Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10752 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10752 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in INDIA il 12/08/1994
avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata
Letta la richiesta del difensore delle parte civili, avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 08/02/2023, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, per i reati di rissa e lesioni ascritti ai capi A), B), C) e D), esclusa l’aggrava di cui all’art.585 comma 2 n.2 CP., assolveva l’imputato dai reati di lesioni e rideterminava la pena inflitta nella misura di mesi cinque e giorni venti di reclusione per la rimanente imputazione.
A seguito di segnalazioni concernenti una violenta lite fra due gruppi, uno composto da soggetti di etnia indiana e l’altro da soggetti rumeni, le forze dell’ordine intervenivan constatando la presenza di numerosi soggetti intenti a colpirsi vicendevolmente, brandendo delle bottiglie. Alla vista degli operanti, quattro di loro, venivan immediatamente bloccati mentre gli altri ( fra cui l’odierno ricorrente) si davano alla fuga, venendo immediatamente inseguiti e fermati. Veniva accertato che la rissa era scaturita da un alterco verbale e che, nel corso della stessa, quattro dei contendenti avevano subito lesioni, compreso NOME COGNOME il quale riportava lesioni da cui derivava una prognosi di 25 giorni.
2.L’innputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso.
2.1. Con primo motivo, denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione, ai sensi degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen.
Deduce che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore avendo nella parte motiva della sentenza, affermato l’estraneità del ricorrente al reato di rissa contestato, pur avendone confermato nella parte dispositiva la condanna, riducendo la pena. La sentenza deve ritenersi nulla in quanto il contrasto fra dispositivo e motivazione non sarebbe suscettibile di correzione, trattandosi di una difformità totale.
2.2. . Con secondo motivo, denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione, ai sensi degli artt. 125 cod. proc. pen. e 588, commi 1 e 2, cod. pen. La sentenza impugnata non ha dato prova della sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dal reato contestato, in capo al ricorrente, in quanto la sua mera presenza non può essere ritenuta sufficiente al fine di dimostrare che il medesimo abbia tenuto un comportamento violento. Nella fattispecie, l’elemento soggettivo, nei termini di una comune volontà di dare esecuzione a un disegno preordinato, nel quale tutti i partecipanti siano consapevoli di offendersi vicendevolmente, non può essere desunto dalle modalità dell’aggressione.
Deduce la contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte territoriale affermato, nel motivare l’assoluzione dal reato di lesioni, che non sarebbe stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che le lesioni possano ritenersi riconducibili alla presunta rissa.
2.3. Con terzo motivo, denuncia violazione di legge e di motivazione, in relazione all’art. 52 cod.pen. Deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata, in punto di sussistenza delle condizioni oggettive per la configurabilità dell’esimente, non avendo la Corte territoriale dato il dovuto risalto al tentativo di fuga posto in esser dal ricorrente al fine di divincolarsi dagli aggressori, non andato a buon fine, e sottolineato che lo stesso non era riuscito a fuggire perchè “magari osteggiato da chi lo aggrediva”.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore delle parti civili ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna d ricorrente alla rifusione delle spese processuali e conferma delle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.La Corte di appello – dopo avere richiamato i momenti salienti del percorso motivazionale seguito dal primo giudice, sottolineando che la condanna del ricorrente derivava dall’essere stato quest’ultimo identificato, dalle forze dell’ordine, come facente parte di un gruppo di corrissanti, composto da soggetti di etnia indiana e soggetti di nazionalità rumena, già segnalato, peraltro, da alcuni passanti- ha considerato, nella parte motiva della sentenza, che la valutazione operata dal sentenza di primo grado non sia condivisibile in quanto, al di là della presenza fisica dell’imputato sul luogo in cui stava consumando la rissa, non sussisterebbe alcun elemento oggettivo da cui poter inferire con certezza la prova che il medesimo abbia preso parte attiva alla stessa.
La sentenza impugnata ha, altresì, considerato che: dalla deposizione resa dall’unico teste oculare emergerebbe un’indicazione solo generica, in tal senso; non risulta che l’imputato, peraltro a differenza di altri soggetti che avevano preso parte sicuramente alla rissa, “abbia riportato lesioni o contusioni o che sia stato trovato dai militari intervenuti con vestiti strappati”. Tali circostanze hanno sostenuto il ragionevol dubbio che l’imputato sia stato effettivamente coinvolto nella rissa e si sia reso responsabile delle lesioni riportate dagli altri soggetti rumeni: l’epilogo di ta ragionamento è stato individuato nella “adozione di una sentenza di assoluzione-seppur con formula dubitativa-per non avere commesso il fatto”, in accoglimento del primo motivo di gravame, con cui la difesa aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato dal reato di rissa per non averlo commesso.
Il dispositivo della sentenza, tuttavia, in palese contrasto con il percorso motivazionale sopra delineato, ha assolto il ricorrente dai soli reati di lesioni, rideterminando la pen per la restante imputazione.
L’evidente contrasto fra le due parti della sentenza rende fondata la doglianza difensiva secondo cui, p’èr Iffl condanna di cui in dispositivo, difetta ogni motivazione.
1.1.Secondò l’insegnamento di questa Corte il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione può subire delle deroghe nel caso in cui la motivazione consenta di ricostruire la reale volontà del giudicante (cfr. ex plurimis sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013 dep. 23/01/2014 , Fu Fenglou, rv. 258533; conf. sez. 5, n. 7427 del 26.9.2013 dep. 17.2.2014, COGNOME ed altri, rv. 259029), o quando il contrasto dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo se, dall’esame della motivazione, sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. In tal caso, è la motivazione a prevalere sul dispositivo, con la conseguente possibilità di rettifica dell’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 8916 dell’08/02/2011, Rv. 249654), sì da escludere una nullità della sentenza, potendo il contrasto risolversi anche in base ad una valutazione dell’eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice (cfr. Sez. 5 n. 44867 del 14/09/2015, Rv. 265873).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, la difformità tra motivazione e dispositivo non è di natura esclusivamente formale ma presenta profili di merito che non possono essere valutati in sede di legittimità.
Si deve, pertanto, ribadire il principio che il dispositivo di una sentenza che sia completamente difforme dalla reale decisione adottata, non può essere corretto facendo riferimento alla motivazione in cui il giudice riconosca l’errore commesso (Sez. 6, n. 29348 del 13.6.2013, COGNOME, rv. 257212 che, nell’affermare il principio indicato, ha annullato con rinvio la sentenza in cui il giudice d’appello aveva in dispositivo dichiarato estinto per prescrizione il reato e in motivazione aveva invece spiegato che i motivi di appello erano infondati, che la sentenza impugnata doveva essere confermata e che il dispositivo era errato perché era stata data lettura di un dispositivo relativo ad un processo diverso).
3.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così è deciso, 30/01/2025
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V SEZIONE PENALE
CORTE DI CASSAZIONE