Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40518 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che NOME propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 21 giugno 2022, che ha conf condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Chieu 2015);
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia il mancato raggiungimento dello standard probatorio richiesto dall’art. 533 cod. proc. pen. ai fi i dell’affermazione di responsabilità, oltre a non essere consen questa sede, in quanto affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo appre delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si rich Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la preclusa diretta elementi di prova, neppure lumeggiati nella loro inopinabilità e decisività, è, altresì, ma infondato, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, per la quale, «Il canone de ragionevole dubbio”, quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur pres (Sez. 1, Sentenza n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987), come nel caso che occupa, in cui l territoriale ha ritenuto sussistenti plurimi indizi gravi, precisi e concordati, specificata rassegna, capaci di dimostrare che l’imputato fosse l’autore dell’alterazione, tramite manipo nastro adesivo, dei caratteri della targa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata);
– che il secondo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva no articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infonda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercit ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile l che in RAGIONE_SOCIALEzione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Se del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/20 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), e tenuto conto della co giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o ri parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte te ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze innominate valorizzando il dato della grav condotta dell’imputato, tenuto conto della pericolosità per l’ordine pubblico della circolazione s autovetture con targhe identificative alterate);
– quanto all’ulteriore censura, che lamenta il vizio di violazione di legge in punto concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la stessa è generica, non c manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sos condizionale della pena, nella valutazione della prognosi sfavorevole rientrano non soltanto le condanna, ma anche i precedenti giudiziari di cui all’art. 133 cod. pen. ed il relativo apprezza formulato dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 13122 del Rv. 185461) (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato riconoscimento in favore dell’imputato della sospensione condizionale della pena alla luce precedenti penali, tali da non rendere possibile un giudizio prognostico positivo quanto all astensione dalla commissione di reati);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle a
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il consi
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e estensore
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