Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13105 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13105 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cosenza il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/01/2022 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che insistono per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 12 gennaio 2022, depositata il 3 giugno 2024, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni quattro ed euro 12.000 pronunciata dal Tribunale di Cosenza in data 29 aprile 2014 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 1 I. 895 del 1967 per avere ceduto un’arma tipo guerra, una pistola Glock modificata, e il relativo munizionamento.
In sintesi per inquadrare la questione principale che viene posta.
Nel corso del mese di aprile 2009 l’utenza riferibile a NOME COGNOME, indagato per reati attinenti alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, era intercettata.
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Nei giorni immediatamente precedenti il 18 aprile gli inquirenti hanno ascoltato alcune conversazioni che sarebbero intercorse con NOME COGNOME nelle quali si faceva riferimento alla compravendita di una autovettura.
In data 18 aprile 2009 NOME COGNOME è andato a Cosenza e in zone limitrofe e ha incontrato delle persone, tra queste un certo “NOME“, che gli inquirenti hanno identificato come NOME COGNOME, e successivamente i due avrebbero raggiunto NOME COGNOME.
Durante il viaggio di ritorno, alle ore 19 circa, la polizia giudiziaria ha sottoposto controllo i due soggetti e ha perquisito l’autovettura sulla quale viaggiavano.
Nel cofano motore, all’interno di una busta in plastica, è stata rinvenuta l’arma oggetto del processo.
A seguito dell’arresto dei due sono stati intercettate le conversazioni intercorse nella sala colloqui del carcere tra NOME COGNOME e la moglie.
In una di queste conversazioni NOME, lamentandosi del fatto che era stato accusato ingiustamente perché la pistola era del solo NOME che avrebbe dovuto scagionarlo dall’accusa, ha detto che l’arma gli era stata data da NOME.
A fronte di tali complessivi elementi i tre sono stati tutti rinviati separatamente giudizio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati processati, il primo a Paola e il secondo a Cosenza, per la detenzione e il porto dell’arma e sono stati entrambi assolti con la formula per non avere commesso il fatto e le rispettive sentenze sono divenute irrevocabili
NOME COGNOME, l’attuale ricorrente, è stato processato per la cessione dell’arma agli altri due, ed è stato condannato alla pena indicata in primo grado.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa e la Corte territoriale, proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria (sentendo NOME COGNOME e il teste NOME COGNOME in ordine all’alibi indicato dall’imputato), preso anche atto delle assoluzioni ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione con riferimento al contrasto esistente, sia quanto all’epilogo decisorio che alla ricostruzione del fatto e all’accertamento dei nessi di causalità tra gl eventi, con le sentenze assolutorie emesse nei confronti dei soggetti cui l’arma sarebbe stata ceduta. Nel primo motivo la difesa rileva che la condanna del ricorrente sarebbe incompatibile con l’assoluzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME e, anche, che sarebbero incompatibili gli accertamenti contenuti nelle diverse sentenze quanto, ad esempio, alla individuazione del momento in cui è stata occultata l’arma nel vano motore, alla identificazione del soggetto di nome “NOMENOME e alla credibilità del contenuto della
conversazione intercorsa in carcere tra NOME COGNOME e la moglie. Situazione questa che determinerebbe un contrasto logico di giudicati tale da consentire la revisione del giudicato, ciò senza contare che il giudicato favorevole potrebbe essere esteso all’odierno ricorrente in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen.
3.2. Vizio di motivazione con riferimento al travisamento della testimonianza resa da un ufficiale di p.g. quanto alla distanza tra il luogo in cui è stato fermato e sottoposto controllo il ricorrente in data 14 aprile 2009 e l’abitazione di NOME COGNOME. Elemento questo che sarebbe incompatibile con la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata.
3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta irrilevanza della prova d’alib fornita dal ricorrente con particolare riguardo al dubbio evidenziato nella sentenza circa la veridicità della testimonianza resa da NOME COGNOME in merito alla data di celebrazione del proprio matrimonio (al ricorso è allegata documentazione sul punto). Nel terzo motivo, evidenziato che la testimonianza del teste COGNOME è stata disposta d’ufficio dalla Corte territoriale, il ricorrente censura il percorso giustificativo esposto nella sentenza ch sarebbe superficiale, al punto da contenere la grossolana errata indicazione che il Procuratore generale in udienza ha concluso per la conferma della sentenza quando, invece, ha chiesto l’assoluzione.
3.4. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In data 6 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’AVV_NOTAIO, nel frattempo nominato difensore di fiducia dell’imputato, ha ribadito e approfondito gli aspetti relativi all’incompatibilità logica tra la sentenza impugnata e le due sentenze assolutorie in ordine al medesimo reato plurisoggettivo e, sotto altro profilo, alla carenza di motivazione sul punto con riferimento al criterio imposto dall’art. 238 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al contrasto esistente, sia quanto all’epilogo decisorio che alla ricostruzione del fatto e all’accertamento dei nessi di causalità tra gli eventi, con le sentenze assolutorie emesse nei confronti dei soggetti cui l’arma sarebbe stata ceduta.
La doglianza è fondata nei termini che seguono e le ulteriori censure sono assorbite.
2.1. Il ricorrente è imputato del rato di cui all’art. 1 I. 895 del 1967 per ave ceduto, senza avere la licenza, un’arma da sparo tipo guerra, ossia una pistola calibro TARGA_VEICOLO
marca Glock, a NOME COGNOME e NOME COGNOME in Cosenza o località limitrofa il 18 aprile 2009.
Arma che è stata rinvenuta lo stesso giorno nel vano motore dell’autovettura, intestata alla moglie ma condotta da NOME COGNOME, nella quale viaggiava come passeggero NOME COGNOME.
I fatti oggetto dell’attuale processo, come evidenziato dalla difesa negli atti d ricorso, nella memoria pervenuta e anche nelle due sentenze di merito pronunciate nei confronti dell’attuale ricorrente, sono stati oggetto di tre distinti processi.
Il primo, celebrato avanti al Tribunale di Paola nel quale era imputato NOME COGNOME, si è concluso con la sentenza di assoluzione dell’imputato con la formula per non aver commesso il fatto, pronunciata il 15 maggio 2013, divenuta irrevocabile.
Il secondo, celebrato avanti al Tribunale di Cosenza a carico di NOME COGNOME, si è concluso con la sentenza di assoluzione dell’imputato con la formula per non avere commesso il fatto pronunciata il 22 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2016.
Nel terzo, quello per il quale si procede in questa sede, NOME COGNOME è stato condannato.
Nel corso di entrambi i gradi del processo la difesa ha evidenziato che i medesimi fatti erano oggetto di tre diversi processi e che due di questi, anche se in tempi diversi, si erano conclusi con sentenze di assoluzione, divenute irrevocabili.
Nello specifico la difesa nel corso del primo grado e con gli originari motivi di appello ha evidenziato come l’assoluzione di NOME COGNOME fosse incompatibile con l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME e, poi, divenuta irrevocabile la pronuncia nell’anno 2016, ha rilevato anche l’incompatibilità logica esistente tra l’accertamento compiuto nel caso in esame e il contenuto della motivazione della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di NOME COGNOME.
Ebbene, in ordine a tali censure, oggetto dei motivi di appello e, quanto alla seconda sentenza, veicolate nel giudizio di appello attraverso l’audizione di NOME COGNOME, sentito come teste proprio a seguito dell’assoluzione, la motivazione risulta del tutto carente.
A fronte della diversa ricostruzione contenuta in tali pronunce, infatti, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Paola non avrebbe esaminato ed utilizzato le risultanze delle intercettazioni poste a fondamento del presente processo.
L’asserzione, seppure in effetti la sentenza del Tribunale di Paola non analizza nello specifico il contenuto e il tenore della conversazione intercettata all’interno del carcere tr NOME COGNOME e la moglie, non è sufficiente.
La Corte territoriale, infatti, preso atto dell’esistenza di una pronuncia che escludeva che NOME aveva ricevuto l’arma, avrebbe dovuto procedere a una diversa e
più approfondita disamina di quanto emerso e ciò in quanto la condotta contestata al ricorrente è proprio quella di avere ceduto la medesima arma a NOME.
In termini ancora più decisivi, d’altro canto, risulta la carenza di motivazione circa il diverso accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di NOME COGNOME.
In tale sentenza, che la Corte territoriale omette anche di citare, infatti, il contenut dell’intercettazione della conversazione intercorsa nella sala colloqui del carcere tra NOME e la moglie è stato valutato in senso difforme per cui l’argomento utilizzato nel provvedimento impugnato, secondo il quale il contrasto tra le diverse conclusioni sarebbe giustificato dal mancato esame di tale prova, risulta inconferente e la motivazione sul punto, pertanto, deve ritenersi inesistente (Sez. 5, n. 17553 del 10/03/2021, COGNOME, Rv. 281141 – 01).
2.2. La mancanza di un concreto e compiuto confronto con i diversi accertamenti effettuati nelle due sentenze di assoluzione determina una carenza di motivazione che impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro affinché la stessa, libera nell’esito, attenendosi ai principi indicati, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
I motivi secondo e terzo di ricorso, logicamente dipendenti da quello oggetto di annullamento, sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Consiglieke estensore
Il Presidente