Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36768 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15-42.-2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Palermo condannava NOME COGNOME alla pena di mesi 1 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 674 cod. pen., accertato a Mondello il 18 giugno 2019.
Con sentenza resa in data 15 dicembre 2023, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a carico dell’imputato nella misura di 15 giorni di arresto, confermando nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce il contrasto tra dispositivo e motivazione, rilevando che, mentre nel primo, risulta applicata all’imputato la pena di 15 giorni di arresto, nella seconda si afferma che al ricorrente può essere inflitta la sola pena pecuniaria, da determinarsi nella misura di euro 100 di ammenda, il che era coerente con il percorso logico e valutativo seguito dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690, Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Rv. 264909 e Sez. Fer., n. 47576 del 09/09/2014, Rv. 261402), secondo cui in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
Alla luce di tale premessa interpretativa, si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendosi demandare al giudice del rinvio, ossia altra Sezione della Corte di appello di Palermo, la risoluzione del contrasto tra dispositivo e motivazione, che non può essere definita in questa sede con la sicura prevalenza del primo o della seconda. Se è pacifica invero la volontà del giudice di secondo grado di affievolire la pena irrogata dal primo giudice all’imputato in ordine al reato a lui ascritto, punito co la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, sono tuttavia incerte l’entità e la modalità di tale affievolimento sanzionatorio, atteso che la pena iniziale di 30 giorni di arresto è stata ridotta a 15 giorni di arresto nel dispositivo e a 100 eu
di ammenda nella motivazione, nella quale la Corte di appello ha spiegato di ritenere congrua la sola pena pecuniaria nella misura prima indicata “avuto riguardo alla complessiva entità dei fatti” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Peraltro, la stessa motivazione della sentenza non appare del tutto univoca in senso favorevole all’imputato, atteso che a questi sono state negate sia le attenuanti generiche, sia la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., sia la sospensione condizionale della pena, dato questo tuttavia di per sé non decisivo, né incompatibile tanto con una riduzione della pena detentiva, quanto con l’applicazione della pena pecuniaria prevista in via alternativa dalla norma incriminatrice, venendo in rilievo apprezzamenti tra loro non sovrapponibili.
Ne consegue che, in presenza del contrasto sopra illustrato, va demandata al giudice del rinvio la coerente valutazione di merito circa l’entità della mitigazione della pena comunque operata nei confronti di COGNOME, rispetto al quale va in ogni caso dichiarata l’irrevocabilità del giudizio di colpevolezza in ordine al reato a l ascritto, in assenza di censure in ordine all’affermazione di responsabilità, con conseguente irrilevanza della prescrizione del reato eventualmente sopravvenuta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordin all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 10.07.2024