Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41676 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41676 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di cui all 474 cod. pen. trattandosi asseritamente di falso grossolano, risulta non consentito, in quan diretto a sollecitare una rilettura alternativa del compendio istruttorio, laddove la Corte di aveva già correttamente chiarito come, sulla scorta di accertamenti sui singoli prodotti offer vendita, fosse indubitabile una contraffazione penalmente rilevante;
Ritenuto che il secondo profilo di censura, con cui ci si duole della mancata verifica d contenuto dei Cd e Dvd sequestrati, così lumeggiando il difetto di prova del delitto ex art. 171ter, legge 22 aprile 1941, n. 633, non si confronta con la motivazione già offerta dai giudi appello, i quali notano, con motivazione non illogica, come le copertine dei supporti digital modalità dell’offerta al pubblico evidenziassero adeguatamente il loro contenuto;
Ritenuto che il terzo motivo è manifestamento infondato, in quanto postula l’accoglimento dei primi due, in assenza dei quali difetterebbero i reati presupposti della ricettazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.