Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10331 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10331 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che entrambi i motivi del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risultano fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’erronea applicazione della legge penale, la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato perché in sede di legittimità non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, del spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, con motivazione esente dai vizi dedotti, la Corte territoriale ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità (si veda pagina 2 della sentenza impugnata ove, sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio e dei principi di legittimità ivi richiamati, si ritengono accertat tanto la contraffazione dei marchi apposti sugli articoli oggetto di sequestro, escludendosi la necessità dell’ulteriore accertamento tecnico richiesto dalla difesa, quanto la destinazione alla vendita dei beni contraffatti);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, oltre alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza
o
della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che le doglianze prospettate nel ricorso risultano pertanto manifestamente infondate, in considerazione della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come il rinvenimento del materiale contraffatto nella disponibilità dell’imputato dimostrasse la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen., tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, atteso che il ricorrente non era stato in grado di giustificare la legittimità del possesso né della relativa provenienza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.