev’essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso’ (Sez.2, n.31119 del 19/03/2025, Rv. 288560 – 02).
Si deve pertanto ritenere che la sentenza impugnata possa essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen. (‘se la Corte ritiene di poter…rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito…’)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Così Ł deciso, 10/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME