Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20906 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Genova nel procedimento a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Nocera Inferiore il 22/9/1982 COGNOME NOME COGNOME nata a Nocera Inferiore il 17/9/1985
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 10/12/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20.3.2024, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha pronunciato annullamento con rinvio della sentenza della Corte d’Appello di Genova del 25.2.2022 di condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME
per il reato di furto in abitazione, limitatamente al diniego della continuazione con i reati oggetto di altra sentenza di condanna della Corte d’Appello di Bologna.
La Corte d’Appello di Genova ha proceduto al nuovo giudizio e con sentenza in data 20.3.2024 ha riconosciuto il vincolo della continuazione: di conseguenza, ha applicato, sulla pena inflitta dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato più grave di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 667 euro di multa a COGNOME e di quattro anni e dieci mesi di reclusione e 600 euro di multa alla Bruzzese, un aumento di un anno di reclusione e 300 euro di multa ciascuno, rideterminando in dispositivo la pena complessiva in tre anni e sei mesi di reclusione per COGNOME e tre anni di reclusione per la Bruzzese.
Avverso la predetta sentenza, ha presentato ricorso il Procuratore generale preso la Corte d’Appello di Genova , articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.
Rileva che il giudice, pur riconoscendo la continuazione, non ha applicato l’aumento di pena sul reato più grave e ha irrogato addirittura una pena finale inferiore a quella inflitta per il solo reato più grave.
Con requisitoria scritta trasmessa il 28.2.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen, i n quanto non c’è corrispondenza tra motivazione e dispositivo a causa di un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione è chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, sicché la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata contiene un evidente contrasto tra la motivazione e il dispositivo, il quale ultimo, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati già giudicati con sentenza irrevocabile, ha rideterminato la pena complessiva in una misura diversa da quella che era stata accuratamente quantificata e indicata in motivazione.
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l’uno e l’altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l’applicazione del principio generale della prevalenza del primo quale immediata espressione della
volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest’ultima per determinare l’effettiva portata del dispositivo, individuare l’errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez. F, n. 47576 del 9/9/2014, COGNOME, Rv. 261402 -01; v. anche Sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 -01).
Nel caso di specie, la motivazione contiene elementi certi che fanno ritenere errato il dispositivo (Sez. 4, n. 43419 del 29/9/2015, COGNOME, Rv. 264909 – 01), nel senso che da essa si può precisamente ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione e, dunque, emerge in modo chiaro la volontà del giudice (Sez. 4, n. 26172 del 19/5/2016, COGNOME, Rv. 267153 -01).
Infatti, nella motivazione la Corte d’Appello di Genova individua esattamente la pena finale come il risultato della somma della pena già inflitta agli imputati con altra sentenza irrevocabile e del l’aumento riconosciuto a titolo di continuazione per il reato ancora sub iudice. Di contro, è palese che il dispositivo sia affetto da un errore materiale, se solo si considera che, nonostante l’applicazione della disciplina della continuazione, indica poi una pena finale addirittura inferiore a quella del solo reato più grave già giudicato.
Di conseguenza, la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata senza rinvio, potendo procedere il collegio, sulla base degli elementi indicativi della volontà del giudice ricavabili dalla motivazione, a rideterminare la pena in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 967,00 di multa per COGNOME NOME, e in anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 900,00 per COGNOME NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 967,00 di multa per COGNOME NOME, e in anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 900,00 per COGNOME NOME COGNOME
Così deciso il 19.3.2025