Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51680 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di cui all’art. 474 c.p. e la declaratoria di inammissibili del ricorso nel resto; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia con sentenza del 7/11/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Belluno in data 9/4/2021 nei confronti di NOME, disapplicata la recidiva, rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 474 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Osserva che i giudici di appell hanno elencato le differenze grossolane che contraddistinguono i prodotti
sequestrati rispetto a quelli originali, come riscontrate dai consulenti tecnic escussi, senza tuttavia trarre le dovute conseguenze in ordine alla configurabilità del reato impossibile; che in ogni caso non hanno indicato per quali capi vi sarebbe stata la necessità della verifica; che hanno poi omesso di considerare che si trattava di merce venduta per strada ed a prezzi molto più bassi di quelli degli ordinari canali ufficiali di commercializzazione, per cui deve escludersi ogni possibile confusione dei prodotti in sequestro con quelli originali.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Evidenzia che, pur a fronte di un specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione in ordine alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, ha avuto più volte cura precisare che il reato di cui all’art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica – inte come affidamento nei marchi o nei segni distintivi – e non gli acquirenti; che, dunque, per la sua configurabilità, è del tutto irrilevante che l’acquirente sia i grado, avuto riguardo alla qualità del prodotto, al prezzo, al luogo della esposizione, nonché alla figura del venditore, di escludere la genuinità del prodotto, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi – per la cui individuazione è sufficiente, ma imprescindibile, un raffronto tra i segni – e non già quella tra i prodotti (Sezione 2, n. 16807 del 11/1/2019, Wade, Rv. 275814 – 01; Sezione 2, n. 20944 del 4/5/2012, Diasse, Rv. 252836 – 01; Sezione 5, n. 11240 del 14/2/2008, Ady, Rv. 239478 01).
1.2 Il secondo motivo è inammissibile, perché generico.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giud d’appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 cod. proc. pe (Sezione 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 – 01; Sezioni Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01), con la precisazione che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di
tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, COGNOME; Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, COGNOME; Sezione 2, 29/3/2023, COGNOME; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, COGNOME, Rv. 280118 – 02).
Nel caso oggetto di scrutinio, nell’atto di appello la questione, appena accennata, è posta in termini del tutto apodittici e generici, di talché la richies deve essere considerata alla stregua di una sollecitazione ai poteri officiosi del giudice, quanto al rilievo di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tanto implica che la doglianza esposta nel ricorso per cassazione debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, d conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nel caso di specie, invece, il ricorso si limita apoditticamente ad evidenziare il modesto valore del pregiudizio arrecato, trascurando la presenza di plurimi precedenti penali a carico dell’imputato, che non si conciliano con la non abitualità delle condotte, richiesta dal citato art. 131-bis cod. pen. pe l’esclusione della punibilità.
Rileva poi il Collegio che non può trovare accoglimento la richiesta del Procuratore Generale di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, atteso che il ricorso è inammissibile e la prescrizione non è stata eccepita. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818 – 01) hanno avuto modo di affermare che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevar d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. Si è, invero, precisato che l’art. 129 cod. proc. pen. non rivest una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo a giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2023.