Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10598 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10598 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo ed il quinto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., sono aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonchØ articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione ai reati contestati (vedi pag. 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come la natura contraffatta delle fascette e la loro idoneità a trarre in inganno il consumatore medio siano state correttamente accertate sia dagli agenti di polizia locale sia da un consulente della società RAGIONE_SOCIALE), motivazione in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità nonchØ fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., Ł aspecifico e non consentito in sede di legittimità, in quanto la Corte d’appello ha correttamente escluso la sussistenza della particolare tenuità del fatto in considerazione della sistematicità e stabilità dell’attività svolta nonchØ dei plurimi precedenti penali di cui l’imputato Ł gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), argomentazioni cui con cui ricorrente non si Ł adeguatamente
Ord. n. sez. 3705/2026
CC – 05/03/2026
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confrontato con conseguenti aspecificità della doglianza;
ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., Ł aspecifico. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale cagionato dall’imputato possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 5 della sentenza impugnata, ove i giudici hanno sottolineato il considerevole numero di oggetti contraffatti e, conseguentemente, il loro non irrilevante valore commerciale);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non Ł consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la professionalità criminale del ricorrente e la non occasionalità della condotta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02-);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME