Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6625 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6625 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDIAYE NOME nata in SENEGAL il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato quella del Tribunale di Sassari e condannato la ricorrente alla pen di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui agli artt. 482-477 cod. pen. in alla contraffazione di una patente straniera;
letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, depositata in data 24 genna 2026 e dunque tardiva, in quanto l’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. richiede che il deposit delle memorie intervenga con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di udienza;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge, in relazio all’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e omesso avviso di conclusione de indagini, è manifestamente infondato. La stessa ricorrente dichiara di aver eccepito la null solo nel giudizio di appello e sul punto la giurisprudenza di legittimità evidenzia che la null decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclu delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di n generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione dell sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 42481, del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211; conf. N. 21875
del 2014 Rv. 262821 – 01, N. 45581 del 2013 Rv. 257807 – 01, N. 2382 del 2018 Rv. 272025 01, N. 1043 del 2013 Rv. 253843 – 01, N. 46763 del 2018 Rv. 274475 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che contesta erronea valutazione dei mezzi di prova e vizio di motivazione – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, di alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli element probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del m chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai p della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorr adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adotta giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 d 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Va osservato come la Corte di Appello abbia offerto una motivazione congrua, corretta ed esente da vizi logico giuridici, con cui la ricorrente però, non si è confrontata in modo specifico (si veda pagg. 10-11 della sentenza impugnata). Per altro, in particolare, la giurisprudenza di legitti evidenzia che in tema di prova testimoniale il divieto di apprezzamenti personali non oper qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti so sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, caso, l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 3, n. 29819 del 13/05/2015, COGNOME, R 264444). Difatti, il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall’art. 194 cod. proc. pen è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibi dalla deposizione sui fatti stessi (Sez.3, n.11939 del 01/10/1998, COGNOME, Rv. 212173; conf. N 2322 del 1996 Rv. 204031 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio motivazione in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. è manifestamente infondato. I Giudici di appello hanno fornito, sul punto, valida motivazione veda pagg. 12-13 della sentenza impugnata), evidenziando come l’assenza di abilitazione alla guida, anche straniera, determina la grave pericolosità della conduzione di un automezzo – per l’imputata e per i terzi – il che esclude la tenuità invocata. D’altro canto, la compl motivazione, in ordine alla natura né grossolana né innocua del falso, dimostra come la condotta
di reato – essersi avvalsi di una falsa patente straniera – giustifichi la indicata peric ostativa alla tenuità del fatto. Per altro, non è censurabile, in sede di legittimità, la sente non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, come nel caso in esame (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01, in una fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordin alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., aveva posto in ril la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell’imputato ostativi alla concessione della sospension condizionale della pena; mass. conf.: N. 43604 del 2021 Rv. 282097 – 01, N. 27825 del 2013 Rv. 256340 – 01, N. 6746 del 2019 Rv. 275500 – 01);
Considerato che il quarto motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’indicazione di falso grossolano o falso innocuo – è generico indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata corretta, non indica gl elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Sul punto altro, si è espressa la giurisprudenza di legittimità dichiarando che la contraffazione grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pe anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada (Sez. U., n.12 del 24/11/2022, dep. 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284210). La sentenza impugnata è in linea con tale principio, evidenziando come non si verta in tema di innocuità della condotta, mentre grossolanità è stata esclusa perché la falsità non era facilmente riscontrabile, come afferma sentenza impugnata senza aporie logiche;
Ritenuto che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il Giudice adito ha esplic le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28•gennaio 2026
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Il consigliere estensore
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